Comune di Arcidosso
Regolamento Urbanistico
Norme Tecniche di Attuazione

Art. 1 Elementi costitutivi del Regolamento Urbanistico

1.Il Regolamento Urbanistico, in attuazione della L.R.T. 1/05, contiene:

1.1.La " Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti", che individua e definisce:

a)Il quadro conoscitivo dettagliato (da aggiornare periodicamente) del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
c) la disciplina dell'utilizzazione del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento e di ampliamento degli edifici esistenti;
e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standards di cui all'art.53,comma 2, lettera c) ;
f) la disciplina del territorio rurale;
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;
h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R.T.39/00 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologico, geologico ed idraulica;
i)le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;

1.2.La "Disciplina delle trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed essenziali del territorio" che individua e definisce:

a) Gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
b) Gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
c) Gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani riportati al Titolo, capo IV, sezione i della stessa L.R.T.;
d) Le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
e) Le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
f) Il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
g) La individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 327/01;
h) La disciplina della perequazione di cui all'art.60 della stessa L.R.T.

2. Il Regolamento Urbanistico è costituito da elaborati grafici e normativi. Gli elaborati grafici sono rappresentati da tavole in scala 1:10000 per l'intero territorio, 1:2000 per quanto riguarda capoluogo e frazioni, 1:1000 e 1:500 e ulteriori scale di maggior dettaglio per particolari interventi progettuali, riportati in schede specifiche.
3. Agli elaborati normativi sono allegate:

a) le schede che a seguito del rilevamento del patrimonio edilizio esistente relativo al territorio insediato del capoluogo, delle frazioni e dei nuclei definiscono le categorie di intervento edilizio ammesse sui singoli fabbricati;
b) le schede rappresentative delle EDIFICAZIONI DI COMPLETAMENTO e degli ambiti di TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI

Le nuove edificazioni, disciplinate al TITOLO III "Comparti di nuova edificazione Aree di Trasformazione" delle presenti norme. Di fatto possono essere distinte in due sub-categorie:

a) Aree per l' Edificazione di completamento:
cioè aree destinate a interventi edilizi di nuova edificazione con carattere puntuale, in parte già previsti o in fase di attuazione perché derivanti dalla previgente strumentazione urbanistica.
Prevalentemente si attuano con permesso di costruire diretto o anche con permesso di costruire soggetto a convenzione in relazione alle prescrizioni che sono riportate nei singoli articoli di riferimento.
b) Aree soggette a piano attuativo:
Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo.
La disciplina urbanistica di tali aree è definita nell'articolato di riferimento (TITOLO III delle norme) ed eventualmente da apposite schede normative e di indirizzo progettuale, il cui repertorio completo è contenuto nell' ALLEGATO.
Tali previsioni, nonchè gli eventuali vincoli preordinati alla espropriazione ad esse correlate, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi, progetti unitari o progetti esecutivi.
Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari di iniziativa privata previsti dal Regolamento Urbanistico, la perdita di efficacia dei vincoli preordinati alla espropriazione si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione, ovvero i proponenti non abbiano stilato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale.

I nuovi interventi definiti "Aree soggette a piano attuativo", hanno validità per i cinque anni successivi all'approvazione del presente Regolamento Urbanistico come sopra meglio specificato.
5.Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

1) Quadro conoscitivo
2) Sintesi progettuale, costituita da:

- Relazione generale illustrativa;
- Tav. 1 A "Arcidosso Capoluogo: Corniolo, Case Orifile, La Serra, San lorenzo, Il Pino, Le Casacce, Grappolini, Le Fornaci; Case Grappolini, Bagnoli, Piane del Maturo, le Piane":
- Tav. 1 B: Arcidosso Capoluogo: La Serra, Case Grappolini, Bagnoli, Piane del Maturo, Le Piane, case Panardi, San Filippo, I Capenti"
- Tav.2 A: Montelaterone: Centro Storico
- Tav. 2 B : Montelaterone: Le Pergole, case Rosse, Bivio di Begname
- Tav.3: Aiole
- Tav.4:Stribugliano
- Tav.5: Macchie e Zancona
- Tav.6: Salaiola
- Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico PARTE I (Stato sovrapposto)
- Norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico PARTE I
- Norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico PARTE II (Norme relative all'assetto idrogeologico)
- Allegati alle norme per l'attuazione del RU: Schede degli interventi edilizi e le schede urbanistiche di dettaglio.

3) Indagini geologico-tecniche / elaborati grafici/Relazione;
4) Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata, ai sensi D.G.R.T. 9.02.07 n. 4/R,
5) Relazione di incidenza, ai sensi della L.R.T. n. 56/00,
6) Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
7) Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche;
8) Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
9) Piano di indirizzo e regolazione degli orari (P.I.R.O.)
10) Piano delle Funzioni

In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R.in scala 1:500/2.000/5.000 e quelle eseguite su base C.T.R.in scala 1:10.000, riferite a medesimi tematismi, prevalgono ai fini applicativi le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.
6. Le presenti norme si articolano in 7 titoli:

a) Un primo titolo, di carattere generale, regolamenta gli interventi sulle aree a destinazione specifica;
b) Un secondo titolo riguarda gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, per gli edifici o aggregazioni di edifici censiti tramite scheda e per ambiti omogenei, ne definisce le categorie di intervento, ne indica stima e vincoli;
c) Un terzo titolo riguarda i comparti di nuova edificazione individuati e considerati strategici per una più generale riqualificazione urbanistica;
d) Un quarto titolo che riguarda l'ambito delle norme per il centro storico.
e) Un quinto titolo che riguarda le definizioni edilizie e urbanistiche.
f) Un sesto titolo che fa riferimento alle norme forestali e norme sul territorio aperto già approvate e definite dal Piano Strutturale
g) Un settimo titolo che riporta le Norme elaborate a seguito della Relazione Geologica di supporto alla pianificazione comunale.

7.Costituisce parte integrante delle presenti Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico l'allegato che riporta:

a) le schede che a seguito del rilevamento del patrimonio edilizio esistente relativo al territorio insediato del capoluogo, delle frazioni e dei nuclei definiscono le categorie di intervento edilizio ammesse sui singoli fabbricati;
b) le schede rappresentative delle EDIFICAZIONI DI COMPLETAMENTO e degli ambiti di TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI

8.Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali riferite o attinenti alla materia urbanistico-edilizia concorrono alla disciplina del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni di cui alle presenti Norme per l'Attuazione e relativi allegati. In caso di contrasto prevalgono le previsioni e/o disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico.
9. Il regolamento Urbanistico contiene altresì la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, che persegue i seguenti obiettivi:

- regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati;
- garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti;
- la organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione.

Tale disciplina integra le previsioni del presente Regolamento Urbanistico specificandone ed articolandone le disposizioni, in materia di destinazioni d'uso e di forme di utilizzazione ammesse.In particolare la disciplina di cui al presente articolo:

- provvede alla suddivisione del territorio comunale in appositi ambiti di programmazione delle funzioni;
- e in specifiche aree strategiche di riassetto e/o integrazione funzionale, allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e localizzazione delle funzioni sul territorio comunale, anche ai fini della riqualificazione degli insediamenti esistenti;
- persegue l'obiettivo della massima "accessibilità sostenibile", razionalizzando la necessità degli spostamenti e favorendo la riduzione della domanda di trasporto urbano, con particolare riferimento alle funzioni pubbliche, commerciali ed industriali;
- si coordina con il "Piano di indirizzo e regolazione degli orari", al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione della distribuzione e localizzazione delle funzioni con l'organizzazione dei tempi della vita quotidiana.

Fatte salve diverse disposizioni introdotte da disposizioni statali o regionali emanate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, la disciplina di cui al presente articolo individua e definisce:

a) le funzioni ammesse e quelle non ammesse, anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
b) i mutamenti della destinazione d'uso comunque soggetti a titolo abilitativo;
c) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti di programmazione o delle aree strategiche di cui sopra;
d) specifiche fattispecie o aree nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a denuncia di inizio dell'attività.

9.I piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali unitamente alla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Regolamento Urbanistico. Tra tutti i piani e programmi di settore, assumono particolare rilievo i seguenti strumenti:

- "Piano comunale di classificazione acustica"
- "Piano di protezione civile"

Le presenti norme contengono a volta, anche diretti riferimenti ai piani e programmi di settore di cui sopra, proprio al fine di migliorarne il coordinamento tra le stesse previsioni del Regolamento Urbanistico e le singole discipline di settore.

Art. 2 Ambiti di applicazione.

1.Il R.U. di Arcidosso estende le proprie norme all'intero territorio comunale. Il patrimonio edilizio esistente è censito tramite schede. Conferma l'obiettivo, già perseguito dal primo Regolamento Urbanistico, di ottenere un assetto urbanistico che superi lo sviluppo incoerente e il livello di sotto utilizzazione dovuto agli interventi eseguiti a pioggia, a causa della particolare struttura della proprietà fondiaria.
2. La norma di R.U. viene applicata attraverso la definizione di un sistema di interventi ammessi sugli edifici esistenti o ambiti edificati e un sistema naturale di norme per le aree di nuova edificazione all' interno delle aree insediate, tutte definite anche in planimetria e puntualmente descritte.
3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia esso isolato o facente parte di ambiti omogenei, è prevista una attuazione diretta (intervento diretto). Per le zone di nuova edificazione, gli interventi, hanno una definizione dell'attuazione di volta in volta riportata in dettaglio nell'articolo di riferimento, mediante Piano attuativo convenzionato.
4. Per tutte le zone la verifica degli standards, è effettuata sulla base del D.M. 1444/68 è assicurata comparto per comparto secondo le norme di legge nazionali e regionali.
Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza dai fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, sono individuate le seguenti corrispondenze:

D.M. 1444/68
REGOLAMENTO URBANISTICO

Zona Omogenea A "Zone a carattere storico"
Tessuti, edifici storici ed edifici sparsi storicizzati, specificatamente perimetrate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, e soggette alle disposizioni di cui al TITOLO IV delle presenti norme "Ambito delle norme per il centro storico"

Zona Omogenea B "Totalmente o parzialmente edificate"
Tessuti rappresentativi del patrimonio edilizio esistente relativo al territorio insediato del capoluogo, delle frazioni e dei nuclei. La disciplina di riferimento è quella del TITOLO II "Patrimonio edilizio esistente" delle presenti norme, che oltre a descrivere le categorie di intervento ammesse, descrive gli ambiti Omogenei esistenti

Zona Omogenea C "Nuovi complessi insediativi"
Sono le nuove edificazioni, disciplinate al TITOLO III "Comparti di nuova edificazione Aree di Trasformazione" delle presenti norme.
Di fatto possono essere distinte in due sub-categorie:

a) Aree per l' Edificazione di completamento:
cioè aree destinate a interventi edilizi di nuova edificazione con carattere puntuale, in parte già previsti o in fase di attuazione perché derivanti dalla previgente strumentazione urbanistica.
Prevalentemente si attuano con permesso di costruire diretto o anche con permesso di costruzire soggetto a convenzione in relazione alle prescrizioni che sono riportate nei singoli articoli di riferimento.
Le previsioni di cui sopra, nonché gli eventuali vincoli preordinati alla espropriazione ad esse correlate, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non sia stato approvato il progetto finalizzato al ritiro del permesso di costruire previsto.
b) Aree soggette a piano attuativo:
Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo.
La disciplina urbanistica di tali aree è definita nell'articolato di riferimento (TITOLO III delle norme) ed eventualmente da apposite schede normative e di indirizzo progettuale, il cui repertorio completo è contenuto nell' ALLEGATO.
Tali previsioni, nonchè gli eventuali vincoli preordinati alla espropriazione ad esse correlate, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi, progetti unitari o progetti esecutivi.
Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari di iniziativa privata previsti dal Regolamento Urbanistico, la perdita di efficacia dei vincoli preordinati alla espropriazione si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione, ovvero i proponenti non abbiano stilato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale.

Zona Omogenea D "attività produttive"
Tessuti con funzione prevalentemente artigianale e Insediamenti Commerciali di medie dimensioni.

Zona Omogenea E "Zone Agricole"
Territorio rurale distinto in Aree a prevalente funzione agricola ed Aree ad esclusiva funzione agricola

Zona Omogenea F "Attività di servizio"
Aree per strutture pubbliche e impianti pubblici in genere, Aree cimiteriali, Aree per istruzione, Attrezzature per il culto, Attrezzature sanitarie, Aree multifunzionali, ect.

Zona omogenea G "Verde pubblico e Aree per parchi"
Parco Urbano e/o verde pubblico soggetto a tutela e/o attrezzato esistente o di progetto.

Art. 3 Attuazione del Regolamento Urbanistico (R.U.), e Valutazione e monitoraggio degli effetti

1. Attuazione del R.U.:
Il R.U. si attua attraverso:

a) interventi diretti: sono attuati con, titolo abilitativo nel rispetto di quanto precisato in tema di titolo legittimante dalla norma Nazionale e Regionale vigente.
Gli interventi diretti, oltre che al titolo abilitativo possono essere anche soggetti a specifica convenzione, finalizzata alla risoluzione delle specifiche problematiche infrastrutturali e/o ambientali legate all'intervento da realizzare. In questi specifici casi, il Regolamento Urbanistico, prevede l' intervento diretto convenzionato, indicando gli elementi essenziali e quindi gli obblighi che il soggetto attuatore deve impegnarsi a rispettare in funzione delle prescrizioni impartite.
b) piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, schede di dettaglio, piani di settore e accordi di programma come di seguito definiti.

2. Definizioni:

- Interventi Diretti (I.D.) : si applicano alle opere di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica ed agli interventi di nuova costruzione come indicato nelle presenti norme.
L' intervento diretto si attua mediante titolo abilitativo nel rispetto di quanto precisato in tema di titolo legittimante dalla norma Nazionale e Regionale vigente:
può essere subordinato ad un impegno od atto di obbligo o convenzione e/o al rispetto di eventuali prescrizioni particolari e vincoli per le opere comprese nelle categorie di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione. In quest'ultimo caso si tratta di intervento diretto convenzionato.
- Piani attuativi: definiti dalla L.R.T. 1/05
- Piani di settore: sono piani che riguardano un particolare settore facente parte della pianificazione e ne approfondiscono i contenuti. A titolo esemplificativo, piano delle funzioni, piano degli orari, ect.:
- Schede urbanistiche di dettaglio:definiscono, in determinate aree ritenute significative per la forma urbana e territoriale, i parametri dei futuri progetti e indirizzano le strumentazioni attuative.
- Interventi fatti salvi: vedi art. 35 delle presenti norme.

3. Valutazione e monitoraggio degli effetti.
La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.
Il processo di valutazione integrata, può essere svolto in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, e comprende:
la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;
il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
la valutazione ambientale di cui alla dir.2001/42/CE, ove prevista.
In considerazione del fatto che gli interventi sono stati organizzati in modo puntuale e con carico urbanistico molto basso, è stata elaborata in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana:
complessivamente e per singola UTOE.
All'interno della valutazione integrata è effettuata la valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale.
Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione:

a) la sussistenza di problematiche ambientali pertinenti all'intervento di trasformazione e/o di riqualificazione;
b) la rilevanza dell'intervento di trasformazione e/o di riqualificazione ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;
c) la probabilità, la durata, la frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
d) I rischi per la salute umana o per l'ambiente;
e) Il valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali,dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo;
f) Il patrimonio culturale presente nella medesima area;
g) gli eventuali effetti su immobili o aree oggetto di tutela;

Nell'elaborato denominato "Relazione di Sintesi della valutazione integrata" sono descritte tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende:

- i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir.2001/42/CE.

Preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell'amministrazione la relazione di sintesi è messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, attraverso la partecipazione.
Al momento dell'adozione degli atti deliberativi i competenti organi dell'amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono conto ai fini della decisione.
La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi dell'articolo 16 comma 3, della l.r.1/2005.

La valutazione degli effetti ambientali costituisce parte integrante e sostanziale del più ampio processo valutativo denominato "valutazione integrata", descritto all'articolo precedente.
La valutazione in termini complessivi degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione previsti dal Regolamento Urbanistico è contenuta nell'elaborato denominato "Relazione di Sintesi della valutazione integrata".
Sono soggette al monitoraggio degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi.
i piani e programmi di settore di competenza comunale, individuati negli articoli precedenti;
Nell'elaborato denominato "Relazione di Sintesi della valutazione integrata" sono contenute indicazioni riguardo a:

- i criteri generali di riferimento, di tipo prestazionale e/o qualitativo, per l'individuazione degli indicatori idonei al monitoraggio degli effetti prodotti dagli interventi precedentemente elencati;
- i parametri essenziali di riferimento e le principali modalità da osservare nelle attività di monitoraggio.

Titolo I AREE E ZONE CON SPECIFICA DESTINAZIONE

Art. 4 Zone residenziali e aree del territorio aperto.

1. Sono definite zone residenziali i centri storici e complessi con particolare pregio architettonico le zone urbane insediate, comprese nei perimetri delle U.T.O.E. e per i quali si è proceduto al rilevamento dettagliato, tramite scheda, del patrimonio edilizio esistente, le zone comprese all'interno dei comparti omogenei residenziali, le zone residenziali comprese nelle schede urbanistiche di dettaglio, le zone di nuova edificazione destinate prevalentemente a residenze.
2. Sono quindi di norma escluse dalle Zone Residenziali i depositi o magazzini di merce all'ingrosso, caserme, industrie, laboratori che producono rumori, macelli, stalle, scuderie, porcilaie e ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale delle zone, fatte salve le attività di piccolo artigianato purchè non moleste, per attività professionali o terziarie, che possono contribuire alla più generale riqualificazione del tessuto urbanistico. Tali attività, diverse dalle residenze se presenti, sono descritte nelle schede di rilevamento o nelle schede di dettaglio.
3. Le aree del territorio aperto sono quelle esterne al perimetro delle UTOE come riportato nel presente Regolamento Urbanistico.
4. Le aree del territorio aperto, sono distinte in zone a esclusiva funzione agricola e zone a prevalente funzione agricola, già individuate nelle tavole del Piano Strutturale con riferimento alle zone omogenee E ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444 ed a quelle comunque destinate all'agricoltura anche se definite in maniera diversa. La definizione di attività agricola è quella della L.R.T. 1/05.

Art. 5 Sedi stradali

1. Sono aree interessate al mantenimento, al potenziamento e alla realizzazione di nuove strade. Il tracciato è individuato con apposito segno grafico nelle tavole del Regolamento Urbanistico. Rispetto a tale individuazione, il relativo progetto esecutivo potà definire l'esatto tracciato, utilizzando le dovute approssimazioni di scala senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico. Le sedi stradali, comprendono di fatto le aree destinate alla circolazione stradale e alla sosta, sia esistenti che di previsione.
2. Le sedi stradali sono dotate di specifica fascia di rispetto che, se pur non individuate cartograficamente negli elaborati del Regolamento Urbanistico, è quella definita e prevista dall'art.3 e 18 del Codice della Strada e dagli art.26 - 28 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
3. In merito alle possibilità di utilizzo delle fasce di rispetto si rinvia all'art.13 delle presenti norme. Si precisa comunque che entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal filo stradale non potrà superare l'allineamento esistente o, in mancanza, mt.5,00. Sono ammesse distanze inferiori a quelle previste di 5, 00 metri, nel caso che ciò sia espressamente consentito dai singoli articoli del Regolamento Urbanistico, oppure se previsto dai singoli piani attuativi e/o dalle relative schede di intervento.
4. Per distanza della strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi di sporgenza minore a ml.1,50; le terrazze chiuse su tre lati) ed il ciglio della strada, come definito all'art.2 del D.M.01/04/68 (G.U.13/4/68 n.69) e dal nuovo codice della strada e successive modificazioni.
5. Fuori dal perimetro dei centri abitati, per l'individuazione della fascia di rispetto, vale quanto previsto dal D.M.01/04/68 e dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 Aree di parcheggio.

1. Il R.U. indica le aree di parcheggio esistenti e di nuova realizzazione, dando in alcuni casi indicazioni progettuali. L'Amministrazione può procedere ad un approfondimento del tema attraverso la elaborazione di un piano di settore.
2. Le aree a parcheggio, sono destinate alla sosta di autoveicoli. Su di esse è vietato qualsiasi costruzione fatta eccezione per elementi di arredo urbano ed eventuali attrezzature di servizio come guardiola e/o attrezzature per la riscossione automatica. L'area dovrà essere, ove possibile, alberata e schermata, con barriere verdi.
3. Potranno essere realizzate autorimesse interrate secondo le indicazioni del R.U. Tali autorimesse interrate potranno essere pubbliche e private. In questo caso il progetto deve essere correlato da apposita convenzione che stabilisca:

a) modalità di esecuzione;
b) quote da cedere alla Amministrazione Comunale;
c) modalità di assegnazione a terzi e prezzi di cessione o canoni.

Le autorimesse a servizio di edifici, realizzate a norma di Legge, potranno essere previste completamente interrate, fino al confine di proprietà.
Se non diversamente indicato nei progetti e nella eventuale convenzione, le autorimesse non potranno essere utilizzate per scopi diversi dal ricovero di autovetture.
4. Le aree di parcheggio, nell'ambito della realizzazione dei piani attuativi, devono essere previste marginalmente alla sede viaria o agli edifici e secondo gli standard previsti dal D.M. 1444/68.
In attuazione dell' art. 75 delle norme del Piano Strutturale, al fine di migliorare la "qualità", dei singoli interventi è stato stabilito di aumentare, nell'ambito dei nuovi progetti di tutti i piani attuativi, il parametro minimo di riferimento portandolo a 24 mq/ab (anzichè 18 mq/ab di cui all'ex D.M. 1444/68), conseguenzialmente anche la quantità di parcheggio pubblico da rispettare è stabilita in 3,5 mq/ab, come da prospetto riportato all'art.34 bis delle presenti norme.
5. Si precisa che, le aree da destinare a parcheggio sono quelle definite con la lettera "d", dall'art.3 del D.M. 2/4/1968, n.1444. I parcheggi che sono stati previsti e individuati nelle tavole del Regolamento Urbanistico, proprio per il grado di approssimazione della scala di riferimento (1:10.000 e/oi 1:2.000), hanno un valore indicativo. Dovranno essere i progetti esecutivi allegati o all'intervento diretto convenzionato o al piano attuativo a precisarne la forma e le dimensioni curandone in modo particolare gli accessi, le piantumazioni e gli arredi.
6. Nei Piani Attuativi, gli spazi di sosta o di parcheggio dovranno essere previsti, secondo le destinazioni degli edifici, nelle quantità specificate nei parametri urbanistici con particolare riferimento a quanto indicato all'art.34 bis delle presenti norme. Di norma, gli spazi di sosta o di parcheggio, dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria ed agli edifici.
7. Per dette aree dovranno essere comunque previste:

- adeguate piantumazioni,
- pavimentazioni di tipo permeabile;
- ove previsto dalla normativa vigente gli impianti antincendio;
- predisposizione degli spazi idonei per i cassonetti della raccolta dei rifiuti.

Potranno inoltre esservi installati:

- servizi igienici con allacciamento alla rete fognaria esistente, o con impianto di trattamento di tipo chimico, realizzati con manufatti eventualmente prefabbricati e comunque schermati con essenze vegetazionali autoctone o naturalizzate;
- utenze pubbliche di acqua potabile, energia elettrica, telefono;
- piccole attrezzature per l'informazione e/o servizi, comunque non superiori a mq.10 di superficie di calpestio, da realizzarsi con caratteristiche di facile smontabilità.

8. Anche se non individuate cartograficamente, nelle tavole del Regolamento Urbanistico, ulteriori aree per parcheggio pubblico, possono essere sempre reperite attraverso il recupero, riqualificazione e riconversione delle aree attualmente destinate a verde pubblico.Tali interventi, qualora interferiscano con le aree di standard pubblico, sono comunque subordinati, alla dimostrazione del rispetto della dotazioni specifiche previste dal D.M.1444/68 e alla dimostrazione del soddisfacimento della quantità di verde pubblico comunque prevista.

Art. 7 Aree a verde pubblico, piazze e aree di interesse pubblico.

1. Le aree a verde pubblico, potranno essere attrezzate, su progetti redatti a cura dell'Amministrazione Comunale, per lo sport, il tempo libero, il gioco dei ragazzi, la sosta ed il passeggio.
2. Il Regolamento Urbanistico individua fra le aree a verde pubblico:

a) Zone a verde pubblico esistenti
In tali zone è obbligatorio mantenere le essenze arboree esistenti o integrarle con essenze tipiche locali (comprese quelle che per il loro impiego diffuso sono considerate assimilabili come: ippocastani, tigli, platani, ecc.).
E' ammessa la posa in opera di attrezzature per giochi, per la sosta o opere d'arte.
E' ammessa la costruzione di percorsi pedonali purchè limitati allo stretto necessario, e la costruzione di elementi di delimitazione delle aiole purchè tali opere vengano realizzate con materiali tradizionali naturali.
Non sono ammessi radicali cambiamenti della tipologia degli elementi di arredo o impieghi di materiali artificiali quali betonelle o quadroni in cls, senza un progetto esecutivo redatto dalla A.C. che abbia acquisito i pareri di competenza.
b) Zone a verde pubblico di nuova previsione
Tali zone dovranno essere sistemate secondo un progetto esteso all'intera area che preveda:

- Piantumazione con essenze locali;
- Conservazione delle essenze esistenti;
- Attrezzature e percorsi pedonali;
- Illuminazione;
- Destinazione d'uso degli edifici ricadenti in tali aree o di progetto.

3. Le attrezzature sportive non dovranno comunque interessare una superficie superiore al 30%.
All'interno delle aree destinate a verde pubblico è consentita la realizzazione di servizi igienici nonchè di modesti volumi necessari per la manutenzione del verde. E' inoltre ammessa la realizzazione di piccole attrezzature fisse quali arredi, tavoli, panchine e chiostri.
4. Le piazze, le aree pubbliche o di interesse pubblico, sono riqualificate con progetti dell'Amministrazione Comunale o con progetti presentati da privati sottoposti comunque a convenzione dall'Amministrazione Comunale.Nella convenzione dovranno essere disciplinate le modalità di realizzazione e gestione degli interventi finalizzati al godimento pubblico delle aree.
Nelle Piazze e nelle aree pubbliche o di interesse pubblico, potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione dei chioschi e esercizi pubblici esistenti anche con possibilità di modesti ampliamenti necessari alla riqualificazione, miglioramento qualitativo ed adeguamento igienico sanitario. Sono ammesse altresì, opere di nuova edificazione per chioschi, servizi pubblici, piccole attrezzature, nonché arredi quali tavoli, panchine e giochi per bambini.

Art. 8 Aree a verde privato.

1.Sono definite aree a verde privato quelle aree incluse nelle U.T.O.E. che, salvo diversa e specifica indicazione di dettaglio rilevata dalle tavole del R.U. o dalle presenti norme, costituiscono le aree di pertinenza delle abitazioni che sono incluse o comprese fra i comparti.
Pertanto, sono aree di verde privato, tutte le aree interne alle U.T.O.E costituite da terreni agricoli per le quali non vi sia diverse e/o specifiche indicazioni di dettaglio rilevate dalle tavole del R.U. o dalle presenti norme.
2. Le aree a verde privato sono mantenute nello stato di orto o giardino. In queste aree sono consentiti gli interventi di carattere pertinenziale alle abitazioni principali ed è pertanto possibile ricavare posti auto scoperti o autorimesse interrate, secondo le disposizioni dell'art. 9, della Legge 122 del 24 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni.
La superficie massima realizzabile della autorimessa interrata non può eccedere il 10% della volumetria della costruzione alla quale la stessa è afferita.
E' altresì ammessa la possibilità, per ogni singola unità abitativa a destinazione residenziale, nell'area di pertinenza del fabbricato principale, di realizzare due posti auto coperti e aperti su tutti i lati, per la superficie coperta massima di 30 mq.
Le strutture dovranno essere realizzate in legno, la copertura potrà essere rigida in legno ed eventualmente con manto di coppi e tegole.
Tali interventi non dovranno compromettere l'aspetto complessivo e dovranno essere realizzati con accessi diretti da strade esistenti, tali da ridurre al minimo e, preferibilmente annullare l'apertura di rampe o accessi.
3. In tali aree si ammettono interventi tesi alla realizzazione di attrezzature per rimesse attrezzi, piccoli ricoveri per legna. Tali manufatti non potranno eccedere la superficie utile lorda di mq 9,00 e non potranno eccedere l'altezza di ml 2,30 da misurare in gronda. Dovranno essere realizzati in legno, nel rispetto delle tipologie tradizionali.
4. Nelle aree a verde privato che risultino altresì pertinenziali a civile abitazione sono ammessi interventi di ampliamento del fabbricato principale nei modi indicati nelle apposite schede di corredo al R.U.
Tali aree dovranno essere comunque mantenute libere da ingombri, annessi o detriti, e potranno essere recintate nei modi indicati dal Regolamento Edilizio Comunale mantenendo sempre un assetto generale di decoro urbano.
5. Nelle aree a verde privato di pertinenza delle abitazioni principali, ove non diversamente specificato nelle schede di dettaglio, è ammessa la ristrutturazione edilizia di categoria D1 dei fabbricati e il recupero dei volumi legittimi di pertinenza dei fabbricati esistenti che risultino destinati a magazzino, annesso, rimessa attrezzi, ect, anche mediante intervento di ristrutturazione urbanistica e accorpamento delle volumetrie. Il progetto unitario d'insieme dovrà dimostrare il miglioramento dell'assetto architettonico ed estetico della progettazione proposta.

Art. 9 Aree a statuto speciale

1. Sono definite aree a statuto speciale:

a) porzione di territorio a monte del "Parco della Rimembranza", in Arcidosso capoluogo, caratterizzata in gran parte da castagneto, delimitata dalla Strada Provinciale delle Collacchie e dalla strada "Leopoldina". Per quest'area è confermata la grande importanza paesaggistica e ambientale e il Regolamento Urbanistico ne prescrive la piena conservazione e tutela degli assetti ambientali e naturali dell' intero ambito e la valorizzazione dei percorsi panoramici di collegamento fra le frazioni;
In tale ambito sono vietate nuove costruzioni e si ammette, attraverso un generale progetto urbanistico di riqualificazione urbana e ambientale la riqualificazione e recupero dei percorsi e della viabilità esistente e l'inserimento di attrezzature per il tempo libero e di sosta.
b) le porzioni di territorio che costituiscono "aree di rispetto dei centri storici", ove sono ammessi interventi finalizzati al recupero e ristrutturazione urbanistica delle aree degradate ivi presenti attraverso piani attuativi di recupero.
Tali zone, individuate nella cartografica di Piano, hanno carattere preminentemente agricolo, e per la loro particolare posizione, costituiscono un "intorno" ai centri storici o ad aree di particolare pregio ambientale da salvaguardare e proteggere da utilizzazioni e/o trasformazioni nocive.
In esse non potranno essere edificati fabbricati di nessun tipo sia stabili che precari o provvisori. Non potranno essere effettuate piantumazioni arboree senza specifica autorizzazione. Sono altresì vietate le aperture di cave, sbancamento o movimenti di terra tali da alterare i profili attuali.
Eventuali muri di sostegno se necessari dovranno essere realizzati con paramento in pietra locale a vista. Sono vietate le aperture di strade o allargamenti di quelle esistenti ad eccezione di strade pubbliche e/o di passaggi pedonali.
E' prescritta la piena conservazione e tutela degli assetti ambientali e naturali e la valorizzazione dei percorsi panoramici. In tali aree sono vietate nuove costruzioni e sono ammessi mediante la presentazione di un piano attuativo di recupero solo gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica delle aree e dei fabbricati degradati ivi presenti. Tale piano attuativo dovrà contenere la riqualificazione e il recupero dei percorsi e della viabilità esistente oltre che l'inserimento di attrezzature per il tempo libero e la sosta.
Il piano di recupero dovrà censire gli eventuali manufatti, volumi ed elementi incoreenti con il contesto di riferimento e prevedere di conseguenza interventi di completa demolizione e ricostruzione degli assetti anche con possibilità di attribuire nuovi funzioni e nuove destinazioni d'uso finalizzate al tempo libero, e alla sosta. Il piano dovrà elaborare il recupero dei percorsi e della viabilità esistente eventualmente esistenti in modo da ripristinare la maglia territoriale dei tracciati fondativi evidenziati nel Piano Strutturale.
c) Le "aree di rispetto del patrimonio edilizio esistente di valore storico-archeologico" come le Gualtiere, la Pieve di Lamule,il convento dei Cappuccini, la fabbrica delle terre di Siena. Per queste aree il Regolamento Urbanistico prescrive specifica disciplina finalizzata a mantenere la conservazione degli assetti preesistenti e la eliminazione degli elementi, incoerenti e dissonanti con i i fabbricati e le aree di valore storico.
Per le opere da realizzare sui fabbricati esistenti nelle aree delle Gualchiere e della Sega si dovrà fare riferimento alle singole schede di intervento.
Per l'area della Pieve di Lamule si applica quanto già precisato al precedente punto B del presente articolo.
d) L' "area dei castagneti a Monte delle "Piane", già inserita nell'A.R.P.A. GV22 Tale contesto rappresenta una porzione di territorio che conserva quasi integralmente le caratteristiche medioevali e leopoldine. Gli appezzamenti per lo più di piccole dimensioni, sono privi di recinzioni, di annessi, spesso sono presenti elementi storici come le capanne di terra e fascine e i seccatoi. Il Regolamento Urbanistico ne prescrive la piena tutela e la conservazione dell'area, considerandola quale area strategica di coltivazione del castagno da frutto, vero museo all'aperto dell'agricoltura montana. Al fine di evitare le recinzioni metalliche, l'Amministrazione Comunale potrà deliberare specifici contributi ed incentivi da destinarsi a chi vi pratica l'allevamento ovino, per la predispozione di recinti provvisori.
Sono vietate nuove costruzioni se non di interesse culturale di interesse pubblico.
In merito alla disciplina di tutela e valorizzazione dei castagneti da frutto si rimanda a quanto disciplinato al Titolo VI, parte IV, del presente Regolamento, in particolare, artt. 88;89;90
e) L' area delle "Piane", è quella situata a valle della strada omonima, delimitata a monte dalla strada delle piane e a valle dall'utoe del capuologo. In quest'area sono presenti fabbricati e piccoli annessi destinati in parte all' agricoltura e in parte ad accessori, residenza stabile e accessori delle residenze. Sono esistenti anche attività produttive.
Nella salvaguardia dei caratteri rurali il Regolamento Urbanistico ha definito specifiche schede di dettaglio per i fabbricati esistenti, indicando la categoria degli interventi edilizi ammessi che sono state indicate nella tavola di riferimento del Regolamento Urbanistico.
f) L'area di "recupero e risanamento ambientale", prossima al centro abitato di Stribugliano, che per la particolare posizione, costituisce un "intorno" al centro storico da salvaguardare e proteggere da ulteriori utilizzazioni e/o trasformazioni nocive. In tale area sono vietate ulteriori nuove costruzioni e sono ammessi mediante la presentazione di un progetto unitario d'insieme interventi di recupero dei manufatti legittimamente realizzati

Art. 10 Aree a vincolo idrogeologico.
1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, l'attività edilizia e urbanistica è subordinata, al rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento e comunque modificazione rilevante dell'assetto del territorio sono subordinati alla presentazione di specifica indagine geologica geotecnica preventiva che definisca il dimensionamento e la tipologia delle opere di fondazione, stabilisca la fattibilità dell'opera e indichi tutti gli accorgimenti necessari a garanzia dell'intervento.

Art. 11 Aree a rischio idraulico e idrogeologico.

1. Il Comune recepisce la norma D.C.R.T. n° 230 del 21 giugno 1994, superando le salvaguardie previste nello stesso dispositivo.
2. Il Regolamento Urbanistico delimita e riporta in cartografia le aree di cui alla D.G.R. n° 1239/2004 ed alla D.C.R. n° 37/2006 relative all'approvazione del P.A.I. Bacino Regionale Ombrone e del P.A.I. Bacino Interregionale Fiora.
3. le presenti norme recepiscono integralmente la normativa P.A.I. in merito alla pericolosità geomorfologica e idraulica, elevata e molto elevata nonché le direttive per le aree di particolare attenzione contenute nelle norme stesse del Piano P.A.I.

Art. 12 Aree per la Tutela dell'ambiente: siti progetto bioitaly e attuazione delle direttive europee "habitat".

1.Con lo scopo di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio ed evitare quindi la modifica negativa dei caratteri ambientali caratteristici della natura dei luoghi e della tradizione delle colture, quali particolari vegetazioni, impianti di vigneto o frutteto, filari alberati e manufatti, ogni intervento deve garantire il mantenimento e il rispetto degli originari elementi caratteristici dell'ambiente e del paesaggio.
2.Con specifica ordinanza L'Amministrazione Comunale a tutela dell'ambiente, può ordinare la soppressione di tutte le attività che possono arrecare pregiudizio, danno o compromettere le caratteristiche naturali dei luoghi.
3. Il Regolamento Urbanistico in attuazione del Piano Strutturale recepisce i tre siti del "progetto BioItaly", individuati sulla base delle direttive Europee "Habitat" n.92/43/CEE come recepite dalla Regione Toscana con DCR 10/11/98 n.342. Le presenti norme con riferimento alla D.C.R. 644/2004 recepiscono, per i siti SIR, le caratteristiche del sito e le principali misure di conservazione da adottare.
I Siti recepiti sono:

1) SIR 117 - Cono Vulcanico del Monte Amiata - IT51A0017;
2) SIR 118 - Monte Labbro alta Valle dell'Albegna - IT51A0018;
3) SIR B22 - Torrente Trasubbie - IT51A0103;

Nelle Tavole del Piano Strutturale è riportata la definitiva perimetrazione come indicata dalla D.C.R. 644/2004 - L.R.T. 56 del 6 aprile 2004 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna".
4. SIR 117 - Cono Vulcanico del Monte Amiata - IT51A0017:
Caratteristiche:
Sito in parte compreso nell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Val d'Orcia" con estensione di 6144,75 ha. Costituito da rilievo montuoso quasi interamente coperto da boschi, con prevalenza di faggette e castagneti e praterie secondarie. Presenza anche di paesaggio alto montano con matrice forestale continua. Sono presenti particolari emergenze di specie vegetali (bivonea di Savi e elleborine della Persia). Le specie animali presenti sono il cervone, la testuggine di Hermann, il biancone, il gatto selvatico, i rettili.
Con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato alla D.C.R.644/04 sono recepiti i seguenti principali elementi di criticità interni al sito:

- pratiche selvicolturali che inducono un abbassamento dei livelli di naturalità;
- Presenza, sino alla vetta, di impianti turistici (soprattutto sciistici) e della relativa viabilità, ne conseguono elevati carichi turistici invernali ed estivi, la frammentazione e l'antropizzazione degli habitat, il disturbo della fauna, l'inquinamento delle acque, la diffusione di piante appartenenti a specie o ecotipi non locali, con rischio di inquinamento genetico e l'innesco di fenomeni erosivi.

Con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato alla D.C.R.644/04 sono recepite le seguenti principali misure di conservazione da adottare:

- Conservazione della matrice forestale e incremento della caratterizzazione ecologica e della maturità delle compagini boschive ;
- Controllo dell'antropizzazione, riducendo al minimo possibile gli eventuali ulteriori incrementi delle strutture turistiche e della viabilità ;
- Tutela e gestione razionale delle scarsissime zone aperte, che costituiscono l'habitat di varie specie endemiche o minacciate;

Le indicazioni recepite per le misure di conservazione sono:

- Coordinamento della pianificazione forestale, nell'intero sito suo adeguato rispetto agli obiettivi di conservazione, in modo da garantire il mantenimento dei boschi di alto fusto e dei castagneti da frutto, l'incremento della maturità dei soprassuoli nelle stazioni più adatte e la tutela delle fasi mature e senescenti, salvaguardando gli alberi di grosse dimensioni e marcescenti;
- Controllo dell'impatto causato dalle infrastrutture e dalle attività sciistiche e turistiche, in generale, relativamente a eventuali ipotesi di sviluppo e agli interventi di ripristino ambientale (scelta di specie ed o tipi da utilizzare, per opere di inerbimento delle piste e delle scarpate;
- Misure gestionali o normative per garantire la conservazione e la gestione adeguata delle scarsissime zone aperte.

5.SIR 118 - Monte Labbro alta Valle dell'Albegna - IT51A0018;
Caratteristiche:
Sito di estensione di 6.300,23 ha, in parte compreso nelle Riserve Naturali Provinciali "Monte Labbro", "Rocconi" e "Pescinello" ,e in parte compreso nell'Oasi WWF Bosco di Ronconi.
Area alto collinare e montana, con orografia e paesaggio vegetale molto eterogenei. Prevalgono complessi mosaici seminativi, prati pascoli, praterie con affioramenti rocciosi e boschi, nella porzione settentrionale. La porzione meridionale comprende il corridoio fluviale del Fiume Albegna, caratterizzato da profonde gole, con boschi di forra e habitat rupestri.
Presenza anche di fitto reticolo di siepi e alberature, sistema di pozze e abbeveratoi, complessi ipogei, rimboschimenti.
La parte settentrionale del sito rappresenta uno dei migliori esempi della Toscana di paesaggio agro-silvopastorale tradizionale con elevato valore conservazionistico.
Le gole dell'alto corso del Fiume Albegna costituiscono una notevole emergenza geomorfologica. Ecosistemi fluviali con formazioni ripariali arboree ed arbustive in ottimo stato di conservazione.
Sono presenti particolari emergenze quali praterie di pascoli abbondanti su substrato neutro-basofolico, boschi misti di latifoglie mesofile dei macereti e dei valloni su substrato calcareo, fitocenosi casmofica delle rupi calcaree sull'Albegna, popolamenti camefitico-suffruticosi su diaspri di Pietra Sorbella e Pietra Rossa, fitocenosi litofile e calcicole del Monte Labbro.
Sono presenti particolari emergenze di specie animali quali insetti, lepidotteri, anfibi, rettili. Il Sito ha un alto valore per l'avifauna legata agli ambienti rupicoli, alle praterie rocciose o agli ambienti agro-pastorali "tradizionali".
Con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato alla D.C.R.644/04 sono recepiti i seguenti principali elementi di criticità interni al sito:

- In gran parte del sito, il paesaggio vegetale è determinato dalle attività agropastorali tradizioali, il cui mantenimento non è garantito, in assenza di un piano di gestione supportato da opportuni investimenti.
- Localizzate condizioni di sovrapascolamento, anche con innesco di fenomeni erosivi, e diffuci fenomeni di abbandono o sottoutilizzazione del pascolo, con degradazione o perdita di habitat prioritari.
- Rischio di abbattimenti illegali di specie presenti a bassissime densità;
- Presenza di linee elettriche con tipologia costruttiva pericolosa per l'avifauna;
- Ipotesi di realizzazione di impianti eolici,con rischio di compromissione di habitat prioritari di praterie e pericolo per le specie rare di rapaci;
- Deficit idrico estivo, accentuato da prelievi e captazioni;
- Disturbo alle colonie ipogee di Chirotteri, causato dall'attività speleologica;
- Casi di bracconaggio;
- Recente incremento della fruizione turistica;

Fra gli elementi di criticità esterni al sito sono indicati la diffusa riduzione del pascolo e scomparsa dei sistemi agropastorali tradizionali, l'abbattimento illegatle dei rapaci, la presenza di siti estrattivi.
Con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato alla D.C.R.644/04 sono recepiti le seguenti principali misure di conservazione da adottare:

- conservazione e, ove è necessario, ripristino del complesso mosaico ambientale, determinato dalle forme tradizionali di uso del suolo;
- Conservazione dei rilevanti popolamenti di uccelli nidificanti legati agli ambienti agropastorali e rupestri;
- Conservazione degli elevati livelli di naturalità dei corridoi fluviali e delle numerose specie animali d' interesse conservazionistico legate a questi ambienti e dei boschi di forra;
- Conservazione dei popolamenti di anfibi

Le indicazioni recepite per le misure di conservazione sono:

- Attuazione delle previsione del piano di gestione del sito( recentemente elaborato nell'ambito di un progetto LIFE natura. Per la porzione di sito interna al sistema di aree protette è vigente il regolamento delle Riserve della provincia di Grosseto);
- Elaborazione di un piano di settore che analizzi in dettaglio la situazione attuale e le prospettive delle attività agro-pastorali all'interno del sito in rapporto alle esigenze di conservazione e individui le misure da adottare per il raggiungimento di detti obiettivi;
- Tutela delle stazioni faunistiche di maggiore interesse anche rispetto al potenziale disturbo provocato dall'escursionismo naturalistico, che è in aumento;
- Controllo degli scarichi e dei prelievi idrici, tutela dei corridoi fluviali e dei boschi di forra;
- Controllo delle attività speleologiche nei siti d'interesse per chirotteri;
- Conservazione/ripristino del sistema di pozze di abbeverata importanti per anfibi.

6 . S.I.R. B22 - Torrente Trasubbie (IT51A0103)
Caratteristche:
Sito di interesse Regionale con una estensione di circa 1.381,7 ha.
La tipologia ambientale prevalente è costituita dal corso d'acqua ad alveo ampio con vegetazione pioniera dei greti sassosi e dei terrazzi fluviali, arbusteti e boschi ripariali; boschi di latifoglie e di sclerofille, arbusteti, seminativi e altri coltivi, pascoli e prati pascoli.
Altre tipologie ambientali rilevanti sono costituite da seminativi e pascoli con vecchi alberi sparsi.
Le principali emergenze nell'HABITAT sono segnalate in:

- Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea);
- Alvei ciottolosi della Toscana meridionale con cenosi di suffrutici a dominanza di Santolina etrusca;
- Helichrysum italicum (Santolino Helichrysetalia)

Le specie animali segnalate in questo S.I.R. sono costituite da:

- (AII) Testudo hermanni (testuggine di Herman, Rettili) - Frequente.
- (AI) Burhinus oedicnemus (occhione, Uccelli) - Nidificante, presente con un elevato numero di coppie.
- (AI) Circaetus gallicus (biancone, Uccelli) - Presumibilmente nidificante in zone boscate prossime al sito, utilizzato come area di alimentazione.
- (AI) Coracias garrulus (ghiandaia marina, Uccelli) - Presumibilmente nidificante.
- Risultano importanti popolamenti di uccelli legati al mosaico di praterie, garighe, arbusteti e boscaglie ripariali.

Questo S.I.R. costituisce uno dei migliori esempi toscani (T. Trasubbie e T. Trasubbino) di tratti fluviali residui con alveo ampio, proprio per la presenza di estesi greti ghiaiosi, con formazioni ripariali autoctone in buono stato di conservazione e condizionamento antropico relativamente scarso.
Fra i principali elementi di criticità interni al sito sono segnalati:

- Periodi estivi di magra, forse accentuati da captazioni ed emungimenti.
- Pregresse attività di prelievo di inerti che hanno modificato la dinamica fluviale.
- Disturbo antropico dovuto ad attività ricreative (caccia).
- Possibile riduzione/cessazione del pascolo nelle garighe a santolina e nelle praterie.
- Presenza (limitata) di specie alloctone (robinia).
- Presenza di appezzamenti coltivati all'interno dell'area di competenza fluviale.
- Trasformazioni degli agroecosistemi, con progressiva scomparsa di siepi e alberature, e conseguente aumento della frammentazione degli habitat per le specie più sensibili legate a questi ambienti (nell'area tali fenomeni sono comunque ancora assai modesti).
- Localizzati fenomeni di espansione delle aree coltivate a scapito dell'alveo mediante realizzazione di arginature con materiale derivante dallo spietramento dei campi.
- Localizzati interventi di regimazione idraulica con asportazione della vegetazione in alveo.
- Possibile disturbo/distruzione di nidiate provocato dal passaggio di automezzi.
- Gestione forestale da verificare rispetto agli obiettivi di conservazione.

Principali elementi di criticità esterni al sito

- Possibili prelievi idrici nel bacino.
- Trasformazioni degli agroecosistemi, con progressiva scomparsa di siepi e alberature, e conseguente aumento della frammentazione degli habitat per le specie più sensibili legate a questi ambienti (nelle aree circostanti al sito tali fenomeni sono comunque ancora assai modesti).
- Progetto di realizzazione di impianti eolici in prossimità del sito.

Di seguito sono indicati i principali obiettivi da perseguire per la conservazione del sito:

a) Conservazione della naturalità dell'alveo e mantenimento del mosaico ambientale costituito da greti sassosi, praterie asciutte e umide, garighe e boscaglie ripariali (EE).
b) Conservazione delle garighe a Santolina etrusca (E).
c) Conservazione dei popolamenti di occhione e di altre specie minacciate di uccelli (E).
d) Mantenimento del complesso mosaico ambientale che caratterizza gli agroecosistemi delle aree interne e circostanti al sito (E).
e) Programmi a medio/lungo termine di recupero/ampliamento dell'alveo a scapito di aree coltivate interne (soprattutto nell'area compresa fra Trasubbie e Trasubbino) o adiacenti all'alveo (M).
f) Incremento dei livelli di maturità e del valore ecologico degli ambienti forestali (M).

Indicazioni per le misure di conservazione

- Misure regolamentari tese a evitare interventi che favoriscano un aumento dell'artificialità e del carico antropico nel sito (a es., realizzazione di viabilità a uso non esclusivamente agricolo) (EE).
- Limitazione degli interventi di regimazione idraulica (e di gestione della vegetazione in alveo) a quelli strettamente necessari per motivi di sicurezza e definizione di un protocollo tecnico per l'esecuzione di tali interventi (valido anche per gli altri SIR con caratteristiche simili) (EE).
- Misure contrattuali per la progressiva riduzione delle attività agricole in aree di competenza fluviale, promuovendone l'utilizzazione per il pascolamento controllato (E).
- Definizione di misure contrattuali per il mantenimento dell'elevata complessità delle zone agricole interne e circostanti al sito (E).
- Misure contrattuali e/o normative finalizzate alla progressiva cessazione dei tagli nei boschi di sclerofille e a un allungamento dei turni nelle aree esterne (M).
- Controllo degli scarichi (anche di rifiuti solidi) in alveo (B).
- Controllo del passaggio di veicoli in alveo (da consentire solo presso guadi definiti) (B).

E' segnalata inoltre la necessità della redazione di un Piano di Gestione specifico del sito proprio , per l'esigenza di definire, a livello di dettaglio, le aree dove sono necessarie, oppure ammesse, determinate forme di uso del suolo (a es., pascolo di aree con vegetazione seminaturale, riconversione a pascolo di aree attualmente coltivate) e di definire (anche attraverso una loro zonizzazione) tipologie e modalità esecutive degli interventi in alveo ammissibili.
La verifica ed eventuale integrazione dei contenuti del Piano di bacino del Fiume Ombrone rispetto agli obiettivi di conservazione, unita all'elaborazione di piani d'azione relativi alla gestione della vegetazione e agli interventi in alveo, potrebbe rendere non necessario il piano di gestione complessivo.
7. I piani attuativi nonché gli atti di settore, devono contenere ai fini dell'effettuazione della valutazione d'incidenza apposita relazione d'incidenza ai sensi dell'art.15 della L.R.T. 56/00 come modificata dalla L.R.T. 1/05, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l'integrità del sito interessato.
8. Il Regolamento Urbanistico contiene la relazione di incidenza, che specifica:

a. la localizzazione dei siti presenti nel territorio comunale;
b. l'analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
c. l'individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
d. una descrizione degli interventi di trasformazione, con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi, previsti sul territorio e delle loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti.
e. Le indicazioni delle misure idonee a evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare.

9. In merito all'analisi dello stato di conservazione di habitat e specie, la relazione di incidenza allegata al Regolamento Urbanistico riporta un primo esame preliminare dei 5 punti citati al comma precedente, evidenziando quali siano quelli citati dalle norme internazionali (Convezioni e direttive comunitarie), nazionali e regionali come necessarie di conservazione. Altresì riporta una scheda di dettaglio per ogni sito individuato.
10. La relazione di incidenza allegata al regolamento Urbanistico indica altresì il metodo di lavoro di dettaglio da affrontare in fase di elaborazione del successivo approfondimento da effettuare in fase di redazione dei piani attuativi o di settore.
11. Le valutazioni dei possibili impatti dovranno essere quindi effettuate anche nelle fasi successive al Regolamento Urbanistico, ovvero in sede di piani di maggior dettaglio, quali i piani attuativi (oltre a varianti successive) e i piani di settore, tali studi di incidenza analizzano nel particolare opere/interventi conoscendone l'esatta localizzazione e dimensionalità, valutano i potenziali effetti diretti e indiretti sulle risorse, non solo in fase di esercizio ma anche in fase di realizzazione.
12. Le valutazioni di incidenza da allegare ai piani attuativi o di settore dovrà:

a) descrive ogni intervento/opera in termini dimensionali;
b) valutarne l'impatto sulle risorse sia diretto che indiretto, sia durante la realizzazione che in fase di esercizio. Dovrà essere inoltre indicato se è ricompresso nel sito o se è esterno a esso e se si possono o no escludere effetti significativi. Per effettuare tale valutazione dovranno essere individuati degli indicatori di significatività che possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita/riduzione (di habitat, di una specie, di una risorsa …)
- frammentazione
- modificazione di componenti biotiche e abiotiche ( ad esempio inquinamento idrico, atmosferico, acustico, luminoso …)
- modificazioni socio-economiche o di gestione tradizionale delle risorse (attività agro-silvo-pastorali, sviluppo demografico, diverso utilizzo delle risorse ….)
- distruzione;
- disturbo;
- effetti cumulativi;

13. Le valutazioni, dovranno attestare, inequivocabilmente che non vi sono effetti negativi sull'integrità del sito. Soltanto in tal caso si può affermare che l'opera /intervento ha una incidenza positiva, nel rispetto degli obbiettivi di conservazione degli habitat e delle specie e della funzionalità della rete ecologica.
14. Qualora rimanga l'incertezza che l'opera/intervento possa pregiudicare (anche potenzialmente) l'integrità del sito allora l'incidenza dovrà essere considerata significativa o negativa e dovranno essere valutate le soluzioni alternative o le misure di mitigazione.
15. Qualora la valutazione di incidenza presenti esito negativo e in mancanza di soluzioni alternative si potrà procedere soltanto se "il piano o il progetto debba essere per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, iclusi motivi di natura sociale o economica" e in questo caso l'amministrazione comunale dovrà garantire l'adozione di tutte le misure compensative della Rete Natura 2000 e ne dovrà dare comunicazione alla Giunta Regonale".
16. L'Amministrazione approva gli atti di pianificazione quando la relazione di incidenza accerta che la loro attuazione non pregiudichi l'integrità del sito interessato.
17. Qualora i siti ospitino un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 12 bis - Le Fonti rinnovabili di Energia e l' Edilizia sostenibile

1. Le presenti norme costituiscono attuazione delle norme del Piano Strutturale (vedi art. 64 delle NTA del PS). Pertanto, fermo restando quanto già disciplinato nell'art. 64 delle NTA del PS, si stabilisce quanto segue:

a) Gli Impianti di produzione per autoconsumo, devono essere dimensionati entro i limiti di potenza necessari alla conduzione di qualsiasi attività ed uso (acquicoltura e attività artigianali). Sono comunque considerati per autoconsumo tutti gli impianti fotovoltaici installati a copertura di edifici.
b) Gli impianti eccedenti tali limiti, devono essere considerarsi comunque centrali elettriche e termiche vere e proprie.

2. In relazione alla specificità delle Fonti si stabilisce quanto segue:

a) fonte eolica,

- E' consentita ovunque l'installazione di micro-aerogeneratori per autoconsumo integrati negli edifici;
- E' consentita ovunque l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12 , con l'accorgimento di privilegiare, a parità di condizioni di vento, le localizzazioni di minor impatto percettivo, ma al di fuori dei seguenti ambiti:

- riserve naturali e siti di interesse naturalistico e ambientale;
- corridoi biologici;
- aree archeologiche e relative fasce di rispetto visivo;
- ambiti di tutela di monumenti, e dei centri storici;

- E' consentita l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore compresa fra i 12 e i 26 metri escludendo, in aggiunta a quelli elencati al punto precedente, i seguenti ambiti:

- crinali primari, riportati e individuati nelle schede del P.T.C.;
- ambiti sensibili individuati dal P.S quali le aree di riserva naturale e relative aree contigue;
- biotopi e A.R.P.A, S.I.R.;
- aree e fasce di rispetto di siti con monumenti, centri o edifici con caratteri di unicità storica, architettonica e paesaggistica. La fascia di rispetto visivo delle aree archeologiche è da intendersi fino al crinale dell'orizzonte locale.;
- gli ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi sepionali, piante caporili, ect)
- fasce di sicurezza di almeno 200 metri da, strade comunali e provinciali, impianti industriali e 400 mt. centri abitati;

- E' consentita l'installazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 26 metri solo entro centrali eoliche.

Si precisa che l'altezza di calcolo è quella riferita al piano medio di campagna.
La localizzazione di centrali eoliche, nel territorio aperto è subordinata a studi di dettaglio, che integrano il quadro conoscitivo del Piano Strutturale secondo le disposizioni del citato art.64 delle NTA del PS.
3. La progettazione di impianti eolici dovrà ovunque rispettare i seguenti requisiti:

- avvalersi di iniziative di informazione e consultazione dei cittadini interessati, con il coinvolgimento di organizzazioni ambientaliste e dei consumatori;
- prevedere la realizzazione di linee elettriche compatibili col territorio;
- evitare interventi nelle aree boscate e comunque tagli di alberi ad alto fusto;
- minimizzare l'impatto visivo, verificando la convenienza tra strutture tubolari e a traliccio.

b) Fonti Idrauliche.
Lo sfruttamento delle fonti idrauliche è consentito ovunque, fermo restando le limitazioni e i criteri di carattere generale di seguito indicati:

- è ammesso il recupero delle centrali dismesse, favorendo comunque gli impianti ad acqua fluente con bacini di modeste dimensioni;
- è ammesso il recupero dei vecchi mulini abbandonati, ai fini di una conversione energetica destinata anche per scopi turistici e di riqualificazione architettonica;
- l'installazione di nuovi impianti, purché non comportino lo sbarramento in alveo dei corsi d'acqua naturali.

L'eventuale localizzazione di centrali idroelettriche e mini-idrauliche è subordinata a studi di dettaglio, che integrano il quadro conoscitivo del Piano Strutturale secondo le disposizioni del citato art.64 delle NTA del PS.
c) Fonte Geotermica
Nel territorio comunale, è incentivato lo sfruttamento della risorsa geotermica a bassa entalpia.
d) Fonte solare.
In attuazione dell'art.64 delle norme del Piano Strutturale è distinta in solare termico e fotovoltaico.
Per incentivare la diffusione dei pannelli solari termici oltre le soglie previste dalla vigente normativa il Regolamento Urbanistico dispone che all'interno di ogni zona a destinazione artigianale, commerciale e di servizio, nonché per infrastrutture puntuali siano attuate le seguenti disposizioni:

- almeno un 10% della superficie territoriale della zona potrà essere destinata all'installazione dei pannelli solari, localizzandola comunque in modo da ottimizzarne il soleggiamento e la percezione visiva;
- l'obbligo di predisporre la copertura dei tetti degli edifici, di attività produttive e di servizio in genere, per la produzione di energia fotovoltaica.
- incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di edifici esistenti, consentendo di coprire aree a parcheggio, con pensiline e altri sistemi idonei senza che ciò costituisca aumento degli indici urbanistici.

Per la produzione di energia da solare fotovoltaico è ammessa ove non risulti incompatibile con il carattere e lo stato dei luoghi e dei manufatti, secondo la presente disciplina.
A tal proposito, non sono ammesse centrali fotovoltaiche e impianti fotovoltaici realizzati come attività connessa a quella agricola nei seguenti ambiti:

- riserve naturali e aree contigue, siti di interesse naturalistico, biotopi e A.R.P.A.;
- corridoi biologici;
- aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale);
- ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate;
- nei campi aperti delle aree collinari, visibili e impattanti.

I criteri da rispettare, nella progettazione delle centrali e degli impianti fotovoltaici, dovranno essere i seguenti:

- Nelle aree pianeggianti, mantenere il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo paesaggistico (campi chiusi).
- Nelle aree collinari solo in presenza di "campi chiusi" e in versanti non visibili da medie distanze.
- impianti fotovoltaici per una potenza di picco pari almeno a 1/3 della potenza massima del contatore di energia elettrica in entrata, elevata a 1/2 in caso di presenza di pompe di calore o condizionatori d'aria;
- impianti solari termici combinati sufficienti a coprire almeno il fabbisogno annuo dell'edificio nella misura del 60% per l'acqua calda sanitaria e del 30% per il riscaldamento;
- l'impiantistica interna in modo da favorire l'utilizzo di acqua calda a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento, serbatoi di accumulo e doppi attacchi acqua calda-fredda per gli elettrodomestici) e l'integrazione con altri sistemi di generazione termica da fonte rinnovabile (geotermico a bassa entalpia, caldaie a biomasse, pompe di calore se abbinate a impianti fotovoltaici) o ad alta efficienza (teleriscaldamento, cogenerazione);
- nei casi in cui l'edificio abbia la possibilità tecnica di dotarsene (presenza di giardini etc.): impianti geotermici a bassa entalpia, che non comportino impatti ambientali sulle falde idriche, con copertura complessiva del 60% del fabbisogno termico, sia per acqua calda sanitaria che per riscaldamento.

In riferimento al l'inserimento urbanistico e ambientale sul singolo fabbricato, dovrà essere minimizzato l'impatto sul decoro urbano, privilegiando i tipi di copertura più adatti, quali i tetti piani con parapetto perimetrale e definendo in fase di progettazione esecutiva, specifici accorgimenti per la contestualizzazione morfologica e architettonica.
Per lo sfruttamento della fonte Solare-fotovoltaica, nei casi dei P.A.P.M.A.A, dovrà essere dimostrata la connessione secondo i seguenti criteri:

- gli impianti di potenza eccedente l'autoconsumo aziendale non potranno superare la potenza di 1 MW e un'estensione pari al 5% della S.A.U.;
- per le aziende con S.A.U. inferiore ai 20 ha la localizzazione dell'impianto dovrà rispettare il criterio del possibile accorpamento funzionale con eventuali impianti confinanti;
- gli impianti eccedenti l'autoconsumo non dovranno impegnare aree a funzione agricola esclusiva, come individuate dallo strumento urbanistico.

In merito alla localizzazione di centrali fotovoltaiche , le presenti norme, in relazione alle condizioni di ammissibilità verificate ammettono la possibilità di installare centrali fotovoltaiche all'interno dell'unità CP2.4. " I colli di Cinigiano" . Tale Unità risulta essere un' area agricola di scarso valore colturale e paesaggistico. Il Quadro conoscitivo evidenzia in tali colline assenza di alta vegetazione e aspetto brullo con scarsa permanenza antropica e di poderi. Inoltre, il Q.C. ha evidenziato la quasi totale assenza di attività agricola e condizioni di abbandono di fabbricati ed aree estensive.
Le aree interessate non fanno parte di riserva naturale o aree soggette a vincolo. Non sono stati rilevati edifici storici o centri abitati di pregio,
Le aree dell'Unità non sono interessate né da vincoli paesaggistici né da aree boscate né da A.R.P.A.,. Non sono state rilevate in detta Unità attività turistico ricettive di rilievo. Sono esistenti soltanto alcuni poderi che svolgono anche attività agrituristica.

E) Per quanto riguarda lo sfruttamento delle biomasse, il Regolamento Urbanistico, in attuazione di quanto già precisato all'art.64 delle NTA del PS, stabilisce quanto segue:

1. permane il divieto di utilizzo di materiali esogeni, equiparando a tutti gli effetti gli impianti in questione agli impianti F.E.N.R.;
2. sono ammessi ovunque piccoli impianti per autoconsumo;
3. sono ammessi, a fini di presidio territoriale e sussistenza del tessuto socioproduttivo rurale, impianti piccoli e medi che possano sfruttare materie prime prodotte solo in loco, anche per lo sfruttamento del biogas, ove possibile in forma consociata e secondo la definizione e il dimensionamento della filiera corta le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti sono comunque subordinate:

- alla verifica del bilancio delle risorse idriche (acqua, paesaggio, ecc.);
- alla verifica sulla rotazioni colturali tramite il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale;
- all'utilizzo delle produzioni proprie , in quanto attività connesse, escludendo l'importazione della biomassa da altre aziende;
- al favorire le colture secche con esclusione di quelle irrigue;
- alla dimostrazione, mediante specifici elaborati del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, del rispetto dei seguenti condizioni:
- alla compatibilità rispetto ai problemi inerenti bilancio idrico, paesaggio, biodiversità, reticolo vegetazionale, piante camporili etc.;
- all' inserimento delle colture in un regime di rotazione colturale coerente;
- alla classificabilità della produzione energetica come attività connessa, in assenza di importazione di prodotti colturali da altre aziende (fatto salvo il caso delle cooperative di produzione energetica);
- alla localizzazione entro insediamenti densi e poli di servizio all'agricoltura.
- alla massima prossimità alle utenze esistenti ai fini dell'utilizzo dell'energia termica prodotta,
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, all' approvazione di un piano del reperimento delle risorse da utilizzare per l'intero periodo di utilizzo, che attesti la sostenibilità in termini energetici e di emissioni climalteranti dell'impianto anche in relazione all'efficienza sistemica complessiva (produzione, trasporto, etc.);
- alla incentivazione di uso degli impianti con cogenerazione in grado di poter soddisfare le esigenze sia di carattere elettrico che termico.

La localizzazione degli impianti a "Biomasse" nel territorio aperto è subordinata a:

- valutazione dettagliata dell'impatto sul paesaggio;
- valutazione della vocazione turistica del territorio;
- dimostrazione dell'opportunità da un punto di vista energetico, secondo i criteri specificati di seguito;
- adozione degli accorgimenti atti a minimizzare gli impatti.

Ai fini della sopra richiamata opportunità energetica valgono i seguenti criteri:

- convenienza rispetto alle alternative produttive preferibili ai fini dell'ambiente o del bacino d'utenza locale (produzione di calore, di biocombustibili, di energia elettrica e calore in cogenerazione, di sola energia elettrica);
- sostenibilità ed ecoefficienza complessiva della produzione energetica, ivi inclusi la filiera agricola; la valutazione utilizzerà i parametri tipici del settore energetico, quali le emissioni di CO2 e di inquinanti locali emessi per unità di energia prodotta (elettrica o di altro tipo), includendo nel calcolo anche le emissioni da trasporto della biomassa; non sarà accettata la localizzazione di impianti che abbiano un'ecoefficienza inferiore rispetto alla produzione media nazionale del momento;

Per lo sfruttamento della fonte da biomasse agricole-forestali , il P.A.P.M.A.A dimostrerà la connessione secondo i seguenti criteri:

- gli impianti di potenza eccedente l'autoconsumo aziendale non potranno eccedere la potenza di 1 MW;
- per le biomasse di provenienza agricola si dovranno utilizzare i prodotti aziendali; potranno essere utilizzate anche biomasse provenienti da produzioni esterne, purché entro i limiti insiti nella definizione di "filiera corta", in misura non superiore al 20% del prodotto aziendale;
- per le biomasse di provenienza forestale potranno essere utilizzati i prodotti derivanti dai piani di taglio delle intere superfici boscate presenti in azienda.

C) EDILIZIA SOSTENIBILE
In applicazione dell'Art.146 comma 2 della LR 1/2005, sono introdotte le seguenti deroghe ai parametri edilizi e urbanistici:
Sono esclusi dai computi urbanistici (SC, Volume,SUL,) e dalla applicazione delle norme relative alle distanze dal fabbricato, dai confini, dalle strade, tra fabbricati e tra pareti finestrate, le parti degli edifici destinati ad uso residenziale e terziario (turistico ricettivo, commerciale e direzionale), se espressamente finalizzate all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico,attraverso il miglioramento dell'isolamento termico, lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda e alla produzione di energia solare termica e fotovoltaica:

- Verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazionesolare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. (sono escluse dal computo del settanta per cento le superfici occupate da eventuali pannelli solari e/o fotovoltaici ).Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell'edificio ed, al massimo, il 30%; in caso di installazione sulla copertura della serra di pannelli solari e/o fotovoltaici; deve in ogni caso essere accuratamente previsto l'adattamento delle serre alla stagione più calda mediante schermature,aperture etc.
- Loggiati, porticati, pergolati, padiglioni, chioschi e gazebo, disposti nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione dell'energia solare termica e/o fotovoltaica. Per dette strutture la deroga dai computi urbanistici (SC, Volume,SUL,) e dalle distanze dal fabbricato, dai confini, dalle strade, tra fabbricati e tra pareti finestrate, è consentita unicamente ove dette strutture siano prive di pareti laterali anche solo finestrate e a condizione che le coperture siano costituite od alloggino pannelli solari e/o fotovoltaici aventi una superficie minima tale da soddisfare il requisito minimo obbligatorio del 50% del fabbisogno annuo dell'energia primaria dell'immobile e una superficie massima tale da soddisfare al massimo il 100% del fabbisogno annuo dell'energia primaria dell'immobile.
- Spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del 30% della superficie coperta dell'edificio. L'esclusione dei sopra citati volumi, parti degli edifici e strutture dagli indici urbanistici e dalla applicazione delle norme sulle distanze previsti dal regolamento urbanistico ed in generale dagli atti del governo del territorio, è subordinata alla certificazione del "Bilancio Energetico", nella quale si dà atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento e/o sul sistema di raffrescamento dell'edificio .

Sono esclusi dai computi urbanistici e dalla applicazione delle norme relative alle distanze dai confini, dalle strade, tra fabbricati e tra pareti finestrate anche i seguenti extra spessori:

- La parte delle murature esterne, siano esse portanti o tamponature eccedenti i 30 cm di spessore finito.
- La porzione superiore e non strutturale dei solai interpiano (evidenziandone la funzione dal punto di vista dell'efficienza termica e/o acustica del progetto).
- La porzione superiore e non strutturale dei solai di copertura, l'incremento di spessore del pacchetto sarà funzionale alle caratteristiche tecniche della soluzione prescelta.
- Si applicano integralmente i commi 1° e 2° dell'art.11 del Dlgs. 30-05-2008 n°115 e successive modifiche ed integrazioni.

Le presenti norme si applicano compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati da appositi camini, canne fumarie o sisitemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.Gli edifici multipiano costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:

a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
b)ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
c)ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
e) impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.P.R.551/99, e disposizioni di cui sopra, possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

a) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamigliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
b) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art.1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Art. 12 ter - Gestione della risorsa idrica - riferimenti al piano d'ambito

1. Per quanto definito dalle Norme del Piano Strutturale e dalle N.T.A. del P.T.C., le presenti norme recepiscono integralmente i contenuti del Piano redatto dall'Autorità di Ambito che contiene le specificazioni necessarie alla definizione del bilancio delle fonti di approvvigionamento idropotabile.
2. Con riferimento alle direttive del Piano D'Ambito e con la finalità di armonizzare le presenti norme al suddetto strumento di programmazione, è definita la seguente disciplina con il solo scopo di tutelare l'uso della risorsa acqua. Tale disciplina deriva dal sistema di obiettivi formulato con il Piano Strutturale, dalle disposizioni di legge in materia sia di carattere nazionale che regionale ( Risorse idriche: L.R.81/95, L.R. 26/97, L.R. 36/94, L.R. 319/76- Difesa del Suolo: L.183/89, L.R. 91/98, D.L. 180/98, L.267/98, D.Lgs. 152/99; R.D. 3267/23, vincolo idrogeologico) e infine dai piani di settore predisposti dagli enti sovracomunali preposti alla gestione delle risorse idriche e alla difesa del suolo.
1. Per quanto sopra è stabilito:

- il pieno rispetto di quanto indicato all'art.101 delle presenti norme in merito ai criteri e le modalità da operare per la ricerca e la captazione di acqua sotterranea.
- Il pieno rispetto delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (scomposte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite dal DPR 24.05.88, n.236, recante "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente al qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183.
- Il pieno rispetto dei livelli minimi dei servizi di alimentazione idrica e di smaltimento stabiliti dal DPCM 04.03.96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

2. Con specifico riferimento a quanto indicato dall' art. 4 del DPR 236/88, "Aree di salvaguardia delle risorse idriche" per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, le presenti norme scompongono, ai sensi del D.Lgs 152/99, le aree di salvaguardia in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa;
le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde (bacini idrogeologici).
La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile. L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere una estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
5. Le trasformazioni previste dalli presenti norme sono subordinate al reperimento della risorsa acqua in stretto coordinamento con i piani dell' A.T.O. competente. In particolare, le trasformazioni potranno avvenire a condizione che sia garantito:

1) l'approvvigionamento idropotabile attraverso l'adeguamento e il potenziamento delle strutture esistenti dell'acquedotto e l'approvvigionamento delle acque per usi secondari (cioè quelle necessarie per annaffiare aree di pertinenza delle strutture turistiche e aree verdi utilizzate per le strutture sportive quali campetti di calcio, tennis, golf ecc)
2) la predisposizione della rete fognaria adeguata al nuovo carico urbanistico, collegata agli impianti comunali o anche attraverso altri sistemi di depurazione preventivamente concordati con gli uffici dell'Amministrazione Comunale compententi;
3) la verifica della capacità di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal nuovo carico urbanistico;

Art. 12 quater - le acque termali - il polo termale dell'acquaforte.

1. Le tavole del Piano Strutturale perimetrano le aree di concessione mineraria e delimitano le zone di rispetto recependo le disposizioni di cui alla L.R.T. 86/94 e s.m.i con particolare riferimento agli articoli 31 e 32, nonché della normativa vigente.
2. Per quanto sopra è stabilito che:

a) Le zone di rispetto devono essere indicate nel provvedimento di concessione, ai sensi dell'art.23, primo comma, lettera c della L.R.T. 86/94 e s.m.i e devono essere delimitate in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere come da normativa vigente;
b) Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione nei fossi, non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame;
- ogni altra attività inquinante.

c) Nelle zone di rispetto è vietata l'installazione di pozzi a perdere, per quelli esistenti si adottano le misure per il loro allontanamento.
d) Per le zone di protezione ambientale devono essere rispettate le prescrizioni riportate all'art.32 della L.R.T. 86/94 e s.m.i. e normativa vigente.

3. Altresì, per perseguire gli obiettivi generali della normativa regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento, è stabilito che:

- debba essere favorire l'equilibrio delle modalità di utilizzazione della risorsa, basato sulla conservazione degli assetti idrogeologici, sia per quanto attiene gli aspetti qualitativi e quantitativi e sulla possibilità di rigenerazione della risorsa.
- eventuali nuovi prelievi della risorsa che interessano le aree di protezione ambientale dovranno essere valutati in relazione alle eventuali interferenze con le concessioni in essere ed altri usi in atto; tale valutazione, utile per gli obbiettivi di sostenibilità dell'utilizzo proposto ed a sostegno della rinnovabilità e dell'uso razionale delle risorse, sarà orientata anche:

a) a favorire la conservazione degli equilibri di natura idrogeologica evitando problematiche quali quelle legate al travaso di acque provenienti da corpi idrici confinanti a quello oggetto di indagine o sfruttamento
b) a minimizzare eventuali effetti negativi connessi alla depressurizzazione dell'acquifero da sfruttare ed alle relative problematiche di tipo idrochimico
c) all'individuazione di soluzioni progettuali recanti le più avanzate ed affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali

Ai fini di una gestione coordinata della risorsa termale che garantisca la sostenibilità delle attività legate allo sfruttamento e alla valorizzazione economica della risorsa termale si attueranno le disposizioni della LR 38/2004 e s.m.i. e del relativo regolamento d'attuazione circa il monitoraggio della quantità e qualità della risorsa.

Art. 13 Aree di rispetto stradale e Fasce di rispetto

1. Le aree di rispetto stradale, se pur non individuate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, devono rispettare le distanze derivanti dalla individuazione delle fasce di rispetto.
2. I limiti delle fasce di rispetto stradale, sono specificati in riferimento al tipo di infrastruttura a cui si riferiscono. Di seguito si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le indicazioni principali:

a) Strade Comunali: divieto di edificazione entro 5 metri dal ciglio strada e comunque aree di rispetto come determinato dal D.M. 1/04/68 n. 1404.
b) Strade Statali e Provinciali : prescrizioni delle fasce di rispetto determinate dai rispettivi Enti di competenza.
b) Aree di rispetto Cimiteriali: per tutte le aree cimiteriali fascia di rispetto pari a m. 50 di raggio come indicato negli elaborati grafici di R.U.
Per la disciplina di utilizzo degli immobili esistenti entro la fscia di rispetto cimiteriale si rinvia a quanto riportato all'art.16 bis delle presenti norme.
c) Area di rispetto per Elettrodotto: area di rispetto soggetta a specifico parere dell'ARPAT in funzione della tipologia e della potenza dell'impianto.

3. Nelle aree comprese in tali limiti è previsto il vincolo di inedificabilità. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento, secondo le presenti Norme Tecniche e le leggi vigenti, purchè non comportino avanzamento o estensione del fronte verso l'infrastruttura a cui sono riferiti.
4. Le prescrizioni del presente articolo non hanno valore nel caso che il R.U. preveda interventi diversi e descritti nelle schede di dettaglio.
5. All'interno delle fasce di rispetto l'Amministrazione Comunale potrà prevedere la realizzazione di parcheggi con le opere ad essi connesse, sedi pedonali o ciclabili, parchi pubblici e infrastrutture tecnologiche. Non costituiscono variante al RU interventi di miglioramento e/o lievi modifiche del tracciato e/o adeguamenti stradali inerenti la sicurezza della viabilità.
6. Nel caso di realizzazione di stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti, qualora la profondità della fascia non fosse sufficiente, per lo spazio strettamente necessario, potrà essere utilizzata, se a destinazione agricola, l'area immediatamente alle spalle, senza che ciò costituisca variante al R.U.

Art. 14 Aree per campeggi.

1. Sono definite aree per campeggi quelle che nel R.U. sono individuate per la sosta di turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento.
2. E' esclusa in ogni caso la realizzazione di villaggi turistici. Oltre ai servizi igienici ed alle dotazioni di sicurezza e tecnologiche, saranno ammesse solo piccole costruzioni per attrezzature nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

- altezza massima m. 3.30;
- indice di edificabilità fondiaria 0.02 mc/mq,
- uso di materiali tradizionali con esclusione di prefabbricati in cls o comunque pesanti

3. Per esigenze diverse da quelle previste dal R.U. potranno essere approntati piani di settore o varianti specifiche soggette alle approvazioni di legge.
4. I progetti saranno approvati con le modalità di un piano attuativo (P.d.L.) e dovranno prevedere, mediante stipula di convenzione, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ove siano dettagliatamente indicati gli oneri a carico del richiedente e gli oneri a carico della Amministrazione Comunale, con particolare riferimento ai metodi della depurazione dei reflui, dello smaltimento della nettezza urbana, dell'approvvigionamento idrico, dei sistemi antincendio e di conservazione ambientale.

Art. 15 Aree attrezzate per la sosta di camper e aree attrezzate per il tempo libero.

1.E' ammessa l'attuazione delle aree attrezzate per la sosta di camper, ove indicato nella cartografia di Regolamento Urbanistico.
2. Per tali aree, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie per la sosta, l'erogazione di acqua, energia elettrica e allacci a pubblica fognatura o sistema di depurazione, potranno essere previsti servizi centralizzati e attrezzature ricreative e per il tempo libero con un volume massimo di mc. 4 per piazzola.
3. E' esclusa la possibilità di inserire attività di ristorazione nelle aree indicate per la sosta dei camper.
4. L' attuazione della previsione può essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, mediante piano attuativo o accordo di programma. In quest'ultima ipotesi, devono essere coinvolte le Amministrazioni Comunali limitrofe e operatori privati.
5. Le Aree che il regolamento urbanistico definisce "attrezzate per il tempo libero" sono quelle che di norma sono attuate mediante piano attuativo. I progetti potranno prevedere, nel rispetto delle specifiche indicazioni di ambito, aree per lo spettacolo, il gioco e per lo sport oltre ad attrezzature per il ristoro e i servizi necessari, la ricezione e direzione.
Le singole schede di intervento e le norme specifiche del regolamento urbanistico, possono prevedere caso per caso anche interventi diretti finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per il tempo libero.

Art. 16 Aree per attività produttive, per strutture turistico ricettive. Aree pubbliche per l'installazione di strutture precarie

1. Le norme di carattere generale che riguardano le aree per attività produttive sono di seguito elencate:

a) Le attività produttive, a seconda delle tipologie e dimensioni sono localizzate all'interno dei centri abitati o nelle aree di nuova espansione.
b) Per le attività individuate all'interno delle zone abitate può essere indicata nella scheda l'indicazione di incompatibilità ambientale. In tale circostanza saranno ammessi solo interventi di manutenzione con la esclusione di ampliamenti di superficie o sistemazioni esterne anch'esse legate all'attività.
c) In ogni caso, nelle aree per attività produttive, sono esclusi depositi di materiali, di rottami, di carcasse di auto, ed è fatto obbligo di mantenere il sito in uno stato di decoro.

2. Le aree per attività produttive sono classificate in:
16.1 - Aree miste residenziali - artigianali.
Sono localizzazioni all'interno di zone a prevalente vocazione residenziale, nelle quali è ammessa l'utilizzazione dei piani terreni dei fabbricati o fabbricati di modeste dimensioni, per attività piccolo - artigianali.
16.2 - Aree artigianali/Industriali
Sono destinate a laboratori o impianti per attività artigianali/industriali. In tutte le zone artigianali/industriali e con riferimento ad ogni lotto urbanistico di riferimento è ammessa la realizzazione di un alloggio da destinare a spazio di portierato e sorveglianza a servizio delle attività insediate, fino ad un massimo di mq 130 di superficie utile lorda. I vani abitabili (soggiorno, camera, bagno ect) e quelli accessori (ripostiglio, ect) ivi previsti dovranno rispettare le norme per le zone residenziali.
Lo spazio di portierato e sorveglianza a servizio delle attività insediate è definito quale alloggio di servizio legato da vincolo pertinenziale, per ogni lotto urbanistico di riferimento a prescindere dalla SUL produttiva esistente. Si precisa che il lotto urbanistico di riferimento è quello risultante come ricostruito dai titoli abilitativi precedentemente rilasciati.
Si precisa altresì che fra l'attività produttiva e l'alloggio di servizio deve essere costituito specifico vincolo pertinenziale registrato e trascitto presso la conservatoria dei registri immobiliari a spese del richiedente e a cura del Comune.
Il vincolo pertinenziale deve precisare che gli alloggi di servizio realizzati ai sensi del presente comma non possono essere ceduti separatamente dall'attività produttiva alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Deve essere specificato nel vincolo pertinenziale che i relativi atti di cessione, in assenza di tale condizione sono nulli.
16.3 - Aree commerciali / direzionali
Sono aree destinate alla costruzione di uffici privati, locali di vendita, negozi, locali pubblici in genere.
Tali destinazioni possono essere previste anche per edifici esistenti in aree per lo più residenziali e individuate nelle schede o negli articoli.
16.4 - Aree turistico ricettive, alberghi.
1. In queste zone è consentita la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento di attrezzature alberghiere, di ristoro e svago, nonchè delle relative strutture di servizio nel rispetto delle indicazioni dei successivi articoli e delle schede.
1. Per la realizzazione di nuove strutture ricettive, se non diversamente indicato dalle presenti norme , dovranno essere rispettati i seguenti parametri volume/posto letto come di seguito indicati:

NUOVE STRUTTURE RICETTIVE
VOLUME/POSTO LETTO

alberghi fino a 80 posti letto
mc. 120/posto letto

Alberghi fino a 150 posti letto
mc. 110/posto letto

Alberghi oltre 150 posti letto
mc. 100/posto letto

R.T.A.
mc. 70/posto letto

C.A.V. - Recidence
mc. 80 /posto letto

2. Per la realizzazione di ampliamenti di strutture turistico ricettive esistenti, se non diversamente indicato dalle presenti norme , dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI
VOLUME/POSTO LETTO IN PIU'

affittacamere
mc. 35/posto letto

Alberghi fino a 40 posti letto
mc. 75/posto letto

Alberghi da 40 a 80 posti letto
mc. 60/posto letto

Alberghi oltre 80 posti letto
mc. 55/posto letto

3. Per la trasformazione di strutture esistenti, con cambio della tipologia ricettiva, da attuarsi mediante convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne regolamenti l'uso i parametri da rispettare sono quelli relativi alle nuove strutture ricettive.
4. Tutti gli interventi sono subordinati, alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo ove venga riportato principalmente :

a) l'obbligo della gestione unitaria della struttura;
b) la immodificabilità della destinazione d'uso approvata;

16.5 - Aree pubbliche per l'installazione delle strutture precarie ( Gazebo).

1. Le norme del Regolamento Urbanistico, ammettono la possibilità di concedere il suolo pubblico per l'installazione di gazebo a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar e Ristoranti). Tali gazebo, devono far fronte ad esigenze limitate puntualmente nel tempo, devono essere di facile asportabilità e non devono comportare durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. A tal fine i materiali utilizzati ed i sistemi di ancoraggio al suolo devono essere tali da garantirne la facile rimozione alla scadenza del periodo prefissato.
2. L'installazione dei gazebo aventi le caratteristiche dettate nelle presenti norme, per i quali venga richiesta la installazione su suolo pubblico, sono disciplinati secondo le norme regolamentari dell'Ente in materia o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale.
3. Le installazioni di gazebo a servizio di manifestazioni per esposizioni, mostre, fiere, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive e similari, previo l'ottenimento del titolo di occupazione di suolo pubblico ove necessario, sono soggette a semplice comunicazione, con indicazione delle caratteristiche del gazebo e dei termini di inizio e fine della manifestazione.

Art. 16 bis - Aree per infrastrutture di servizio e strategiche.

1. Zancona: l' isola ecologica
1. L'area di riferimento per l'isola ecologica è quella individuata e perimetrata nelle Tavole del Piano Strutturale. In tale area, in forza del precedente Regolamento Urbanistico è stato realizzato l' Ecocentro per flussi differenziati dei rifiuti, secondo quanto disposto dalla determina n. 348 del 15 marzo 2004 della Provincia di Grosseto, dipartimento territorio ambiente e sostenibilità - settore ambiente, servizio ingegneria Ambientale.
2. Per tutte le strutture e impianti esistenti sono ammesse opere di ristrutturazione con possibilità di ampliare il luogo di lavoro (ricovero del personale) fino ad un massimo del 20 % della superficie utile lorda massima
3. Permane il divieto per l'area di stoccare i rifiuti liquidi.
2. Area del Depuratore Comunale.
1. Il Piano Strutturale ha individuato l'area strategica per il corretto inserimento del depuratore a servizio del Capoluogo nel rispetto del corretto inserimento ambientale e funzionalità di collegamento con le Frazioni limitrofe. Il presente Regolamento Urbanistico ne definisce il dimensionamento all' art. 22.11 Arcidosso capoluogo: l'area del Depuratore
2. L'individuazione di ulteriori aree per la realizzazione di strutture tecnologiche o di servizio (quali depuratori, stazioni di sollevamento e viabilità di servizio per tutte le strutture cabine elettriche, impianti collegati alle reti di distribuzione e rifornimento di energia e quanto altro ad esso assimilabile, non costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali.
Il perimetro, delle aree interessate è definito nel rispetto di quanto indicato nel progetto esecutivo dell'impianto o dell'opera progettata, costituirà modifica della destinazione d'uso ed aggiornamento della cartografia del Regolamento Urbanistico. Quanto precedentemente espresso è valido anche per l'ampliamento di aree esistenti ospitanti strutture tecnologiche o di servizio degli impianti come sopra descritti.

3. Impianti per la distribuzione dei carburanti.
1.La disciplina che regola la nuova realizzazione degli "impianti per la distribuzione dei carburanti" deve essere prevista nell'ambito dello specifico piano di settore che costituisce il regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, in attuazione delle norme statali e regionali in materia. Nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti possono essere realizzati solo se previsti e compatibili con tale piano di settore.
2. In caso di ristrutturazione e/o riqualificazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti, fatte salve le eventuali norme specifiche e/o schede di intervento del presente regolamento, deve essere mantenuto il rispetto dei seguenti indici urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (St) interessata dall'intervento:

- Indice territoriale: It : 0,3 mc/mq
- Rapporto di copertura Rc : 20 %
- Altezza massima Hmax : ml 7,00

L'area per la distribuzione dei carburanti potrà essere dotata di tettoie e pensiline a copertura dell'ingombro necessario allo svolgimento del servizio in prossimità delle pompe di rifornimento.
Qualora il progetto preveda aree di parcheggio e di stazionamento clienti, le stesse potranno essere dotate di montanti coperte da tettoie fotovoltaiche o da teli ombra.
3. E' comunque fatto salvo il rispetto:

- delle prescrizioni del Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
- delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
- delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- delle disposizioni delle presenti norme, in materia di Tutela del Territorio- Geologia e Idrogeologia;
- delle disposizioni in materia di invarianti strutturali e dei Luoghi a Statuto Speciale);
- delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

4. Impianti cimiteriali e relativa fascia di rispetto.

1.Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati del Regolamento Urbanistico. All'interno di tali aree, sono consentiti interventi di adeguamento e/o di ampliamento dell'insediamento cimiteriale. L'intervento su dette aree è riservato all'Amm./ne Comunale.
2. All'interno della fascia di rispetto dell'area cimiteriale sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico, e di servizio e supporto alla struttura cimiteriale :

- realizzazione di nuovi interventi per attività religiose e ricreative;
- installazione di chioschi e di serre, sia fisse che temporanee, a servizio del cimitero, per la vendita dei fiori e prodotti inerenti le funzioni cimiteriali.Tali manufatti dovranno essere finalizzati alla produzione, conservazione, commercializzazione e vendita dei fiori, e dei prodotti collegati a tale attività come vasi, concimi e simili.
- parcheggi pubblici e aree verdi (sia pubbliche che private) e/o pavimentate a servizio del cimitero.
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- opere di adeguamento stradale;
- interventi edilizi di ampliamento e ristrutturazione dei fabbricati esistenti, come consentiti dalle vigenti leggi sanitarie ed dalle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

5. Linee di acquedotto e relative fascie di rispetto.

1.Le linee di acquedotto presenti sul territorio comunale sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico, e sono soggette alle vigenti norme statali e regionali in materia di sicurezza delle reti e degli impianti. Fatte salve le specifiche competenze degli Enti e/o soggetti preposti alla gestione, è comunque facoltà dei competenti uffici comunali di dettare eventuali prescrizioni e/o limitazioni per gli interventi urbanistico - edilizi e/o di trasformazione territoriale da eseguirsi in prossimità di tali linee.

6. Reti ed impianti per la distribuzione dell'energia e relative fasce di rispetto.

1. La progettazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione, o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti, deve essere sottoposta a valutazione degli effetti ambientali, come disposto dal presente Regolamento Urbanistico, fatti salvi i casi in cui sia richiesta, ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, la Valutazione di Impatto Ambientale.
2. Nell'ottica di garantire la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche agli elettrodotti esistenti, deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale. La costruzione di nuovi elettrodotti è funzionale all'adeguata copertura e all'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale.
3. La progettazione di interventi urbanistico- edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti, deve essere subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico.
4. E' comunque prescritta l'inedificabilità assoluta (comportante anche il divieto di ampliamento volumetrico degli edifici esistenti) all'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti ad alta e media
tensione esistenti, così come calcolate seguendo le disposizioni della vigente normativa.
All'interno delle suddette fasce le modifiche delle forme di utilizzazione e/o della destinazione d'uso degli edifici esistenti comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono ammesse solo a condizione che sia preventivamente verificato il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti dagli elettrodotti.
Sono in ogni caso fatte salve le distanze minime tra edifici ed elettrodotti previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

7. Impianti per la Telefonia cellulare.

1.La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di subordinare l'attuazione dei nuovi interventi di installazione di antenne per la telefonia mobile, alla redazione di specifici accordi di concertazione con i gestori al fine di conoscere la copertura del territorio e individuare le aree idonee alla installazione.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente punto 1, la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

8. Aree per la protezione civile.

1. Il Regolamento Urbanistico individua con specifica perimetrazione alcune aree strategiche destinate ai servizi e alle funzioni di interesse pubblico e protezione civile. In particolare dimensiona gli interventi presso la Colonia (interesse pubblico e protezione civile) e in Località Aiole (Cantiere Provinciale e Protezione Civile).

Art. 16 Ter - Aree ad edificazione speciale per standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68.

1. In attuazione dell' art. 75 delle norme del Piano Strutturale sono individuate le AREE AD EDIFICAZIONE SPECIALE PER STANDARDS.
Tali aree sono quelle destinate ad attrezzature e spazi pubblici nonché ad attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze di protezione civile, sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.

2.Tali aree, sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati del regolamento urbanistico. Per queste, proprio perché costituenti standards qualitativo, è sempre possibile realizzate nuove volumetrie finalizzate a potenziare riqualificare le attrezzature esistenti, gli impianti,i servizi (pubblici o di interesse pubblico).

3.La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti, dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali riconosciute dall'Amministrazione Comunale anche in funzione di quanto relazionato dagli Enti competenti o dagli eventuali soggetti gestori. Gli interventi edilizi, devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche dall'inquinamento, al rispetto della a vincolistica con particolare riferimento al tema delle invarianti strutturali e luoghi a statuto speciale.
4.Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni comportanti significativi incrementi di superficie lorda o di volume (V), o rilevanti potenziamenti impiantistici, sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo - o in alternativa di un Progetto Unitario, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme - da parte del Consiglio Comunale, nonché - ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico - all'assunzione di specifici obblighi, mediante convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.
5. In relazione all'attribuzione degli standards urbanistici , al fine di migliorare la "qualità", dei singoli interventi è stato stabilito di aumentare il parametro minimo di riferimento portandolo a 24 mq/ab (anzichè 18 mq/ab di cui all'ex D.M. 1444/68)
6. IL Regolamento Urbanistico determina la collocazione dello standards, secondo i prospetti di seguito indicati.

a) per insediamenti residenziali:

insediamenti residenziali:
quantità

istruzione dell'obbligo
mq. 4,5/ab

attrezzature collettive
mq. 3,5/ab

verde pubblico
mq.12,5/ab

parcheggi pubblici
mq. 3,5/ab

TOTALE
Mq. 24,00

b) per insediamenti artigianali/produttivi:
Per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% della superficie totale destinata a tali insediamenti; almeno il 40% della superficie così individuata deve essere destinata a parcheggi;
c) per insediamenti di carattere commerciale e direzionale:
per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq.di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq.di spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati a parcheggi.
d)per insediamenti a carattere turistico ricettivo

- un posto macchina per ogni camera più mq.1.00/mc.10 dei volumi di servizio.
Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Titolo II PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

CAPO I Definizione delle categorie di intervento ammesse per gli edifici censiti tramite scheda o compresi negli ambiti omogenei interni alle U.T.O.E. escluso le aree del centro storico.

Art. 16 quater - Norme generali per le schede di intervento
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono catalogati con schede di intervento alle quali è attribuito un numero di riferimento per individuare facilmente il fabbricato. Oltre il numero le tavole riportano per singolo fabbricato un colore specifico descritto in legenda nella tavole del Regolamento urbanistico che sintetizza la categoria di intervento da applicare, definita negli articoli seguenti. In caso di non corrispondenza fra colore riportato nelle tavole e categoria di intervento attribuita, si applica esclusivamente quanto riportato nella scheda di intervento. Uniformare il colore nelle tavole alle schede di intervento non costituisce variante al presente Regolamento Urbanistico.

Art. 17 Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura e di completamento, specie all'interno dei singoli alloggi, nonchè quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Sono opere di manutenzione ordinaria:

1° La pulitura interna ed esterna, la ripresa parziale di intonaci e colorature interne;
2° La ripassatura e la parziale sostituzione del manto di copertura;
3° La normale riparazione o il parziale e limitato rinnovamento degli impianti igienico -sanitari e tecnologici;
4° Il rifacimento parziale di rivestimenti e pavimenti interni;
5° La pulitura, la riparazione, la riverniciatura e la eventuale sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni;
6° Le puliture e le limitate riparazioni alle sistemazioni esterne;
7° Il rifacimento parziale di pavimenti esterni.

Art. 18 Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono rappresentati da opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Il rifacimento di intonaci e coloriture esterne, pur rientrando negli interventi di manutenzione straordinaria, dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Sono opere di manutenzione straordinaria:

1° Il rifacimento di intonaci e coloriture interne ed esterne;
2° La grossa riparazione o la sostituzione degli infissi interni ed esterni;
3° Il rifacimento totale di pavimenti e rivestimenti;
4° La modifica delle aperture interne senza modifica distributiva degli ambienti;
5° Il rifacimento del manto di copertura;
6° Il parziale consolidamento delle strutture;
7° L'inserimento di opere di coibentazione o impermeabilizzazione;
8° La riparazione delle opere di sistemazioni esterne;
9° La grossa riparazione e la nuova installazione di impianto igienico-sanitario purchè nell'ambito della superficie;
10° La grossa riparazione o la nuova installazione di impianti tecnologici purchè realizzati lasciando inalterati i volumi, le superfici, senza ricorso a volumi tecnici o impianti esterni.

Art. 19 Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Le opere riguardano edifici da conservare integralmente o da modificare con i metodi del restauro.
In questa categoria sono vietate modifiche della destinazione di uso attuale, il frazionamento delle unità interne, e comunque quelle trasformazioni che non sono compatibili con l'impianto distributivo dell'organismo e purchè ogni modifica avvenga solo con i metodi del restauro. Per i soli edifici di proprietà comunale da oltre cinquanta anni, le cui caratteristiche architettoniche non presentano particolari rilevanze, sono ammesse modifiche alla destinazione, purchè tale possibilità sia riportata nella scheda relativa tra le prescrizioni particolari e le opere siano eseguite con il metodo del restauro.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono:

1° Consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio quali:

- strutture portanti fatiscenti, scale, tetti, ecc., senza modifiche o alterazioni delle quote e delle dimensioni originarie;

2° Realizzazione o integrazione degli impianti igienico - sanitari e tecnologici senza alterazione delle superfici e dei volumi, delle facciate e delle aperture.
3° Ripristino dell'impianto architettonico originario tramite: demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, elementi estranei sui fronti esterni, ecc.
4° Ricostruzione filologica delle parti di edificio eventualmente crollate o demolite;
5° La conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, o chiostri;

I progetti che rientrano in questa categoria devono essere redatti da un architetto iscritto all'albo Professionale.

Art. 20 Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono opere che, modificano in tutto o in parte un organismo edilizio attraverso un insieme di interventi che interessano: facciate, elementi strutturali, distributivi, funzionali, purchè realizzati senza alterazione dell'imposta dei solai.
Nel frazionamento in più unità immobiliari, e nel mutamento della destinazione uso, finalizzati alla realizzazione di nuove unità con destinazione residenziale, permane l'obbligo del mantenimento, della superficie utile lorda minima di 65 mq.

In attuazione dell'art. 79 lett E) della L.R.T. 1/2005 con successive modifiche ed integrazioni, è inserita la presente disciplina per agevolare gli interventi edilizi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche da parte delle persone portatori di Handicap.
Le persone con disabilità, possono beneficiare di interventi di ristrutturazione edilizia per superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le loro esigenze, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità secondo le modalità di seguito specificate.
Condizione essenziale è che la persona con disabilità risulti residente nell'immobile oggetto di intervento, sia riconosciuta invalida dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti,
Gli accertamenti dell'Handicap, relativo alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui articolo 3 della L.104/92, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i., che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
I beneficiari, in possesso dei requisiti descritti precedentemente, possono presentare istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo per l'esecuzione dei seguenti interventi edilizi:

a) eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino anche la sagoma dell'edificio;
b) ristrutturazione edilizia finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche, che può comportare un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, anche con modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, nonché mutamento nella destinazione d'uso;L'ampliamento di volume non potrà comunque comportare aumenti eccedenti il 10% del volume originario.
c) eliminazione delle barriere architettoniche anche su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché su immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.L'istanza:

a) deve essere presentata con riferimento all'immobile ove risulta residente il disabile.
b) può essere presentata direttamente dal disabile o da coloro che li abbiano a carico o dai soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.

2. La categoria di intervento d "ristrutturazione edilizia" si suddivide in 3 sottocategorie:
Ristrutturazione Edilizia D1

Comprende opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari senza che ne siano alterati i volumi e le superfici complessive, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonchè gli elementi costituenti arredo urbano.
Sono ammesse leggere modifiche di posizione di aperture, sia interne che esterne, qualora le stesse non risultino di impianto originario o comunque non rivestano particolare interesse decorativo e purchè non alterino l'equilibrio generale della facciata.
Le suddette operazioni non sono ammesse nelle facciate con impostazione rigorosamente simmetrica o in presenza di filarotto.
Sono escluse modifiche agli elementi strutturali verticali, modifiche agli elementi costituenti arredo urbano, modifiche ai caratteri architettonici e decorativi.
Nel pieno rispetto delle condizioni sopra evidenziate e riferite al permanere del carattere architettonico e decorativo dell'edificio, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq.
Le superfetazioni e sovrastrutture che disturbano l'ambiente circostante debbono essere eliminate. Non sono ammesse destinazioni d'uso non compatibili con l'organismo edilizio.
Si intende per destinazioni d'uso non compatibili con l'organismo edilizio quelle che risultino in contrasto con il punto 4 del Piano delle funzioni, che riporta le "norme integrative al regolamento Urbanisitio" alle quali si rimanda integralmente.

Ristrutturazione Edilizia D2

Comprende opere comportanti la riorganizzazione funzionale delle singole unità immobiliari e l'adeguamento igienico-sanitario funzionale, anche mediante modesto ampliamento (una tantum) come di seguito specificato:
Le nuove superfici utili lorde non dovranno superare mq 20 per ogni unità abitativa esistente, se non diversamente disposto o dai singoli articoli delle presenti norme di attuazione o dalle singole schede urbanistiche di dettaglio.
La possibilità di realizzare l'ampliamento una tantum di cui sopra, è subordinato ai seguenti criteri:

1° Inserimento organico nell'impianto architettonico esistente;
2° Dovrà, di norma, essere evitato l'interessamento diretto e prospiciente la, viabilità pubblica principale.
Gli interventi di ampliamento una tantum, dovranno utilizzare preferibilmente le superfici private delle pertinenze del fabbricato più lontane dalla via pubblica. Le eventuali zone a verde o spazi di parcheggio, pubblici o privati, interposte fra le corti private e la strada pubblica, costituiscono "aree filtro" e garantiscono elemento favorevole di inserimento organico per l'eventuale ampliamento previsto dal presente articolo.
3° Sono da escludere realizzazioni in aggetto.
4° Nel caso esistano già servizi igienici in aggetto o comunque superfetazioni (aggetti, balconi, ecc.), il rilascio del titolo abilitativo per opere riguardanti questa categoria è subordinata alla loro demolizione e ricostruzione con finalità di miglioramento dei caratteri formali e architettonici.

Nel caso di edifici multipiano le nuove superfici nette possono essere suddivise per i vari livelli purchè il totale non superi i limiti imposti dal presente articolo.
Nel caso di presenza di vani accessori al Piano terra o seminterrato, al solo fine di evitare ampliamenti in aggetto, oltre a quanto sopra, può essere realizzato il volume necessario alla proiezione a terra dell'ampliamento.
E' ammesso il rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo sia già destinato a civile abitazione, nel rispetto dei caratteri formali, architettonici e delle tecnologie costruttive dell'edificio esistente.
E' ammesso il mutamento destinazione d'uso.
E' ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq

E' ammessa la ristrutturazione e la integrazione alla residenza di volumi destinati ad altri usi e viceversa.
E' ammessa la modifica, la chiusura o la apertura di vani porta o finestra sui fronti degli edifici non prospicienti su strade o spazi pubblici e, in caso di assoluta necessità e per comprovate esigenze igieniche - funzionali, anche su di essi, nel rispetto dei caratteri architettonici, decorativi e dei materiali.
E' esclusa la modifica ai caratteri architettonici e decorativi degli edifici, agli elementi costituenti arredo urbano.

Ristrutturazione Edilizia D3

Rientrano in questa categoria anche gli interventi di demolizione di parti degli edifici non compatibili dal punto di vista architettonico, dei materiali e morfologico - ambientale con il contesto edilizio circostante, con possibilità di ricostruzioni parziali o totali per la ricostituzione organica del contesto stesso.
La pratica edilizia deve essere corredata da un progetto unitario riguardante tutte le unità comprese nella scheda di rilevamento e sottoscritta da tutti i proprietari interessati.
Gli interventi dovranno tener conto dell'immediato intorno in cui si collocano, degli allineamenti, altezze, materiali, finiture e colori esistenti.
Se non espressamente escluso nella scheda, per i fabbricati compresi nella categoria D3 sono ammessi ampliamenti una tantum fino al massimo del 20% del volume esistente. Tali interventi di ristrutturazione edilizia, dovranno essere comunque finalizzati alla riqualificazione del fabbricato, e dovranno prevedere almeno uno dei seguenti miglioramenti della qualità ambientale/architettonica del fabbricato:

a) rielaborazione formale consistente nella eliminazione di superfetazioni ed elementi estranei e non coerenti con il fabbricato,
b) adeguamento igienico sanitario e/o adeguamento alle esigenze dei disabili con esecuzione di interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
c) miglioramento sismico,
d) miglioramento termico
e) miglioramento di inserimento paesistico/ambientale,

Gli interventi di ristrutturazione edilizia D3, nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra indicate, possono comportare il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq

Art. 21 Sostituzione edilizia e Ristrutturazione Urbanistica

1. Sono individuate le categorie di intervento edilizio di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica così distinte:

a) intervento di sostituzione edilizia, inteso come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.
b) intervento di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

Complessivamente, gli interventi di sostituzione edilizia (E1) e di ristrutturazione urbanistica (E2) individuati nelle tavole del Regolamento Urbanistico con apposita perimetrazione, non possono comportare l'inserimento di un numero di alloggi superiore a 41.

sostituzione edilizia (E1)
Oltre agli interventi compresi nelle categorie precedenti vi sono compresi gli interventi di demolizione degli edifici non compatibili dal punto di vista storico, architettonico, morfologico o ambietale, dei materiali, o anche funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico esistente circostanze, con possibilità di ricostruzioni parziali e totali per la ricostituzione organica del tessuto stesso.
Rientrano in questa categoria di intervento anche gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.
Nel caso di globale rielaborazione formale con demolizione e ricostruzione, finalizzata ad un miglioramento ambientale, è ammesso altresì l'incremento una tantum della volumetria dell'edificio esistente fino ad un massimo del 20% del volume esistente.
Incrementi una tantum, maggiori a quelli sopra indicati potranno essere ammessi solo se previsti nei modi e nelle quantità indicate nelle schede allegate.
E' ammesso il cambio totale o parziale della destinazione d'uso.
Nel caso di uso residenziale prevalente, è ammessa la destinazione a residenza dei volumi destinati ad altri usi.
L'istanza deve essere corredata da un progetto unitario sottoscritto da tutti i proprietari delle unità censite nelle schede. Gli interventi dovranno tendere ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto in cui si collocano, dell'aspetto architettonico, degli allineamenti e delle altezze.
Nelle tavole del Regolamento Urbanistico gli interventi ove è ammessa la categoria di intervento massima di di sostituzione edilizia sono indicati con la simbologia E1

Ristrutturazione Urbanistica (E2)
Vi sono compresi tutti gli interventi, dalla demolizione e ricostruzione agli ampliamenti, che tendano a ricostituire il tessuto edilizio ed urbanistico ed una più funzionale utilizzazione dei siti.
Fatto salve tutte le indicazioni e le prescrizioni, riportate nelle singole schede di riferimento del RU, nelle aree perimetrale nella categoria E2, sono ammessi gli interventi di completa sostituzione e ricomposizione dei fabbricati e del tessuto edilizio esistente. Le opere di completa demolizione e ricostruzione dei fabbricati dovranno essere finalizzate a migliorare e riqualificare l'inserimento ambientale a migliorare la rete dei servizi e delle infrastrutture esistenti.
Gli interventi dovranno tendere ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto in cui si collocano, dell'aspetto architettonico, degli allineamenti e delle altezze.
In tal caso, salvo diversa indicazione che possono essere riportate nella schede specifiche di intervento, è ammesso un incremento una tantum della volumetria dell'edificio esistente fino ad un massimo del 20% del volume esistente.
Incrementi una tantum, maggiori a quelli sopra indicati potranno essere ammessi solo se previsti nei modi e nelle quantità indicate nelle schede di riferimento allegate.
L'istanza per gli interventi deve essere corredata da un progetto unitario sottoscritto da tutti i proprietari delle unità censite nelle schede e perimetrale con la simbologia E2.
Gli interventi ricadenti in questa categoria sono indicati nelle tavole allegate alle presenti Norme Tecniche e dovranno tener conto delle indicazioni riportate nelle tabelle allegate.
Nelle tavole del Regolamento Urbanistico gli interventi ove è ammessa la categoria di intervento massima di di ristrutturazione urbanistica sono indicati con la simbologia E2

CAPO II Definizione delle Categorie di intervento negli ambiti Omogenei.

Art. 21.2.0 Ambiti omogenei.

1. Nel Regolamento Urbanistico alcuni edifici facenti parte di gruppi o ambiti che presentano una omogeneità tipologica - urbanistica, anziché con una schedatura singola, sono descritti complessivamente dettando norme di ambito
2. Negli articoli seguenti sono riportate nel dettaglio le norme di ambito

Art. 21.2.1 Arcidosso Capoluogo: Piazza Indipendenza e via Risorgimento

1. L' ambito comprende i fabbricati che insistono per un lato su Piazza Indipendenza e sull'altro su Via Risorgimento, e rappresenta la cerniera tra il centro cittadino e la zona scolastica e gli impianti sportivi. La destinazione originaria degli edifici esclusivamente a residenza di tipo pubblico che ha rappresentato la soluzione abitativa dopo le distruzioni del 2° conflitto mondiale e la eccessiva distanza tra Via Risorgimento e il Corso non ha favorito un inserimento organico tradizionale nel tessuto urbano.
2. Gli interventi previsti sono quelli tesi alla riqualificazione di Via Risorgimento anche con previsioni di destinazione d'uso per attività commerciali o per uffici, recuperando le superfici residenziali che si perderebbero con suddivisione immobiliari e/o con il recupero di volumi sotto utilizzati.
3. Il Regolamento Urbanistico ammette modifiche alla destinazione d'uso dei locali al piano terreno o al piano rialzato; la utilizzazione mediante accorpamento all'ultimo piano abitato, ai fini residenziali, delle superfici sottotetto che abbiano una altezza minima di mt. 2.00 e una media di mt. 2.50, con possibilità di apertura di finestre sulla falda o a nastro, con una altezza massima di cm 60, interrompendo la falda stessa.
4. Il Regolamento Urbanistico ammette il frazionamento delle unità immobiliari, anche con progetti complessivi di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio a condizione che non si originino alloggi inferiori a mq 65 di superficie utile lorda (s.u.l.). Il numero degli alloggi generati dal frazionamento non dovrà essere superiore al 20% del numero totale previsto dall' intervento. Il progetto dovrà dimostrare la non alterazione delle simmetrie sui fronti evitando nuove aperture, o la modifica dei materiali di facciata, di gronda e di copertura. Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.2 Arcidosso Capoluogo: fabbricati centrali di via Roma

1. Le presenti norme per i fabbricati "centrali" di Via Roma prevedono la conservazione delle tipologie con il rispetto delle caratteristiche architettoniche e la eliminazione delle superfetazioni. I progetti dovranno prevedere un migliore inserimento formale degli interventi non originali.
2. E' possibile la utilizzazione commerciale dei fondi esistenti. Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.3 Arcidosso Capoluogo: fabbricati su via circonvallazione

1. Comprende i fabbricati ubicati lungo la via circonvallazione a valle del centro storico. Sono caratterizzati dalla presenza di due fabbricati gemelli, con destinazione mista commerciale e residenziale. Per i due fabbricati gemelli, le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3 con la prescrizione di adeguare i materiali di facciata ed i colori. Altresì, per i fabbricati "gemelli" si ammette l'ampliamento delle attività commerciali esistenti fino ad un max di superficie utile lorda (s.u.l.) di mq 250 al piano seminterrato, e di superficie utile lorda (s.u.l.) di 250 mq al piano terra secondo le destinazioni d'uso ammesse dal regolamento Edilizio, e la possibilità di realizzare autorimesse interrate nel rispetto delle norme per i locali interrati e seminterrati.
2. Per i restanti fabbricati dell'ambito ubicati lungo la via circonvallazione sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.4 Arcidosso Capoluogo: P.zza Indipendenza, viale D. Lazzaretti, via Roma

1. Inizia dalla centrale Piazza Indipendenza e si sviluppa tra Viale D. Lazzaretti e Via Roma, prestando gli edifici a quest'ultima le spalle con orti e giardini prevedono interventi rivolti ad una razionalizzazione e una utilizzazione commerciale o residenziale dei fondi al piano terreno su Viale D. Lazzaretti, con possibilità di ampliamento per esigenze igienico funzionali con interventi di ricomposizione formale. Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2, fatte salve le indicazioni, vincoli e prescrizioni di seguito riportati:
2. Gli ampliamenti dovranno essere al piano terreno (per una elevazione), sul lato verso Via Roma, le coperture potranno essere o a falda inclinata con copertura in laterizio o a terrazza a servizio degli alloggi al 1° piano. In tale evenienza i parapetti dovranno essere realizzati in muratura intonacata.
3. Lungo Via Roma, si prevede la possibilità di arretramento di m. 1,5 del muro di sostegno fino alla realizzazione di un camminamento pedonale. In luogo del muro, si potranno prevedere autorimesse o fondi interrati, coperti a terrazzo o, con giardino pensile.
4. Nel caso di intervento che riguardi l'intero ambito consistente nella porzione individuata in planimetria che collega i due unici edifici che su Via Roma si affacciano, in prossimità dell'edificio sul lato verso l'ex tiro a segno, al fine di graduarne l'impatto, potrà essere edificato un piano sopra i locali interrati, per una profondità di mt. 10. I parametri da rispettare per il suddetto intervento sono i seguenti : altezza mt 3.00, superficie utile lorda (s.u.l.) mq 340 e n°2 alloggi destinazione residenziale.
5. L'intervento, descritto nel precedente comma è diretto convenzionato. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione del camminamento pedonale di larghezza di m. 1,50 in luogo dell'attuale muro di sostegno e la conseguente cessione alla Amm.ne Comunale a titolo gratuito dell'area sulla quale insiste il camminamento.
6. Le norme ammettono l'utilizzo del sottotetto degli edifici esistenti anche mediante accorpamento agli alloggi dell'ultimo piano in attuazione della specifica disciplina del recupero dei sottotetti descritta successivamente nelle presenti norme, prevedendo altresì la realizzazione di finestre comprese nella falda.
7. Fermo restando gli obblighi convenzionali e i parametri sopra indicati la stima di previsione dell'intervento comprende anche , un volume per accessori di mc 1850 al lordo degli interramenti ed eventuali portici.
8. In caso di trasferimento in altra sede più opportuna del convitto, al fine di agevolare un riuso compatibile con l'assetto complessivo del comparto, l''edificio ex caserma carabinieri, potrà essere interessato da un intervento di ristrutturazione complessiva che non ne alteri la simmetria dei fronti con mantenimento dei piani e delle forme; la destinazione potrà essere ricettiva, direzionale, servizi o residenziale.

Art. 21.2.5 Arcidosso Capoluogo: Il viale D. Lazzaretti

1. Si prevede la possibilità della utilizzazione commerciale del piano su Viale D. Lazzaretti e l'adeguamento con materiali e colori tradizionali dei fronti.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.6 Arcidosso Capoluogo: Viale Davide Lazzeretti.

1. E' definito quale intervento omogeneo per tipologie e tecnologie costruttive.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.7 Arcidosso Capoluogo: Area del Tiro a segno

1. Si tratta di un intervento di recente realizzazione con tipologia mista commerciale più residenziale.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.8 Arcidosso Capoluogo: Via Pietro Pifferi

1. Si tratta di ambiti omogenei per i quali si ammette la modifica alla destinazione di uso dei piani terreno ed eventualmente dei seminterrati al fine di adeguare le diverse caratteristiche tipologiche prevalenti.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21. 2.9 - Arcidosso Capoluogo: Strada Provinciale

1. E' un ambito residenziale caratterizzato da una grande disponibilità di verde privato a corredo degli edifici. Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2. Con possibilità di conseguire, a seguito di progetti organici e complessivi, lotto per lotto, gli standard di parcheggio dettati dalla legge 122/89.

Art. 21.2.10 Arcidosso Capoluogo: Area inclusa fra via P. Pifferi e la strada Provinciale
1. E' il un ambito residenziale. Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.11 Arcidosso Capoluogo: Via San Filippo

1. Compromesso da movimenti franosi, in esso sono ammessi interventi che siano strettamente necessari al fine del consolidamento statico.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3, senza incremento di superficie o volume.

Art. 21.2.12 - Arcidosso Capoluogo: Via Aldobrandeschi

1. Ambito residenziale con tipologie a piccole palazzine per singole abitazioni o con più alloggi, immerse nei giardini privati delimitati da muretti e recinzioni metalliche.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3, senza incrementi di volume.

Art. 21.2.13 Arcidosso Capoluogo: Via Giuranna

1. Ambito residenziale per il quale si prevede la realizzazione di una piazza centrale attrezzato con elementi di arredo urbano.
2. Presenta un disordine nel tessuto urbano con particolare riferimento alla vicina presenza del cantiere per la manutenzione dei mezzi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale e alle incompletezze delle opere di urbanizzazione.
3. Al fine di migliorare l'assetto generale, si prevede la elaborazione di un progetto esecutivo complessivo che ridefinisca le urbanizzazioni, le strade, i percorsi pedonali e la sistemazione della piazzetta centrale.In esse dovranno essere previste panchine per la sosta ed il tempo libero
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.14 Arcidosso Capoluogo: area del Santuario della Madonna Incoronata

1. Edificato nel corso degli anni '70 ben troppo a ridosso del Santuario della Madonna Incoronata e in zona interessata da movimento franoso.
Sono ammessi solo gli interventi necessari al consolidamento ed al recupero tipologico indirizzato a tipi edilizi realizzati con materiali lapidei, senza impiego di materiali plastici e con forme semplici .Fermo restando le prescrizioni sopra indicate le categorie di intervento ammesse sono quelle previste dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.15 Arcidosso Capoluogo: Via Giuranna

1. E' un ambito a prevalente attitudine residenziale con modesta attività artigianale per la quale non si prevedono ampliamenti.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3, con un incremento volumetrico ulteriore del 10% per l'edificio con rivestimento in gres-porcellanato esistente nel caso di una rielaborazione formale e materica globale che lo riconduca ad una tipologia improntata alla semplicità delle forme e dei materiali.

Art. 21.2.16 Arcidosso Capoluogo: area finale di via Pietro Pifferi
1. E' un ambito con case mono e bifamiliari con giardini e recinzioni in muratura. Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.17 Arcidosso Capoluogo: Via Brodolini

1. E' un ambito residenziale con case isolate prevalentemente del tipo unifamiliare.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.18 Arcidosso Capoluogo: Via Panoramica

1. E' un ambito residenziale con edifici prevalentemente plurifamiliari.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.19 S. Lorenzo: Area limitrofa alla fonte del munistaldo
1. E' un ambito residenziale con edifici mono e plurifamiliari. Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.20 Le Fornaci
1. E' un ambito ove le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2. E' ammessa la realizzazione di una strada per consentire l'accesso ad eventuali opere di manutenzione della linea dell'acquedotto. E' consentito destinare parte degli edifici ad attività artigianali e/o di trasformazione attualmente svolte all'aperto ed in sedi non idoneee.

Art. 21.2.21 Case Panardi
1. E' un Ove le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.22 Le Piane
1. E' un ambito residenziale con villette con parco. Per l'edificio censito alla scheda n. 607: è previsto l'adeguamento tipologico con accorpamento dei volumi accessori con incremento volumetrico fino ad un massimo del 20% del volume esistente. Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.23 Salaiola

1. E' un ambito che include due fabbricati uno di recente costruzione con n.1 piano più seminterrato ad uso residenziale, l'altro di recente ristrutturazione ed ampliamento con n.2 piani più seminterrato.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.24 Salaiola

1. E' un ambito che a seguito di globale ristrutturazione può essere assimilato ad un recente intervento.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.25 Stribugliano
1. Ambito ad uso prevalentemente residenziale. Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.26 Stribugliano

1. Ambito ad uso prevalentemente residenziale che presenta caratteristiche omogenee salvo che su tre fabbricati che risultano come "interrotti" nella loro crescita.
Per gli altri fabbricati sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia di categoria D2.

Art. 21.2.27 Montelaterone.
1. Si tratta di un complesso che ha avuto destinazione agricola, interessato ad una attività agrituristica, per il quale si prevede la possibilità di uso turistico - ricettivo con interventi sugli immobili di ristrutturazione edilizia di categoria D1.

Art. 21.2.28 Montelaterone.

1. Si tratta di edifici residenziali di recente impianto per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di categoria D3.
L'edificio centrale ospita un frantoio privato per il quale sono consentiti gli adeguamenti indispensabili al prosieguo dell'attività compresi modesti ampliamenti per attrezzature tecnologiche.

Art. 21.2.29 Montelaterone.

1. Si tratta di ville, omogenee per tipi edilizi e materiali lapidei.
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di categoria D2 con il vincolo di utilizzare per eventuali ampliamenti una tantum consentiti dalla norma i materiali lapidei dello stesso tipo dei fabbricati principali.

Art. 21.2.30 Montelaterone.

1. Trattasi di 5 villette ad un piano oltre al seminterrato, con uso esclusivamente residenziale.
La omogeneità tipologica, l'uso di materiali lapidei, le coperture uniformi determinano per l'intero comparto la necessità di una sostanziale conservazione.
Non sono pertanto ammesse modifiche alla sagoma ed ai fronti che determinino un cambiamento tipologico.
Sono ammesse opere di modifica interna e di destinazione di uso. Fermo restando le prescrizioni sopra indicate gli interventi sono assimilabili alla categoria di ristrutturazione edilizia D2.

Art. 21.2.31 Montelaterone.
1. Si tratta di recenti costruzioni ad uso prevalentemente residenziale.
La presenza di una officina meccanica è considerata negativa per il traffico e la quiete residenziale.
Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D3.

Art. 21.2.32 Corniolo
Comprende il nucleo storico in loc. Corniolo. Al fine di uniformare le previsioni al patrimonio edilizio esistente, altrove censito tramite schede, Le norme ammettono gli interventi edilizi previsti dalla ristrutturazione edilizia di categoria D1. per ogni singolo fabbricato

Titolo III COMPARTI DI NUOVA EDIFICAZIONE - AREE DI TRASFORMAZIONE

Art. 21 bis - Aree soggette a perequazione e compensazione urbanistica.

1. In attuazione dell'art.60 della L.R.T 1/05 è introdotta con le presenti norme la disciplina della perequazione urbanistica, finalizzata:

- al perseguimento delle strategie di sviluppo sostenibile del territorio definite dal Piano Strutturale;
- alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica.

2. La disciplina della perequazione, sottesa ad una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari in esse ricomprese, con riferimento all'edificabilità attribuita dal Regolamento Urbanistico a ciascuna area e tenuto conto delle condizioni fisiche del territorio nonché di eventuali vincoli di legge, è contenuta nelle singole disposizioni riferite alle nuove aree di trasformazione degli assetti insediativi, le cui disposizioni hanno efficacia vincolante.
3. Nelle aree soggette alla disciplina della perequazione urbanistica sono ripartiti secondo criterio proporzionale tra i soggetti attuatori anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque connessi alla realizzazione dell'intervento.
4. La tecnica perequativa , individuata nel presente regolamento, trova applicazione, all'interno dei "comparti edificatori" (perequazione parziale) per aree omogenee, ed è finalizzata, oltre che per le motivazioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, anche ad evitare il ricorso all'esproprio per l'acquisizione di aree standard da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Alla tecnica perequativa sopra citata è collegata la possibilità di trasferire o commercializzare i diritti edificatori tra proprietari all'interno del comparto, nonchè tra comparti, ove previsto dal Regolamento Urbanistico. I proprietari possono consorziarsi tra loro conferendo le rispettive quote edificatorie, ovvero commercializzando le stesse secondo i principi dell'autonomia privata.
6. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale.I Piani Attuativi, e/o le convenzioni urbanistiche nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
8. Ove il presente Regolamento Urbanistico individua specifici ambiti territoriali nei quali si persegue l'interesse primario pubblico della riqualificazione urbana, possono essere promossi dall'Amministrazione Comunale, attraverso il coinvolgimento dei soggetti pubblici e/o privati, la formazione di Programmi di Riqualificazione Urbana o Programmi Integrati di Intervento, attraverso le forme più appropriate di partecipazione pubblica.
9. Si precisa che le tavole di Regolamento Urbanistico riportano la perimetrazione del comparto edificatorio. Ciò che è vincolante ai fini della presente disciplina è il perimetro del comparto e di conseguenza le proprietà in esso individuate. Sono altresì vincolanti i criteri localizzativi, plani- volumetrici, tipo-morfologici, definiti nelle presenti norme e nelle schede di dettaglio.
Il comparto a livello indicativo riporta anche l'identificazione simbolica degli alloggi e/o delle infrastrutture da realizzare (parcheggi e viabilità). Anche le schede di dettaglio contribuiscono a precisare gli ambiti di intervento a livello di indicazione strategica.
Per quanto sopra, hanno valore prescrittivo: il perimetro del comparto, i criteri localizzativi, plani- volumetrici e tipo-morfologici, definiti nelle schede di dettaglio. Le eventuali modifiche, dei suddetti elementi, costituisce variante al Regolamento Urbanistico.
Fatta eccezione a quanto sopra indicato, non costituisce variante alle presenti norme, tutte le eventuali modifiche necessarie, valutate in fase di istruttoria, del progetto di piano di lottizzazione o di permesso di costruire che dimostrino comunque il raggiungimento delle finalità individuate dal piano.

Art. 22 Arcidosso Capoluogo.

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico per il capoluogo tendono a conseguire alcuni fondamentali obbiettivi quali:

a) la riqualificazione residenziale del centro storico,
b) l'estensione del piccolo commercio a quelle zone pur centrali ma con più ampio respiro,
c) l'individuazione di nuove aree di parcheggio centrali,
d) il miglioramento della viabilità pedonale,
e) la localizzazione dei nuovi insediamenti per lo più in aree già urbanizzate e relegate sino ad ora a ruoli marginali.
f) riqualificazione degli spazi pubblici e degli ambiti oggi sottoutilizzati;
g) prevedere puntualmente , anche all'interno delle aree a statuto speciale, l'allontanamento dal centro di funzioni e strutture non adeguatamente inserite, consentendo la riappropriazione dello spazio pubblico.

2. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.

Art. 22.1 Arcidosso Capoluogo: Piazza delle Fonti

1. Le norme confermano la possibilità di intervenire attraverso la sistemazione di Piazza delle Fonti al fine di restituire alla stessa l'antica funzione di terrazzo belvedere sul Monte Amiata.
2. Tale intervento potrà prevedere l'ampliamento della piazza e dei locali sottostanti fino al conseguimento del limite esterno del fabbricato oggi ospitante la Banca, con impiego dei materiali esistenti sia per le murature verticali che per le pavimentazioni e parapetti.
3. Il giardino pubblico ed il verde privato sottostante può essere utilizzato a servizio del locale pubblico esistente sotto la piazza e destinato, per la parte rimanente, a parcheggio.
Ex Art. 22.2 - Arcidosso Capoluogo: Via Risorgimento
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art. 10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto"

EX Art. 22.3 - Arcidosso capoluogo: Via Giuranna.

1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto"

Art. 22.4 Arcidosso Capoluogo: strada dei Bagnoli

1. Le norme confermano la possibilità di recuperare l' area centrale, posta in posizione orografica dominante e degradata, per la utilizzazione incongrua che ha di deposito di auto da una ex officina.
2. L'area è divisa in parte A e parte B.
Nella parte A è prevista la realizzazione di una struttura, con destinazione artigianale o rimessa auto o box, ad un piano seminterrato di mq 1000 di Superficie utile lorda con copertura al piano della strada comunale dei Bagnoli che potrà essere destinata a parcheggio privato o pubblico. In aderenza, per il preesistente deposito di auto è prevista la destinazione di parcheggio pubblico.
Nella parte B è prevista la realizzazione di un Parcheggio pubblico che potrà interessare anche la fascia di rispetto prossima all'area cimiteriale come indicato nella tavola del Regolamento Urbanistico.
La somma delle aree destinate a parcheggio pubblico dovranno costituire uno standards di progetto di almeno 1.500 mq.
3. L'intervento dovrà essere diretto di tipo convenzionato e/o con progetto di iniziativa pubblica e potrà prevedere anche l'attuazione separata in stralci funzionali indipendenti in Parte A e parte B, come sopra descritti

Art. 22.5 Arcidosso Capoluogo: Via Bagnoli

1. In tale area è ubicato un edificio ormai abbandonato, con precedente destinazione artigianale. Le norme ammettono la trasformazione dello stesso in un edificio che possa prevedere la destinazione d'uso a civile abitazione, commerciale e direzionale, a deposito, ad autorimesse private, laboratorio per il piccolo artigianato tradizionale. Possibilità di realizzazione piano interrato o seminterrato (oltre il volume già concessionato) per utilizzazione come autorimesse.

Art. 22.6 Arcidosso Capoluogo: i giardini del tennis e il boschetto

1. E' confermata la sistemazione generale dei giardini del tennis. Si prevede di individuare lungo la strada dei Bagnoli aree da destinare a parcheggio pubblico anche su più livelli. Conseguenzialmente si prevede la riduzione della zona pavimentata centrale (viale interno al parco) e la realizzazione di un terrazzo panoramico sulla "copertura" della zona denominata "il boschetto".
La somma delle aree destinate a parcheggio pubblico dovranno costituire uno standards di progetto di almeno 1.000 mq.
2. Lungo la strada dei Bagnoli, il progetto esecutivo potrà prevedere la realizzazione di fondi ad uso magazzini e autorimesse anche private.
Si potrà prevedere inoltre lo spostamento della struttura per spettacoli con ampliamento del parco alberato e integrazione con parcheggi.
3. Con finalità di migliorare e integrare i giardini del tennis e il boschetto con una pluralità di funzioni è ammessa la costruzione di un edificio ad un piano fuori terra, come prolungamento del fabbricato esistente sullo spigolo del comparto, verso la piazza, con destinazione commerciale, altezza massima m. 3.30, superficie utile lorda mq. 300.

Art. 22.7 I Capenti

1.Trattasi del contesto della lottizzazione denominata i "Capenti" che richiede un miglioramento dell'assetto delle urbanizzazioni.
2. Le norme ammettono la possibilità di realizzare il completamento della lottizzazione finalizzato alla realizzazione di edifici anche con piccoli appartamenti turistico / residenziali, purché inseriti in fabbricati, con tipologie del tutto simili a quella prevalente nel sito e con materiali tradizionali.
3. Tali interventi potranno essere localizzati esclusivamente e solo in alcuni ambiti preferenziali A1, A2, A3, A4, A5 e A6, indicati in planimetria. Alla realizzazione potranno concorrere i proprietari delle aree delimitate nelle schede di dettaglio in misura proporzionale alle superfici possedute.
4. L'intervento è diretto convenzionato purché sia dimostrato dal richiedente la propria disponibilità volumetrica e sia posta a carico del concessionario la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, ivi comprese quelle di carattere generale.
5. Gli alloggi previsti sono 12 per complessivi mq 1433 di superficie utile lorda (s.u.l) frazionabili con minimo di mq 200 di superficie utile lorda (s.u.l.) per ogni fabbricato.
7. Si precisa che:

Punto 1) la s.u.l. totale è riferita alla superficie catastale dei lotti residui e quindi suddivisa in quota proporzionale. A maggior chiarimento si precisa che nei sei ambiti preferenziali concorrono alle edificazione i proprietari degli appezzamenti indicati nella scheda urbanistica di dettaglio. Per cui il ritiro del permesso è subordinato all'elaborazione di un progetto unitario a firma di tutti gli aventi titolo con l'utilizzo della s.u.l. complessiva che può essere localizzata in almeno 4 degli ambiti individuati.
punto 2) l'intervento diretto convenzionato significa che verrà attuato mediante permesso diretto e stipula di convenzione con l'amm.ne comunale che garantisca i tempi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre che tutti gli altri argomenti previsti dal vigente regolamento edilizio con specifico riferimento alle convezioni.
Punto 3) i Vincoli di zona sono quelli sovraordinati (ex l.1497/39, L.431/85, R.D. 3267/23 ecc). In merito alla tutela delle falde acquifere dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni già riportate al titolo VII del R.U. e la relazione geologica di dettaglio dovrà dichiarare l'inesistenza di interferenze dei nuovi edifici con la presenza delle falde acquifere.
Punto 4) Per le tipologie e i materiali il riferimento è al titolo II-IV e V del Regolamento Edilizio.

8. Per quanto sopra e a maggior chiarimento dell'applicazione della norma, la tavola del R.U. riporta nel dettaglio le sei aree degli ambiti preferenziali e le aree relative ai restanti proprietari.
Inoltre si precisa che per i fabbricati esistenti nell'ambito dell'area individuata dal presente Regolamento Urbanistico, la categoria massima di intervento è la ristrutturazione edilizia D2.

Art. 22.8 Corniolo

1. La previsione contenuta nel P.S. di una zona artigianale adiacente all'area del comune di Castel del Piano già completamente urbanizzata, si attua mediante P.P. di iniziativa pubblica concordando con il comune confinante il raccordo alle urbanizzazioni esistenti.
In particolare si dovrà impedire che sia necessario una nuova arteria stradale dalla frazione di Case Orifile per l'accesso alla zona con mezzi pesanti.
L'accesso quindi sarà garantito attraverso la viabilità esistente, con leggeri adeguamenti, alle sale auto e mezzi leggeri.
2. I parametri urbanistici, nel rispetto del dimensionamento ammesso dal Piano Strutturale sono determinati in complessivi 4.400 mq di superifici utile lorda da ripartire nel modo seguente:

- destinazione artigianale mq 4.000 di superficie utile lorda (s.u.l.)
- destinazione attinente a servizi mq 400 di superficie utile lorda (s.u.l.)

Le altezze massime realizzabili sono m. 5.50 per gli stabilimenti e m. 6.00 per la zona servizi.

Art. 22.9 Via Risorgimento
1. L'area individuata lungo la Via Risorgimento dovrà essere destinata a parcheggio pubblico. Dovrà costituire uno standards di progetto di almeno 1.000 mq.

Art. 22.10 A - Case Panardi

1. Per consentire il miglioramento della viabilità esistente, è ammessa la realizzazione di un lotto per il completamento del sito delle Case Panardi che risulta caratterizzato da recenti insediamenti e quindi già urbanizzato.
L'intervento è diretto convenzionato, l'altezza massima è di m 6.00, la superficie utile lorda massima per il singolo lotto è di mq 300 alloggi n. 2.
2. La convenzione, nel caso l'intervento edilizio intervenga in ambiti con presenza di vegetazione di interesse forestale, dovrà prevedere specifiche norme di tutela della stessa, nello spirito di quanto precisato all'art. 88 delle presenti norme.
3. Sono richiamate integralmente le interpretazioni autentiche di cui alla D.C.C. n. 12 del 25 febbraio 10 marzo1 2006 e determinazione n. 101/2004 del Responsabile Area Tecnica Urbanistica
EX Art. 22.10 B - Case Panardi
1. L'intervento è stato parzialmente completato con la realizzazione di un solo alloggio dei due previsti in forza della precedente previsione di piano. Pertanto, si ripristina il completamento della precedente previsione ammettendo la realizzazione del residuo alloggio, determinando per questo l' altezza massima in metri 6.00 e la superficie utile lorda massima in 150 mq.
2. Per l'alloggio che risulta già attuato alla data di adozione delle presenti norme, dopo il completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
3. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art. 10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto"

4. Sono richiamate integralmente le interpretazioni autentiche di cui alla D.C.C. n. 12 del 25 febbraio 10 marzo 2006 e determinazione n. 101/2004 del Responsabile Area Tecnica Urbanistica.

Art. 22.11 Arcidosso capoluogo: l'area del Depuratore

1. Il Regolamento Urbanistico definisce l'area da destinare all'impianto per la depurazione. Eventuali volumi o accessori dovranno essere finalizzati al funzionamento dell'impianto tecnologico e dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi if = 1,5 mc/mq, K = 30%, hm = 6 m, Np = 2 ; De = 10; Dc = 5. Sono ammessi comunque nell'area individuata dal regolamento la realizzazione delle vasche, degli impianti e dei volumi tecnici necessari al funzionamento dell'impianto.

Art. 22.12 Arcidosso capoluogo: Via Giuranna

1. Le norme prevedono la realizzazione di due fabbricati con tipologia bifamiliare a 2 piani complessivi con altezza massima di m. 6.00 intervento diretto convenzionato.
Gli alloggi sono n. 4 per complessivi mq 600 di superficie utile lorda (s.u.l.)

Art. 22.13 Arcidosso capoluogo: Via Giuranna

Le norme prevedono la realizzazione di due Fabbricati bifamiliari con Intervento diretto convenzionato. L'altezza massima sarà di m. 6.00 con 4 alloggi e mq 600 di superficie utile lorda (s.u.l.)
EX Art. 22.14 - Arcidosso capoluogo: lottizzazione San Filippo n. 1 ingresso da via Panoramica.
1. Fermo restando gli obblighi derivanti dalla convenzione originaria del piano di lottizzazione, è ammesso il completamento dei lotti nel rispetto degli indici urbanistici indicati dal progetto di lottizzazione approvato mediante istanza diretta di permesso a costruire.
2. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
3. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto"

Art. 22.15 Arcidosso capoluogo: lottizzazione San Filippo n. 2 ingresso da via San Filippo

1. Il Regolamento Urbanistico definisce tale area a vocazione strettamente residenziale con riferimento alle destinazioni d'uso disciplinate dal PdL approvato, convenzionato e già definito. Pertanto per tale area di completamento, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, categoria D3 come descritta nel presente regolamento, e tutti gli altri interventi edilizi, secondo quanto disciplinato nella presente normativa.
2.Fermo restando gli obblighi derivanti dalla convenzione originaria del piano di lottizzazione, è' ammesso il completamento dei lotti nel rispetto degli indici urbanistici indicati dal progetto di lottizzazione approvato, mediante istanza diretta di permesso di costruire.

Art. 22.16 Arcidosso capoluogo: Via della Torricella

1. Le norme prevedono l'attuazione del comparto mediante, piano di lottizzazione convenzionato. La tipologia di riferimento è al massimo di n. 5 fabbricati a due piani per complessivi mq 1300 di superficie utile lorda (s.u.l.) Gli alloggi previsti sono 12.
2. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione e la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree inerenti la viabilità e il parcheggio così come individuato nella tavola di riferimento del Regolamento Urbanistico. In particolare al fine di migliorare la viabilità dell'isolato sarà necessario prevedere la bretella di collegamento tra Via San Filippo e Via della Torricella, nonché le aree da destinare a parcheggio sia nella parte a Monte che lungo la bretella stessa.

Art. 22.17 L'area Artigianale di Arcidosso capoluogo (Area di Completamento)

1. L'area per strutture artigianali mantiene la destinazione attuale e cioè destinata a laboratori o impianti per attività artigianali. I lotti da completare devono essere realizzati nel rispetto dei piani di lottizzazione già approvati e convenzionati. Permane l'obbligo del rispetto degli seguenti parametri urbanistici: K = 60%; H = 8.00 ml; distanza minima dalle strade non inferiore a 8 ml e distanza dai confini non inferiore a 5 ml. E' confermata la definizione di area minima dei lotti pari a 500 mq e la possibilità di realizzare una unica abitazione per ogni lotto individuato, da destinare al custode o al proprietario dell'area.
Il completamento degli interventi dovrà rispettare comunque gli indici e gli standard previsti dal D.M. 1444/68 fermo restando che permane l'obbligo di prevedere, per tutta l'area, una riqualificazione ambientale con impianto di filari di piante ad alto fusto e di verde all'interno di lotti. Il rilascio delle singole concessioni edilizie sui lotti residui dovrà prevedere tale adeguamento ambientale.

Art. 22.17 A - L'area Artigianale di Arcidosso capoluogo

1.L'area è destinata a laboratori o impianti per attività artigianali e si attua mediante piano di lottizzazione convenzionato. Permane l'obbligo del rispetto degli seguenti parametri urbanistici: K = 60%; H = 8.00 ml; distanza minima dalle strade non inferiore a 8 ml e distanza dai confini non inferiore a 5 ml. E' confermata la definizione di area minima dei lotti pari a 500 mq e la possibilità di realizzare una unica abitazione per ogni lotto individuato, da destinare al custode o al proprietario dell'area.
2.Il completamento degli interventi dovrà rispettare comunque gli indici e gli standard previsti dal D.M. 1444/68 fermo restando che permane l'obbligo di prevedere, per il nuovo insediamento, una riqualificazione ambientale con impianto di filari di piante ad alto fusto e di verde all'interno di lotti. Il rilascio delle singole concessioni edilizie sui lotti residui dovrà prevedere tale adeguamento ambientale.
EX Art. 22.18 - Via Circonvallazione in Arcidosso capoluogo.
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto"

Art. 22.19 Cascate d'acqua d'Alto

1. Le norme prevedono il piano di recupero delle cascate e dei luoghi la cui bellezza e funzione di luogo di ritrovo, svago e ristoro si è persa con l'escavazione della galleria per la presa dell'acquedotto. L'intervento, di pubblico interesse, può prevedere il ripristino di attrezzature ricreative, del dancing all'aperto e chalet.

Art. 22.20 Arcidosso capoluogo: Via della Torricella

1. Le norme ammettono la possibilità di realizzare un fabbricato bifamiliare, mediante intervento diretto convenzionato. L'altezza massima del fabbricato dovrà essere pari a m. 6.00, gli alloggi dovranno essere n°2 e. mq 300 di superficie utile lorda (s.u.l.) complessiva.
La convenzione dovrà prevedere la realizzazione e la cessione gratuita all'amministrazione comunale dell'area a parcheggio come individuata nelle tavola di riferimento del Regolamento Urbanistico

Art. 22.21 A - Arcidosso capoluogo: area Poderuccio Vecchio

1. Le norme ammettono, nel comparto l'edificazione di due fabbricati a schiera con 2 piani oltre ad un piano seminterrato. Ammettono altresì la realizzazione di edifici monofamiliari con 2 piani oltre ad un piano seminterrato.
2. Le coperture debbono essere a 2 falde. Il progetto prevede la realizzazione di n° 23 alloggi con mq 2500 di superficie utile lorda (s.u.l.) complessiva.
3. L'area è assoggettata all' approvazione del piano attuativo, che contenga altresì, gli obblighi convenzionali per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
Sono altresì vincolanti i seguenti criteri:

a) Localizzativi e plani- volumetrici: collocazione dei nuovi fabbricati seguendo l'andamento naturale delle curve di livello e in modo che i nuovi accessi non costituiscano alcun intralcio alla nuova viabilità carrabile di servizio alla zona industriale;
b) tipo-morfologici:

- fabbricati a schiera al massimo di due piani oltre piano seminterrato, coperti a falde, intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini
- fabbricati unifamiliari al massimo di due piani, coperti a falde intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini
- la nuova viabilità di penetrazione alla sovrastante zona industriale dovrà avere dimensioni e caratteristiche tali da sopportare anche il transito di mezzi pesanti;
- la viabilità secondaria potrà essere a senso unico oppure doppio senso di circolazione nonché dotata di marciapiedi e non dovrà costituire intralcio alla viabilità principale di collegamento con la zona industriale;
- prevedere un adeguato studio di inserimento paesaggistico finalizzato a garantire la conservazione delle relazioni visuali con il vicino centro storico di Arcidosso, e qualora tali relazioni fossero compromesse, il verde pubblico e quello privato dovranno essere ubicati ed avere caratteristiche tali da fungere da schermatura e mitigazione visiva dell'intervento rispetto al centro storico di Arcidosso.

Art. 22.21 B - Arcidosso capoluogo: area Poderuccio Vecchio

1. Le norme ammettono, mediante presentazione di apposito piano attuativo , l'edificazione di fabbricati da destinare ad attività turistico ricettiva alberghiera ai sensi della L.R.T. 42/00 e s.m.i per . Residenze turistico Alberghiere. Il dimensionamento dell'intervento è definito in 40 posti letto, con s.u.l. massima di 1067 mq, nel rispetto della volumetria massima di mc 70 per ogni posto letto, come indicato all' art. 16.4 delle presenti norme.
2.L'intervento è subordinato alla stesura di convenzione con la Amministrazione Comunale per gli impegni ed obblighi della gestione unitaria come stabilito dalla L.R.T. 42/00 e s.m.i e relativo regolamento di attuazione.
In analogia all'intervento disciplinato all'articolo precedente, sono altresì vincolanti i seguenti criteri:

a) Localizzativi e plani- volumetrici: Organizzare la volumetria ammissibile in tipologie aggregative di residenza alberghiera, concentrata e compatta, con finalità di contenere il consumo di suolo. Sviluppare l'insediamento in modo che possa costituire ricucitura e integrazione dell'assetto esistente, prossimo alla zona industriale. Collocare i nuovi fabbricati seguendo l'andamento naturale delle curve di livello e in modo che i nuovi accessi non costituiscano alcun intralcio alla nuova viabilità carrabile di servizio alla zona industriale. Piantumare alberature autoctone, con funzione sia di schermatura della zona industriale a monte e del vicino centro storico di Arcidosso, che miglioramento paesaggistico dell'insediamento. Per le aree dedicate dal piano ai parcheggi pubblici (standards) curare in modo approfondito, la permeabilità, l'illuminazione e la piantumazione di vegetazione e alberature.
b) tipo-morfologici: fabbricati al massimo di due piani oltre piano seminterrato, coperti a falde, intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini.

Art. 22.22 Località i Capenti: Parco hotel Capenti

1. Le norme destinano l'area del "Parco dei Capenti Hotel " ad attrezzature turistico ricettive, ricreative e per il tempo libero, nonché strutture alberghiere di ristoro e svago con le relative strutture di servizio nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: if = 0.50 mc/mq; K = 30%; H = 10 ml; Ds = 5.00 ml; Dc = 5.00 ml.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi del P.S. le due strutture ivi presenti "albergo ristorante ed esercizio pubblico" possono conseguire ognuna 60 posti letto massimo, realizzando gli ampliamenti necessari a tali scopi con il mantenimento delle attuali caratteristiche architettoniche e degli spazi collettivi. (in totale 120 posti letto per le due strutture);
3. Con apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, che fissi i criteri di gestione e di realizzazione delle necessarie infrastrutture ed urbanizzazioni, può essere destinata tutta o parte della volumetria, alla realizzazione di strutture sociali quali residenze per anziani, case di cura, ecc. In questo caso, oltre al volume consentito per l'adeguamento dei posti letto, è ammessa la realizzazione delle necessarie attrezzature di servizio.

Art. 22.23 Arcidosso capoluogo: Parco della Rimembranza

1. Il regolamento Urbanistico individua, quale area con valenza paesistica e ambientale, un'ampia porzione di territorio a monte del Parco della Rimembranza, caratterizzata in gran parte da castagneto, delimitata dalla Strada Statale delle Collacchie e dalla strada "leopoldina"
1. Le norme prescrivono la piena conservazione e tutela degli assetti ambientali e naturali dell' intero ambito e la valorizzazione dei percorsi panoramici di collegamento fra le frazioni.
2. In tale ambito sono vietate nuove costruzioni e si ammette, attraverso un generale progetto urbanistico di riqualificazione urbana e ambientale la riqualificazione e recupero dei percorsi e della viabilità esistente e l'inserimento di attrezzature per il tempo libero e di sosta, e l'organizzazione di spettacoli all'aperto, purchè in radure ed in modo da non compromettere gli assetti naturali.

Art. 22.24 Bagnoli: l'area dell'ex mattatoio comunale.

1. L'area dell'ex Mattatoio viene destinata ad attrezzature collettive di proprietà comunale come deposito macchine ed attrezzature. Tutta l'area e gli edifici potranno essere adibiti a nuovo deposito comunale previo intervento di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, che possa comportare anche l'ampliamento della volumetria attuale fino al massimo del 30%. L'area interessata costituisce superficie per servizi di circa 3500 mq di superficie territoriale.

Art. 22.25 Le Piane: Il Parco dei castagni delle Piane

1. Il R.U. individua un'area nel territorio aperto da conservare per il suo alto valore storico-ambientale.
2. Tale area è costituita da un ambito colturale tipico della montagna post Leopoldina, rappresentata da un esteso castagneto da frutto suddiviso in una miriade di preselle i cui confini non sono segnati da recinzioni bensì da cippi in trachite e da rari muretti in pietra aventi anche funzione di contenimento del pendio.
3. Le norme prevedono la conservazione di tale documento storico ammettendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili presenti, senza alterazione dei siti e mutamento dei materiali.
4. I soli immobili di recente costruzione, non in pietra, realizzati in bozze di tufo o simili, potranno essere ristrutturati con impiego di tipologia tradizionale e materiali di pietra trachitica e laterizio in copertura. L'immobile (613b) realizzato per le strutture di servizio per la precedente destinazione a campeggio del PRG, potrà essere modificato in residenza (un alloggio) fino al conseguimento di 120 mq. di superficie utile lorda , a condizione che sia previsto un totale adeguamento materico e tipologico, senza sbalzi, pareti in pietra, copertura in coppi e tegole, preferibilmente di recupero, gronde contenute ed in due o tre ordini di mezzane, tetto a capanna.

Art. 22.26 Arcidosso Capoluogo: Via della Madonna

1. L'area, a cavallo di Via della Madonna, è fortemente degradata in parte per una sotto utilizzazione dovuta alla frana, in parte per le modifiche subite per effetto di riporti di terreno e sbancamenti effettuati.
2. Le norme prevedono la predisposizione di un progetto a cura dell'Amministrazione Comunale teso alla riqualificazione ambientale che potrà prevedere anche l'acquisizione pubblica con destinazione di cinta verde e rispetto al centro storico (verde pubblico).
3. Le aree dovranno assumere l'andamento tipico collinare ed una sistemazione a prato con erbe perenni ed arido - resistenti. Nella parte limitrofa al centro storico potranno essere individuate aree di parcheggio alberate come già disposto dalle norme per il Centro Storico.
4. Nell'ambito dei lavori di consolidamento e bonifica del movimento franoso potranno essere previsti interventi di miglioramento della viabilità e delle aree di sosta. Gli interventi relativi a viabilità o alla realizzazione delle aree di sosta dovranno essere successivi alla messa in sicurezza del movimento franoso.

Art. 22.27 Arcidosso Capoluogo: l'area in Frana

1. Il Regolamento Urbanistico ha individuato le aree soggette a movimento franoso sulle quali sono da tempo attivati studi per il rilievo e il monitoraggio delle aree.
2. Le norme prevedono per quest'area, la riqualificazione generale comunque finalizzata a conservare, consolidare e bonificare le zone adiacenti al centro storico.
3. La zona dovrà mantenere le caratteristiche di area di salvaguardia per il centro storico. Il progetto di riqualificazione potrà prevedere l'utilizzo di aree per il parcheggio o per la rimessa al coperto di auto purché siano realizzate con impianto a verde.
4. Nel caso che l'attuazione avvenga tramite progetto di iniziativa pubblica le aree potranno essere acquisite dall'Amministrazione Comunale.
5. Nell'ambito dei lavori di consolidamento e bonifica del movimento franoso potranno essere previsti interventi di miglioramento della viabilità e delle aree di sosta. Gli interventi relativi a viabilità o alla realizzazione delle aree di sosta dovranno essere successivi alla messa in sicurezza del movimento franoso.

Art. 22.28 Arcidosso Capoluogo: L'area del tennis

1. L'area potrà mantenere le destinazioni attuali relative alle categorie turistico ricettive, degli sports e del tempo libero. Per tutte le volumetrie ivi esistenti non sono consentiti incrementi volumetrici e mutamenti della destinazione d'uso se non finalizzati all'esercizio alberghiero o turistico-ricettivo.
2. Il Regolamento Urbanistico stabilisce il divieto per il cambio delle destinazioni delle superfici di parcheggio o delle attrezzature sportive ivi esistenti.
3. Per finalità sociali o di pubblico interesse potranno essere previste destinazioni diverse purchè il progetto sia di iniziativa pubblica e venga approvato con le modalità riservate ai piani attuativi.

Art. 22.29 Arcidosso Capoluogo: Area degli impianti tecnologici

1. L'area dovrà mantenere la destinazione attuale di impianto tecnologico. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3 come definita e descritta nel presente Regolamento.

Art. 22.30 Arcidosso Capoluogo: Lottizzazione Via Panoramica

1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

Art. 22.31 Arcidosso Capoluogo: Podere Madonna

1. Nell'area individuata è ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato per scopi turistico-ricettivi fino ad un max di 12 posti letto complessivi, per una superficie calpestabile di 150 mq massimo distribuita per almeno 3/4 al piano terra e per i restanti al piano primo.
1. Si prescrive:

a) la gestione unitaria dell'intervento;
b) atto d'obbligo unilaterale di durata minimo ventennale ove sia dichiarato l'impossibilità del mutamento della destinazione d'uso;
c) intervento edilizio di ampliamento nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute del Regolamento Edilizio e Urbanistico al fine di armonizzarlo con le caratteristiche originarie del podere;
d) l'intervento deve essere realizzato con materiali tradizionali, prevalentemente pietra, copertura coppi e  tegole, infissi in legno.

Art. 22.31 A - Arcidosso Capoluogo: Loc. Madonna Incoronata

1. Nell'area individuata è ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato per scopi turistico-ricettivi fino ad un max di 15 posti letto complessivi, con volumetria massima realizzabile di 1500 mc.
2. Si prescrive:

e) la gestione unitaria dell'intervento;
f) atto d'obbligo unilaterale di durata minimo ventennale ove sia dichiarato l'impossibilità del mutamento della destinazione d'uso;
d) l'intervento deve essere realizzato con materiali tradizionali, prevalentemente pietra, copertura coppi e  tegole, infissi in legno.

Art. 22.32 Arcidosso Capoluogo: Il P.d.r. di Via Circonvallazione

1.Sono ammessi gli interventi previsti dal Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 44 del 29/06/2006 e successiva variante di cui alla D.C.C.38 del 22/08/2010.

Art. 22.33 Arcidosso Capoluogo: via delle Mimose

Si prevede la possibilità di realizzare n. 4 alloggi complessivi per mq 520 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva.
L'intervento può essere attuato mediante concessione diretta ed a seguito della stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che preveda la possibilità di migliorare la viabilità (incrocio con via delle Orchidee).

Art. 22.34 Arcidosso Capoluogo: via Giuranna

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 2 alloggi a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 340 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. La nuova edificazione del fabbricato è subordinata alla realizzazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale, a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, del parcheggio antistante individuato nella tavola del Regolamento Urbanistico. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà indicare, a cura dell'amministrazione comunale e a spese del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione e cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico e piazza.
In particolare, per quanto già precisato all'art. 21.2.13 delle presenti norme, la realizzazione della piazza centrale, dovrà essere curata con elementi di arredo urbano e costituire elemento di valorizzazione e riqualificazione dell'isolato. Pertanto, nel progetto esecutivo dovranno essere ridefinite, le strade, i percorsi pedonali e la sistemazione dell'area centrale, inserendo piantumazioni, panchine per la sosta ed il tempo libero. Potranno essere previsti anche chioschi da destinare a servizi pubblici, esercizio pubblico e edicola.

Art. 22.35 Arcidosso Capoluogo: Strada provinciale

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 22.36 Arcidosso Capoluogo: Via Panoramica

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 22.37 Arcidosso Capoluogo: Via Panoramica

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 22.38 Arcidosso Capoluogo: Via Panoramica

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 22.39 Arcidosso: Podere il Giunco

Le norme ammettono la possibilità di realizzare n. 5 alloggi a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima complessiva di 650 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 22.40 Arcidosso Capoluogo: Giunco di sopra

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 22.41 Arcidosso Capoluogo: Via San Filippo/Via di Pian Perugino
(abrogato)

Art. 22.42 Arcidosso Capoluogo: Via Pietro Pifferi

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato da destinare a officina meccanica/soccorso stradale per una superficie utile lorda massima di mq 300, altezza massima del fabbricato metri 6.00. L'intervento è diretto.
2. L'intervento dovrà essere corredato da idoneo studio geologico e idrogeologico atto a dimostrare la inesistenza di interferenze con l'assetto attuale costituito dalle infrastrutture pubbliche di recente realizzazione. Al fine di migliorare l'inserimento del nuovo fabbricato, potrà essere ammessa la realizzazione a distanza dal ciglio strada di metri 3,00.

Art. 22.43 Arcidosso Capoluogo: Località Giunco

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto

Art. 22.44 Arcidosso Capoluogo: Via panoramica

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione e la cessione gratuita all'amministrazione comunale dell'area a parcheggio come individuata nelle tavola di riferimento del Regolamento Urbanistico

Art. 22.45 Arcidosso Capoluogo: Via della Torricella

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. La realizzazione della strada di collegamento è a completo carico dei soggetti attuatori senza alcuna previsione di scomputo dei contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.

Art. 23 Le Capannelle

1. La frazione delle Capannelle viene individuata come un nucleo stabilmente abitato da residenti per cui di interesse per un potenziamento.
2. La previsione propone la realizzazione di una piazzetta centrale, ottenuta con lo spostamento di un muro di sostegno di un terreno che si prevede con destinazione di verde pubblico.
3. Le nuove residenze dovranno essere ottenute in parte con il recupero ai fini residenziali di alcuni fabbricati con uso diverso ed in parte con le nuove edificazioni inserite lungo la strada che porta a S. Mustiola.

Art. 23.1 Le Capannelle

1. Le norme prevedono la realizzazione di n. 16 alloggi con destinazione residenziale per mq 1866 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva con tipologia aggregata, su due piani oltre l'interrato.
2. L'intervento è diretto convenzionato e deve prevedere la cessione gratuita all'Amm.ne Comunale del suolo per la realizzazione dei parcheggi pubblici previsti nelle tavole di Piano, dell'ampliamento della sede stradale ed il parco pubblico. Gli alloggi previsti sono 16.

Art. 23. 2 Grappolini

1. Le norme prevedono, mediante intervento diretto convenzionato, la realizzazione di n. 4 alloggi. La superficie utile lorda complessiva massima dell'intervento è di mq 560.
E' inoltre ammessa la possibilità di recuperare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione il volume del fabbricato esistente. L'intervento potrà essere attuato anche mediante sostituzione edilizia e potrà essere finalizzato alla realizzazione di civili abitazioni.
La tipologia, e la collocazione planimetrica ed altimetrica dei nuovi fabbricati e del recupero di quello esistente,.
L'intervento dovrà prevedere, ascomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, la realizzazione e la cessione di un'area a verde pubblico e parcheggio pubblico da realizzare a cura dei soggetti attuatori e da cedere all'amministrazione comunale. Il parcheggio non dovrà prevedere eccessivi sbancamenti ma essere realizzato seguendo la naturale pendenza del terreno. E' inoltre obbligatorio garantire al parcheggio, un accesso pedonale a monte mediante scala o rampa alla strada comunale di Grappolini.
L'intervento è diretto convezionato. La convenzione dovrà indicare, a cura dell'amministrazione comunale e a spese del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione e cessione gratuita dell'area da destinare a verde pubblico e parcheggio pubblico.

Art. 23.3 Montotino: SS Monte Amiata

1. Le norme prevedono la realizzazione di un unico fabbricato bifamiliare (n. 2 alloggi) di un solo piano fuori terra, per una superficie utile lorda massima di 220 mq, e con altezza massima del fabbricato pari a metri 3.00. L'intervento è diretto. L'attuazione dell'intervento è subordinato alla redazione di apposito studio di inserimento paesistico ambientale corredato da foto inserimento e rendering, al fine della corretta valutazione dell'impatto visivo della nuova costruzione sul paesaggio.

Art. 23.4 Grappolini

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto

Art. 23.5 Loc. Case Bruciate

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.
2.Le tipologie devono essere riferite all'intorno in cui si collocano con particolare riguardo ai materiali impiegati che dovranno essere tradizionali. La realizzazione della strada di collegamento è a completo carico dei soggetti attuatori senza alcuna previsione di scomputo dei contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.

Art. 24 Bagnoli - Piane

1. La frazione più grande del versante Nord Est ha, per le caratteristiche dei siti e della viabilità, ben scarse possibilità per una espansione ordinata.
La sua vicinanza al capoluogo e la sua identità di borgo, meritano comunque una attenzione particolare.
2. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.

Art. 24.1 Bagnoli

1. Le norme prevedono un comparto da attuare mediante intervento diretto convenzionato che prevede n° 1 fabbricato con tipologia bifamiliare per un totale di mq 300 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva e n° 2 alloggi. L'altezza massima è quella di un piano abitabile rialzato dal suolo mediamente m 1.00. Può in parte essere previsto un piano interrato purche' ciò non comporti sbancamenti troppo visibili e rampe per accesso meccanizzato. Le eventuali autorimesse possono essere realizzate al di fuori del corpo di fabbrica purchè almeno parzialmente interrate ed accorpate.

Art. 24.2 Bagnoli - Le Piane

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 260 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 24.3 Bagnoli
(Abrogato)

Art. 24.4 Bagnoli: area della lottizzazione.

1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

Art. 24.5 L'area dell'ex Lanificio

1. Le norme prevedono la possibilità di recupero ai fini ricreativi o turistico ricettivi di tipo alberghiero dell'antica struttura del lanificio. L'intervento può avvenire mediante progetto di restauro tramite convenzione con la Amministrazione Comunale ove sia apposto vincolo di indivisibilità della struttura e la gestione unitaria alberghiera della stessa.
2. In particolare il progetto di riqualificazione dell'area dovrà prevedere un intervento diretto convenzionato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) recupero della struttura attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e restauro conservativo finalizzati all'utilizzo a fini turistico - ricettivi e socio - culturali (museo di archeologia industriale, sale conferenze);
b) quantità ricettiva massima 50 posti letto;
c) funzioni della struttura turistico - ricettiva e socio - culturale;
d) apposita convenzione finalizzata alla visita delle parti socio - culturali evitando comunque l'esclusività dell'utilizzo.

Art. 24.6 Bagnoli: Canali

1. Le norme ammettono la realizzazione di n. 10 alloggi a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima complessiva di mq 1300 mediante intervento diretto convenzionato.

Art. 24.7 Bagnoli: Poggetto Bagnoli
Abrogato

Art. 24.8 Bagnoli: Poggetto Bagnoli

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 24.9 Bagnoli: Poggetto delle case nuove

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 24.10 Bagnoli

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 25 Piane del Maturo - PIANE

1. Il nucleo è interessato sia per essere abitato stabilmente che per l'ambiente naturale in cui è collocato. Se ne prevede un potenziamento e una razionalizzazione degli spazi centrali con destinazione pubblica.
2. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.

Art. 25.1 Piane del Maturo

1. Le norme prevedono un fabbricato bifamiliare per mq 266 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva.con n° 2 alloggi. L'altezza è quella di 2 piani.

Art. 25.2 Piane del Maturo

1. Le norme prevedono la realizzazione di un lotto con tipologia monofamiliare per mq 160 di superficie utile lorda (s.u.l) con un piano oltre il seminterrato, per un solo alloggio.
EX Art. 25.3. - Piane del Maturo
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

Art. 25.4 Piane

1. Le norme prevedono la realizzazione di tipologia bifamiliare per mq 166 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva. N° alloggi 2.
2. Nel caso l'intervento edilizio intervenga in ambiti con presenza di vegetazione di interesse forestale, dovranno essere prescritte nel permesso a costruire, specifiche norme di tutela della stessa, nello spirito di quanto precisato all'art. 88 delle presenti norme.

Art. 25.5 Piane del Maturo

1. Le norme ammettono la realizzazione di fabbricati per n. 3 alloggi a destinazione residenziale. La superficie utile lorda massima di ogni alloggio è determinata in 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento per la realizzazione dei tre alloggi, come sopra specificato, è subordinato alla realizzazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale, a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, del parcheggio antistante individuato nella tavola del Regolamento Urbanistico e della sistemazione della Via che porta alla sorgente La vena. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà indicare, a cura dell'amministrazione comunale e a spese del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione e cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico e della riqualificazione della viabilità.

Art. 25.6 Piane del Maturo

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 25.7 Piane del Maturo.

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 25.8 Piane del Maturo

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.
2. Le tipologie devono essere riferite all'intorno in cui si collocano con particolare riguardo ai materiali impiegati che dovranno essere tradizionali. La realizzazione della strada di collegamento è a completo carico dei soggetti attuatori senza alcuna previsione di scomputo dei contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.

Art. 26 San Lorenzo

1. Le norme confermano le caratteristiche tipologiche come definite e realizzate nel corso degli ultimi anni.
2. Al fine di preservare l'ambiente e di maggiormente definire le caratteristiche di S. Lorenzo, si prevede un sistema insediativo dato da una soluzione di edifici singoli, di modeste dimensioni, con possibilità di realizzazione per interventi diretti e con piani attuativi.
3. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.

Art. 26.1 Area di San Lorenzo: strada della montagna

1. Le norme prevedono la realizzazione di un fabbricato con tipologia bifamiliare per mq 300 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva. con n° 2 alloggi e n° 2 piani.
2. Per le opere inerenti alla realizzazione dei piani seminterrati e interrati si rimanda alla disciplina di dettaglio prevista dal presente Regolamento Urbanistico nel capitolo relativo all'assetto idrogeologico delle aree.
EX Art. 26.2 - Area di San Lorenzo: strada per il Pino
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

Art. 26.3 Area di San Lorenzo: strada per il Pino

1. Le norme prevedono l'inserimento di n° 1 edificio con tipologia bifamiliare e con mq 166 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva. L'intervento è diretto per n° 2 alloggi.
Non si devono prevedere balconi prevalentemente a sbalzo, le coperture devono essere a 2 falde.

Art. 26.4 Area di San Lorenzo: strada per il Pino

1. Le norme prevedono l'inserimento di n° 1 edifici con tipologia monofamiliare (n. 1 alloggio) e con mq 166 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva. L'intervento è diretto.
Non si devono prevedere balconi prevalentemente a sbalzo, le coperture devono essere a 2 falde.
EX Art. 26.4 A - Area di San Lorenzo: strada per il Pino
1. E' Ammesso il completamento del fabbricato in fase di realizzazione come da titolo abilitativo rilasciato.
2. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

EX Art. 26.5 - Area di San Lorenzo: loc. Poggio Saccone
(Abrogato)

Art. 26.6 Area della EX lottizzazione San Lorenzo

1. Tali aree della EX lottizzazione di San Lorenzo, in forza della pianificazione del Piano Regolatore (precedente al primo Regolamento Urbanistico) , sono state oggetto di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato che non ha mai completato l'attuazione.
Le presenti norme, per la parte a monte compresa tra il tracciato dell'acquedotto comunale di Grosseto e la strada vicinale della montagna, modificano e riducono la potenzialità edificatoria originaria, consentendo comunque, attraverso la presentazione di un nuovo piano di lottizzazione da convezionare con l'Amministrazione Comunale, la possibilità di realizzare 6 fabbricati da destinare a ville bifamiliari residenziali per un numero massimo di 12 alloggi ognuna della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00.
2. Il piano di lottizzazione dovrà contenere un rilievo dettagliato dello stato attuale e dovrà dimostrare la collocazione dei nuovi fabbricati nel pieno rispetto delle alberature esistenti.
L'approvazione del piano e la stipula della relativa convenzione presuppone la previsione e la realizzazione di tutte le opere che costituiscono standards urbanistico secondo le disposizioni generali del D.M. 1444/68 e di quelle particolari dettate dal presente regolamento.
La convenzione dovrà prevedere e garantire:

- tempi,modalità di attuazione e di esercizio delle infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche
- le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti
- modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o di uso pubblico
- tempi e modalità della cessione gratuita delle aree e degli eventuali locali o edifici pubblici.
- sanzioni in caso di inottemperanza degli accordi stipulati.

3. Della ex lottizzazione San Lorenzo, risultano completati i fabbricati compresi nella parte inclusa fra il tracciato dell'acquedotto comunale di Grosseto e la strada vicinale che conduce alle Piagge.
Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
4. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

EX Art. 26.6 A - Area di San Lorenzo: i piani di sistemazione unitaria
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

EX Art. 26.6 B - Area di San Lorenzo: Poggio Saccone.
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

EX Art. 26.6 C- Area della lottizzazione Loc. Oguardio.
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"
- all'art. 13 "Aree e Fasce di rispetto

EX Art. 26.7 - Area di San Lorenzo.
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 26.8 Area della Colonia

1. L'area è destinata alla realizzazione di interventi ed edifici di interesse pubblico e protezione civile nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: if = 3 mc/mq, K = 50%, hm = 10 m, Np = 3 ; De = 10; Dc = 5
2.L'area destinata a tali servizi occupa una superficie territoriale di circa 6500 mq
EX Art. 26.9/26.10 - Area per la protezione civile in Località Colonia e lungo la SS. Provinciale 323
(Abrogato)
EX Art. 26.11 - Area di San Lorenzo.
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

EX Art. 26.12 - Area di San Lorenzo
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 26.13 Area di San Lorenzo - Il Pino

1. E' ammessa la realizzazione di un edificio di civile abitazione per massimo mq 200 di superficie utile lorda (s.u.l) e n. 2 alloggi.

Art. 26.14 Area di San Lorenzo - Il Pino

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00.
La nuova edificazione è subordinata alla cessione gratuita all'amministrazione comunale, dell'area destinata a parcheggio antistante individuato nella tavola del Regolamento Urbanistico. L'intervento è diretto. La nuova edificazione è subordinata alla realizzazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale, a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, del parcheggio antistante individuato nella tavola del Regolamento Urbanistico. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà indicare, a cura dell'amministrazione comunale e a spese del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione e cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico.

Art. 26.15 Area di San Lorenzo: strada delle piagge

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 26.16 Area di San Lorenzo: strada delle piagge

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 26.17 Area di San Lorenzo: Munistaldo

1. Le norme prevedono, la realizzazione di n° 6 alloggi con mq 1020 di superficie utile lorda (s.u.l.) complessiva.
2. L'area è assoggettata all' approvazione del piano attuativo, che dovrà contenere, gli obblighi convenzionali per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione
Sono vincolanti i seguenti criteri:

c) Localizzativi e plani- volumetrici: collocazione dei nuovi fabbricati nel rispetto degli allineamenti preesistenti, e in modo che i nuovi accessi non costituiscano alcun intralcio alla viabilità dell'isolato preesistente;
d) tipo-morfologici:

- fabbricati al massimo di due piani oltre piano seminterrato, coperti a falde, intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini
- la viabilità dovrà garantire il doppio senso di circolazione e dovrà essere dotata di marciapiedi;
- prevedere un adeguato studio di inserimento paesaggistico finalizzato a garantire omogeneità e relazioni visuali con i fabbricati dell'isolato, il verde pubblico e quello privato.

Art. 26.18 Area di San Lorenzo: Munistaldo
Abrogato

Art. 26.19 Area di San Lorenzo: Munistaldo
Abrogato

Art. 26.20 Area di San Lorenzo: Munistaldo

1. Le norme prevedono, la realizzazione di n° 4 alloggi con mq 600 di superficie utile lorda (s.u.l.) complessiva.
2. L'area è assoggettata all' approvazione del piano attuativo, che dovrà contenere, gli obblighi convenzionali per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
Sono vincolanti i seguenti criteri:

e) Localizzativi e plani- volumetrici: collocazione dei nuovi fabbricati nel rispetto degli allineamenti preesistenti, e in modo che i nuovi accessi non costituiscano alcun intralcio alla viabilità dell'isolato preesistente;
f) tipo-morfologici:

- fabbricati al massimo di due piani oltre piano seminterrato, coperti a falde, intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini
- la viabilità dovrà garantire il doppio senso di circolazione e dovrà essere dotata di marciapiedi;
- prevedere un adeguato studio di inserimento paesaggistico finalizzato a garantire omogeneità e relazioni visuali con i fabbricati dell'isolato, il verde pubblico e quello privato.

Art. 26.21 Area di San Lorenzo: Munistaldo
Abrogato

Art. 26.22 Area di San Lorenzo: Munistaldo
Abrogato

Art. 26.23 Area di San Lorenzo: Munistaldo
Abrogato

Art. 26.24 Area di San Lorenzo: Munistaldo
Abrogato

Art. 26.25 Area di San Lorenzo: Munistaldo
Abrogato

Art. 26.26 Area di San Lorenzo: Munistaldo 
Abrogato

Art. 27 Montelaterone

1. Le norme confermano la valorizzazione del centro storico, ben conservato e utilizzato, con alcuni interventi di ripulitura già previsti nella vigente variante n° 1 redatta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 59/80.
2. Al fine di una razionalizzazione delle proposte di nuova espansione e per il completamento di quelle in atto si prevede la urbanizzazione della strada comunale delle Pergole. Questo asse, comprendente le "Case Rosse" e le "Case Benedettine" si è interessato ad interventi residenziali, turistico ricettivi e di casuale verde attrezzato, e costituisce un balcone naturale affacciato sul borgo del capoluogo, sui castagneti della Pieve di Lamule e sul Monte Amiata, ed offre uno spettacolo storico-naturale di rara intensità.
3. Nell'area posta fra la zona sottostante "Le Pergole", attraversata dalla S.S. del M. Amiata, si prevede un completamento con la localizzazione di una struttura commerciale/espositiva le cui caratteristiche tipologiche consentano una sorta di mostra-mercato permanente.
4. Il Regolamento urbanistico riconosce per il "nucleo delle gualtiere" un agglomerato urbano che riveste particolare carattere storico, artistico e di pregio. Pertanto, gli interventi edilizi su questo nucleo abitato avranno il fine di garantire il permanere nel tempo dei valori che lo caratterizzano e saranno limitati ai soli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo D2 come definiti nel presente regolamento.
5. Per l'area e i fabbricati della Pieve de Lamulas gli interventi sono limiatati alla categoria del restauro e sono subordinati all'ottenimento del parere della Soprintendenza ai Bani Ambientali e Architettonici ai sensi de D.lgs 490/99.
6. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.

Art. 27.1 Montelaterone.

1. Il lotto è attuabile mediante intervento diretto con tipologia bifamiliare per mq 300 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva, con n° 2 piani oltre seminterrato. L'altezza massima dell'edificio potrà essere m 6.00 a monte e m 8.40 a valle. N° alloggi 2

Art. 27.2A/B Montelaterone

Si prevede la realizzazione di un fabbricato con tipologia monofamiliare, ciascuna per mq 166 di superficie utile lorda (s.u.l). In totale n. 2 alloggi.

Art. 27.2 C - Montelaterone

Trattasi di un'area per l'edificazione di completamento di cui all'art.1 delle presenti norme.
Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato con tipologia unifamiliare o bifamiliare per un massimo di n. 2 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 260 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 27.2 D - Montelaterone

Trattasi di un'area per l'edificazione di completamento di cui all'art. 1 delle presenti norme.
Si prevede la edificazione di fabbricati con tipologia bifamiliare e monofamiliare per complessivi nuovi 3 alloggi per 400 mq di superficie utile lorda complessivi, altezza massima dei fabbricati metri 6,00.
L'intervento è diretto.

Le tipologie devono essere riferite all'intorno in cui si collocano con particolare riguardo ai materiali impiegati che dovranno essere tradizionali. La realizzazione della strada di collegamento è a completo carico dei soggetti attuatori senza alcuna previsione di scomputo dei contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.

Art. 27.2 E - Montelaterone

Trattasi di un'area per l'edificazione di trasformazione soggetta a piano attuativo di cui all'art. 1 delle presenti norme.
Si prevede la edificazione di fabbricati con tipologia bifamiliare e monofamiliare per complessivi nuovi 2 alloggi per 260 mq di superficie utile lorda complessivi, altezza massima dei fabbricati metri 6,00.

L'intervento è subordinato alla presentazione di un piano attuativo con definizione delle tipologie riferite all'intorno in cui si collocano con particolare riguardo ai materiali impiegati che dovranno essere tradizionali. La realizzazione della strada di penetrazione è a completo carico dei soggetti attuatori e dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune a scmputo degli oneri di urbanizzazione primaria.

Art. 27.2 F - Montelaterone

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 166 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. La nuova edificazione del fabbricato è subordinata alla realizzazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale, a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, del parcheggio antistante individuato nella tavola del Regolamento Urbanistico. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà indicare, a cura dell'amministrazione comunale e a spese del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione e cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico.

Art. 27.2 G - Montelaterone

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 166 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. La nuova edificazione del fabbricato è subordinata alla sistemazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale, a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, della viabilità di collegamento e del parcheggio individuati nella tavola del Regolamento Urbanistico. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà indicare, a cura dell'amministrazione comunale e a spese del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione e cessione gratuita dell'area destinata alla sistemazione della viabilità di accesso.
E' necessario che il progetto degli interventi previsti dal presente articolo sia supportato da indagini geologiche estese ad un intorno significativo volte a verificare se tali ambiti di intervento possano essere interessati in futuro da processi di estensione del dissesto idrogeologico della Loc. case Rosse.
EX Art. 27.3 - Montelaterone: Loc. calcinaie.
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 27.4 Montelaterone: via Fonte Nuova.

1. Il comparto prevede la possibilità di realizzare n° 2 edifici con tipologia bifamiliare a due piani oltre il piano seminterrato. Le forme dei fabbricati devono essere semplici, con copertura a capanna e colmo parallelo alla strada, con mq 600 di superficie utile lorda (s.u.l) complessiva e numero di alloggi 4.

Art. 27.5 Montelaterone : via Fonte Nuova.

1. Le norme prevedono la possibilità di realizzare un fabbricato con tipologia monofamiliare mediante intervento diretto, utilizzando forme architettoniche semplici, ad un solo piano oltre al piano interrato. N. 1 alloggio, mq 166 di superficie utile lorda (s.u.l).

Art. 27.6 Montelaterone : via Fonte Nuova.

2. Le norme prevedono la possibilità di realizzare un fabbricato con tipologia monofamiliare mediante intervento diretto, utilizzando forme architettoniche semplici, ad un solo piano oltre al piano interrato. N. 1 alloggio mq 166 di superficie utile lorda (s.u.l).
EX Art. 27.7 - Montelaterone: l'Area Commerciale ed Espositiva
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 27.7 A - Montelaterone: Le Pergole.

1. Nell'area individuata è ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato e/o l'ampliamento del fabbricato esistente per scopi turistico-ricettivi fino ad un max di 100 posti letto complessivi e altezza massima di 6,50 m da misurare in gronda.
2. Si prescrive:

a) la gestione unitaria dell'intervento;
b) atto d'obbligo unilaterale ove sia dichiarato l'impossibilità del mutamento della destinazione d'uso;
c) intervento edilizio di ampliamento nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute del Regolamento Edilizio e Urbanistico al fine di armonizzarlo con le caratteristiche originarie del fabbricato esistente;
d) l'intervento deve essere realizzato con materiali tradizionali, prevalentemente pietra, copertura coppi e  tegole, infissi in legno.

Ex Art. 27.8 - Montelaterone: l' Area della Stazione di Servizio lungo la S.S. Provinciale.
1. E' un'area ove è esistente una stazione di servizio realizzata a seguito dello spostamento di quella al Bivio di Begname oggetto pericolo a seguito di movimenti franosi. Si prevede, nella stessa area della nuova stazione di servizio, lo spostamento delle attività commerciali di ristorazione e di pubblico esercizio esistenti.
2. Nell'area, sono ammesse le strutture per il ristoro, la ricettività, ed il commercio per un volume massimo di complessivi 2500 mc. La ricettività complessiva non potrà superare i 20 posti letto.
3. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
4. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 27.9 Località La Serra.

1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
4. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 27.10 Località La Serra

1. Le norme prevedono la realizzazione di tre fabbricati con tipologia monofamiliare/Bifamiliare, mediante intervento diretto convenzionato. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale dell'area di parcheggio che dovrà essere ubicata lungo la strada esistente (strada vicinale del prodotto). I fabbricati dovranno essere ad un solo piano oltre al piano interrato di mq 166 di superficie utile lorda (s.u.l). per singolo fabbricato per un totale complessivo di mq 498 di superficie utile lorda (s.u.l).

Art. 27.11 A - Aree di riconversione funzionale - Molino del Ponte

1. Ai sensi art. 74 delle Norme del Piano Strutturale, nell' area di riconversione funzionale denominata "Molino del Ponte", sono ammesse le destinazioni residenziali, nel rispetto del dimensionamento massimo ammissibile previsto.
2. I criteri determinati dal P.S. per la riconversione di queste aree, sono di seguito sintetizzati:

- Consentire la riconversione funzionale solo nell' area già insediata;
- Vietare anche in seguito alla riconversione eventuali nuove espansioni;
- Consentire comunque l' eventuale riconversione funzionale in forma concentrata e compatta con minor impegno di suolo;
- prima di procedere al recupero dei volumi ivi esistenti è obbligatorio provvedere all' eventuale ripristino dei luoghi e delle aree degradate, secondo le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

3. Il piano Strutturale affida al l Regolamento Urbanistico il compito di determinare:

- l'iter burocratico da seguire nella formazione del progetto di riconversione;
- le linee e i contenuti del progetto unitario di riconversione funzionale con indicazioni specifiche degli spazi liberi a verde e delle aree oggetto di recupero;
- le aree degradate da sottoporre comunque a piano di recupero o a progetto preventivo di intervento;
- i termini della riqualificazione eriorganizzazione degli spazi aperti anche al fine di migliorare l'inserimento panoramico e l'impatto ambientale;

3. Per quanto riportato ai commi precedenti, è stata elaborata specifica scheda di intervento che riporta le modalità di realizzazione, nel pieno rispetto di quanto di seguito indicato:

- la riconversione dell'area individuata negli elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico è stottoposta ad approvazione di piano attuativo secondo le procedure determinate dalla L.R.T. 1/05;
- Gli interventi dovranno privilegiare tecniche di realizzazione basate sulla bioediliziae utilizzazione di fonti di energia rinnovabile;
- Gli interventi edilizi dovranno mantenere tipologie edilizie massimo di due piani;
- il dimensionamento massimo ammissibile è stabilito in n. 15 alloggi
- La superficie utile lorda massima complessiva non potrà essere superiore a mq. 2200.Il piano Attuativo dovrà contenere relazione tecnica descrittiva delle fasi procedurali e delle modalità di realizzazione della a bonifica dell'area, principalmente basata sulla demolizione delle strutture incoerenti (asfalti, muti di sostegno ecc);
- Il Piano Attuativo dovà contenere, anche tutti gli elementi di mitigazione ambientale quali nuovo impianto di alberature, realizzazione di percorsi pedonali, eventuali laghetti artificiali, installazione di tavoli e panchine in modo da realizzare un piccolo "parco fluviale";
- Alcuni manufatti esistenti, potranno essere recuperarati per essere destinati al ricovero dei mezzi e delle attrezzature per la manutenzione del "parco fluviale";
- Il progetto del nuovo insediamento dovrà evitare la continuità dei fronti dei fabbricati lungo la strada in modo che non venga impedita la visuale dell'area verde;
- I muri di contenimento, ove previsti dovranno essere realizzati a gravità o mediante l'utilizzo delle terre armate;
- L'intervento dovrà limitare al minimo indispensabile il taglio delle piante esistenti e comunque prevederne il rimpianto di essenze autoctone;
- le aree dovranno essere recintate con elementi in legno e le siepi dovranno essere autocotone (irregolari e non lineari a cespuglio);

La viabilità interna prevista e i parcheggi dovranno essere con asaflti ecologici, bianchi o dotati di pavimentazioni drenante;
la convenzione dovrà contenere l'obbligo della realizzazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale delle aree a verde e potrà prevedere la possibilità che le stesse aree possano essere gestite dai singoli proprietari;
4. Inoltre, il Piano Attuativo dovrà:

- riportare nel dettaglio i limiti di rispetto del Torrente, quindi dell'area vincolata, e contenere un dettagliato studio idrologico-idraulico che mettano in evidenza le eventuali criticità;
- contenere un dettagliato rilievo delle essenze presenti con indicazione delle piante da tagliare e da rimpiantare;
- contenere uno studio finalizzato a mitigare l'inquinamento illuminotecnico;
- contenere uno studio per lo smaltimento dei reflui con sistemi di nuova generazione e/o fitodepurazione, che possano prevedere la possibilità di ottenere gli scarichi nella classe migliore di inserimento ambientale prevedendo altresì la possibilità di riuutilizzare le acque depurate per irrigazione.

Art. 27.11 B - Aree di riconversione funzionale - Podere Prodotto

1. L'area definita dal Regolamento Urbanistico è quella occupata dai capannoni dell'attuale tacchinificio. Per i fabbricati legittimi esistenti sono ammesse opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia fino alla categoria D1, senza possibilità di modificare la destinazione d'uso esistente che rimane soggetta alle disposizioni indicate nei commi seguenti.
2. La modifica della destinazione d'uso, costituisce il procedimento di riconversione funzionale da attuare secondo gli obiettivi determinati dal Piano Strutturale, quindi, privilegiando le funzioni turistico ricettive o le funzioni rilegate alle attività della piccola impresa artigiana.
3. L'attuazione della riconversione funzionale prevista dal Piano Strutturale, dovrà avvenire con specifica scheda di dettaglio che integri le attuali disposizioni del Regolamento Urbanistico e che costituisca lo schema direttore per l'elaborazione del successivo piano particolareggiato. Il dimensionamento massimo ammissibile per le destinazioni turistico ricettive è stabilito in 40 posti letto, con s.u.l. massima di 1067 mq, nel rispetto della volumetria massima di mc 70 per ogni posto letto, come indicato all' art. 16.4 delle presenti norme dalla dotazione massima ammissibile prevista dal Piano Strutturale.

Art. 27.12 Montelaterone: Podere Le Puscine.

1.In detta località come delimitata dal Regolamento Urbanistico è prevista un' aree per campeggi destinata alla sosta di turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento. E' stabilito un numero massimo di 50 posti letto e il rispetto delle disposizioni della L.R.T. 42/00 e relativo regolamento di attuazione.
2.E' esclusa in ogni caso la realizzazione di villaggi turistici. Oltre ai servizi igienici ed alle dotazioni di sicurezza e tecnologiche, saranno ammesse solo piccole costruzioni per attrezzature nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

- altezza massima m. 3.30;
- indice di edificabilità fondiaria 0.02 mc/mq,
- uso di materiali tradizionali con esclusione di prefabbricati in cls o comunque pesanti.

3. Per esigenze diverse da quelle previste dal R.U. potranno essere approntati piani di settore o varianti specifiche soggette alle approvazioni di legge.
4.I progetti saranno approvati con le modalità di un piano attuativo (P.d.L.) e dovranno prevedere, mediante stipula di convenzione, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ove siano dettagliatamente indicati gli oneri a carico del richiedente e gli oneri a carico della Amministrazione Comunale, con particolare riferimento ai metodi della depurazione dei reflui, dello smaltimento della nettezza urbana, dell'approvvigionamento idrico, dei sistemi antincendio e di conservazione ambientale.

Art. 27.13 Montelaterone: La Serra

1. Al fine di agevolare il mantenimento di modeste attività artigianali, è ammessa la realizzazione di una struttura per un piccolo laboratorio per una superficie netta pari a 110 mq di superficie utile lorda (s.u.l.). La tipologia deve rispettare i materiali tradizionali e la copertura in laterizio.

Art. 27.13 A - La Serra

1. Al fine di agevolare il mantenimento di modeste attività artigianali, è' ammessa la realizzazione di una struttura per un piccolo laboratorio per una superficie netta pari a 110 mq di superficie utile lorda (s.u.l.). La tipologia deve rispettare i materiali tradizionali e la copertura in laterizio.
E' ammessa altresì, la realizzazione di un alloggio con s.u.l. massima di 90 mq, da destinare a spazio di portierato e sorveglianza a servizio della attività da insediare. I vani abitabili (soggiorno, camera, bagno ect) e quelli accessori (ripostiglio, ect) previsti dovranno rispettare le norme per le zone residenziali.
Tale spazio di portierato e sorveglianza a servizio della attività è definito quale alloggio di servizio legato da vincolo pertinenziale, conformemente a quanto disciplinato all'art. 16.2 delle presenti norme.

Art. 27.14 La serra

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 27.14 A - La serra

1. Le norme ammettono la realizzazione di una struttura turistico - ricettiva alberghiera della tipologia Residenze Turistico Alberghiere (R.T.A.) per un numero massimo di 36 posti letto e per una superficie utile lorda massima complessiva di 960 mq.
I locali destinati alle attività ricettive di cui sopra, devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti dal regolamento di attuazione della L.R.T. 23 marzo 2000 n. 42 con le successive modifiche ed integrazioni.
2. L'intervento è soggetto a piano attuativo convenzionato. La convenzione dovrà prevedere principalmente:

a) L'obbligo della gestione unitaria in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti;
b) Obbligo del mantenimento della destinazione turistico ricettiva alberghiera e impossibilità del mutamento della destinazione d'uso;

Sono altresì vincolanti i seguenti criteri:

g) Localizzativi e plani- volumetrici: collocazione dei nuovi fabbricati seguendo l'andamento naturale delle curve di livello e in modo che i nuovi accessi non costituiscano alcun alla viabilità carrabile;
h) tipo-morfologici: fabbricati al massimo di due piani oltre piano seminterrato, coperti a falde, intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini.

Art. 27.15 La Serra : strada vicinale della chiusa

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 27.16 La serra : strada vicinale prodotto

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 27.16 A La serra : strada vicinale prodotto

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto convenzionato finalizzato alla realizzazione e cessione di un'area da destinare a parcheggio lungo la strada esistente, come indicato nelle tavole del R.U., a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.

Art. 27.17 La serra Strada vicinale del prodotto

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 27.18 La Serra Strada vicinale del prodotto

1. Le norme ammettono la realizzazione di due fabbricati per n. 2 alloggi a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 340 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 27.19 Montelaterone: Ampliamento dell'Area Commerciale ed Espositiva
Abrogato

Art. 27.19 A - Montelaterone: Ampliamento dell' Area Commerciale ed Espositiva

1. Intervento di completamento. Le norme ammettono l'ampliamento dell'area esistente a destinazione commerciale ed espositiva, con preferenza per prodotti provenienti dal comprensorio Amiatino. Sono ammesse anche attività svolte direttamente, limitatamente a quelle forme di artigianato-artistico, commerciali, di ristorazione, sport, tempo libero e direzionale senza ausilio di attrezzature meccaniche e tecnologie moderne, come ferro battuto, intarsio del legno, vetro artistico, ceramica, lavorazione della pietra. Il fabbricato potrà avere altresì una destinazione commerciale e/o espositiva o di artigianato artistico, ristorazione, sport e tempo libero, per una S.U.L. massima di 95,00 mq.
2. Non sono consentite esposizioni e superfici di vendita per concessionarie e attrezzature per la grande e media distribuzione. L'intervento è diretto.
3. Sono esclusi interventi edificatori nella porzione del comparto eventualmente interessata da area PFE.
4. Criteri tipo-morfologici vincolanti:
Il nuovo fabbricato dovrà essere complementare alla limitrofa area commerciale espositiva di recente realizzazione e pertanto al fine di un corretto inserimento si prescrive:

a. Forme, materiali, altezze e tipologia conformi all'area commerciale espositiva sopra detta;
b. Collocazione del fabbricato in allineamento, per quanto possibile, con quelli dell'area commerciale espositiva sopra detta;
c. Prevedere l'utilizzo della pubblica viabilità esistente ai fini dell'accessibilità al lotto;
d. Prevedere idoneo studio di insieme (anche attraverso foto inserimenti) che accerti la congruità ambientale ed il corretto inserimento del fabbricato con l'area commerciale espositiva sopra detta.

Art. 27.19 B - Montelaterone: Ampliamento dell'Area Commerciale ed Espositiva

1. Intervento di completamento. Le norme ammettono l'ampliamento dell'area esistente a destinazione commerciale ed espositiva, con preferenza per prodotti provenienti dal comprensorio Amiatino. Sono ammesse anche attività svolte direttamente, limitatamente a quelle forme di artigianato-artistico, commerciali, di ristorazione, sport, tempo libero e direzionale senza ausilio di attrezzature meccaniche e tecnologie moderne, come ferro battuto, intarsio del legno, vetro artistico, ceramica, lavorazione della pietra. Il fabbricato potrà avere altresì una destinazione commerciale e/o espositiva o di artigianato artistico, ristorazione, sport e tempo libero, per una S.U.L. massima di 95,00 mq.
2. Non sono consentite esposizioni e superfici di vendita per concessionarie e attrezzature per la grande e media distribuzione. L'intervento è diretto.
3. Sono esclusi interventi edificatori nella porzione del comparto eventualmente interessata da area aree boscate.
4. L'intervento può prevedere la realizzazione e cessione gratuita al Comune del parcheggio adiacente al lotto. Solo in tale ipotesi l'intervento sarà diretto convenzionato con spese a carico del richiedente; la eventuale convenzione dovrà prevedere almeno i seguenti contenuti:

a. Realizzazione e successiva cessione gratuita al Comune dell'area destinata a parcheggio pubblico così come individuata nella tavola 2B del R.U. Tale area costituisce standard di cui al D.M. 1444/68;
b. Adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area di parcheggio pubblico e al lotto, secondo le prescrizioni eventualmente impartite da Amministrazione Provinciale e Polizia Municipale;
c. Stipula da parte dei lottizzanti di idonea polizza fideiussoria a garanzia dell'intero importo (100%) delle opere necessarie alla realizzazione del parcheggio da cedere gratuitamente al Comune;
d. Scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti al Comune per la realizzazione del fabbricato.

5. Criteri tipo-morfologici vincolanti:
Il nuovo fabbricato dovrà essere complementare alla limitrofa area commerciale espositiva di recente realizzazione e pertanto al fine di un corretto inserimento si prescrive:

a. Forme, materiali, altezze e tipologia conformi all'area commerciale espositiva sopra detta;
b. Collocazione del fabbricato in allineamento, per quanto possibile, con quelli dell'area commerciale espositiva sopra detta;
c. Prevedere l'utilizzo della pubblica viabilità esistente ai fini dell'accessibilità al lotto;
d. Prevedere idoneo studio di insieme (anche attraverso foto inserimenti) che accerti la congruità ambientale ed il corretto inserimento del fabbricato con l'area commerciale espositiva sopra detta.

Art. 27.19 C - Montelaterone: Area industriale/artigianale/commerciale e sosta mezzi pesanti

Intervento di completamento.
1. Al fine di decongestionare le aree di parcheggio e viabilità pubblica del capoluogo e della frazione di Montelaterone, vista la posizione strategica del sito e logisticamente idonea, le norme ammettono la possibilità di realizzazione di un'area industriale/artigianale esclusivamente per attività di autotrasporto da adibire a rimessaggio, sosta di mezzi pesanti, eventuali uffici, servizi e attrezzature necessari (igienico-sanitari, pulizia cisterne, deposito carburante ecc.).
2. Al fine di creare un continuum tipologico dell'area, le strutture dovranno essere realizzate con utilizzo di materiali, criteri e forme simili a quelli utilizzati nell'area commerciale espositiva fronte stante di recente realizzazione.
3. Nel rispetto del dimensionamento del vigente Piano Strutturale sono ammesse strutture per complessivi mq. 505,00 di S.U.L.
4. L'intervento è diretto convenzionato; la convenzione, a cura del Comune e a spese del richidente dovrà contenere almeno le seguenti obbligazioni a carico degli stessi:

a. Realizzazione e successiva cessione gratuita al Comune di un'area da destinare a parcheggio pubblico per la sosta di mezzi pesanti per una superficie complessiva minima adibita allo stallo pari a 250,00 mq. Tale area costituisce standard di cui al D.M. 1444/68;
b. Adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area di parcheggio pubblico e al lotto, secondo le prescrizioni eventualmente impartite da Amministrazione Provinciale e Polizia Municipale;
c. Stipula da parte dei lottizzanti di idonea polizza fideiussoria a garanzia dell'intero importo (100%) delle opere di urbanizzazione da realizzare e cedere gratuitamente al Comune;
d. Scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti al Comune per la realizzazione delle strutture.

5. Criteri tipo-morfologici vincolanti:

a. Materiali e forme simili a quelle esistenti nell'area commerciale espositiva di recente realizzazione: legno lamellare, forme regolari, copertura a falde;
b. Fabbricato costituito da un unico livello (un unico piano fuori terra) di altezza non superiore a 6,00 m.
c. Collocazione delle strutture in allineamento, per quanto possibile, con quelle dell'adiacente stazione carburanti;
d. Limitare le intersezioni viarie derivanti dalla lottizzazione con la strada provinciale;
e. Il piazzale privato del lotto, da utilizzare eventualmente per la sosta privata dei mezzi, dovrà essere collocato sul retro della costruenda struttura, in modo che la stessa costituisca schermatura del piazzale rispetto alla viabilità principale esistente (strada provinciale).

Art. 27.19 D - Montelaterone: Ampliamento dell'Area Commerciale ed Espositiva

1. Intervento di completamento. Le norme ammettono l'ampliamento dell'area esistente a destinazione commerciale ed espositiva, con preferenza per prodotti provenienti dal comprensorio Amiatino. Sono ammesse anche attività svolte direttamente, limitatamente a quelle forme di artigianato-artistico, commerciali, di ristorazione, sport, tempo libero e direzionale senza ausilio di attrezzature meccaniche e tecnologie moderne, come ferro battuto, intarsio del legno, vetro artistico, ceramica, lavorazione della pietra. Il fabbricato potrà avere altresì una destinazione commerciale e/o espositiva o di artigianato artistico, ristorazione, sport e tempo libero, per una S.U.L. massima di 95,00 mq.
2. Non sono consentite esposizioni e superfici di vendita per concessionarie e attrezzature per la grande e media distribuzione. L'intervento è diretto.
3. Criteri tipo-morfologici vincolanti:
Il nuovo fabbricato dovrà essere complementare alla limitrofa area commerciale espositiva di recente realizzazione e pertanto al fine di un corretto inserimento si prescrive:

a. Forme, materiali, altezze e tipologia conformi all'area commerciale espositiva sopra detta;
b. Prevedere l'utilizzo della pubblica viabilità esistente ai fini dell'accessibilità al lotto;
c. Prevedere idoneo studio di insieme (anche attraverso foto inserimenti) che accerti la congruità ambientale ed il corretto inserimento del fabbricato con l'area commerciale espositiva sopra detta.

Art. 27.20 Montelaterone: nuova struttura turistico ricettiva

1. Le norme ammettono la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera per un numero massimo di 52 posti letto per una superficie utile lorda massima complessiva di 1300 mq.
Oltre tale superficie è ammessa la realizzazione di un esercizio pubblico con funzioni di bar/ristorante con sala polivalente per complessivi 200 mq di superfcie utile lorda.
Tale struttura ricettiva, dovrà garantire la gestione unitaria, l' apertura al pubblico, e dovrà essere realizzata in più stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.
L'intervento potrà prevedere anche la possibilità di alloggiamento in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.
2. L'intervento è soggetto a piano attuativo convenzionato. La convenzione dovrà prevedere principalmente:

a) L'obbligo della gestione unitaria in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti e l'apertura al pubblico della stessa;
b) Obbligo di non frazionare e vendere separatamente la struttura turistico ricettiva;
c) Obbligo del mantenimento della destinazione turistico ricettiva e impossibilità del mutamento della destinazione d'uso.

3. Sono altresì vincolanti i seguenti criteri:

i) Localizzativi e plani- volumetrici: collocazione deIi nuovoi fabbricatoi seguendo l'andamento naturale delle curve di livello, collocatio in forma aggregata, concentrata e compatta secondo la tipologia costruttiva tipica del luogo, al fine, tra l'altro di limitare quanto più possibile la realizzazione di nuova viabilità.
j) tipo-morfologici: fabbricato con altezza massima di due piani oltre piano seminterrato, coperto a falde, intonacato o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini.

Art. 27.21 Montelaterone: strada comunale di Montelaterone

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 27.22 Montelaterone: via delle fornaci e via della croce

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 3 alloggi a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 510 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. La nuova edificazione dei fabbricati è subordinata alla realizzazione e cessione gratuita all'amministrazione comunale, a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, del parcheggio antistante individuato nella tavola del Regolamento Urbanistico. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà indicare, a cura dell'amministrazione comunale e a spese del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione e cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico.

Art. 28 Salaiola

1. La frazione di Salaiola è fra le più decentrate e al tempo stesso più conservate del comune. Per le sue caratteristiche si presenta con caratteri montani molto accentuati. Questo centro, sorto in periodo lorenese come insediamento reso stabile dalle riforme fondiarie si sviluppa attorno alla fattoria medicea di Roveta. Il Piano prevede per la zona la possibilità di recupero ai fini turistico-ricettivi degli immobili attorno alla fattoria di Roveta, considerata una emergenza storica da recuperare e conservare.
2. Per la frazione si prevedono modesti interventi residenziali per rispondere in parte alle poche richieste di giovani coppie e per il resto ad una sensibile domanda per residenze turistiche stagionali, domanda che ha già esaurito la disponibilità di alloggi vuoti esistenti.
Accanto a questi si prevede una zona per attrezzature ricreative e per il tempo libero, con possibilità di strutture per il ristoro e per una modesta ricettività turistica. Tale struttura potrà costituire un punto di riferimento per la stessa fattoria di Roveta e per le strutture agrituristiche che potranno sorgere nella campagna che fu di Davide Lazzeretti, lungo le pendici del M. Labro e della Aquilaia.
3. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.
Ex Art. 28.1 - Salaiola
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio" ;
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Ex Art. 28.2 - Salaiola
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 28.3 Salaiola - abrogato

Art. 28.4 Salaiola - Abrogato

Art. 28.5 Salaiola

1. E' ammessa la realizzazione di un edificio monofamiliare di 150 mq di superficie utile lorda (s.u.l). mediante intervento diretto. Particolare cura dovrà porsi nell'uso di materiali e tecnologie tradizionali, nel realizzare coperture a 2 falde con colmo costante e nel limitare l'uso di balconi a sbalzo.
Tale intervento dovrà prevedere la demolizione di tutte le strutture agricole e non, di carattere stabile o precario, esistenti sul lotto.

Art. 28.6 Salaiola

1. E' ammessa la realizzazione di un edificio bifamiliare di 130 mq di superficie utile lorda (s.u.l). mediante intervento diretto Particolare cura dovrà porsi nell'uso di materiali e tecnologie tradizionali, nel realizzare coperture a 2 falde con colmo costante e nel limitare l'uso di balconi a sbalzo.

Art. 29 Macchie

1.La frazione delle Macchie, comprendente i Pastorelli e Poggio Marco presenta limitate possibilità di espansione. Il livello di attuazione del PRG, che ha visto esauriti tutti i lotti previsti, dimostra un interesse che non è per i nuclei o per immigrazione ma per rinnovo della abitazione attuato dagli stessi residenti. Tale fenomeno è dovuto essenzialmente alle caratteristiche di estrema povertà dei tipi edilizi storici, sorti in periodo precedente alla riforma leopoldina e consolidatesi nel periodo giurisdavidico , fasi entrambe di estrema povertà economica.
2.Al fine di offrire una corretta risposta a tale esigenza, si prevede una modesta espansione.
Una vasta area centrale, con castagneto da frutto, viene indicata come parco urbano pubblico , al fine della costituzione di un centro di incontro e di sbocco anche per le residenze storiche che sono divenute nel tempo del tipo turistico stagionali.

Art. 29.1 Macchie
1. E' un lotto di nuova edificazione che prevede mediante intervento diretto, la realizzazione di un fabbricato a 2 piani monofamiliare con 150 mq di superficie utile lorda (s.u.l). destinato a civile abitazione/residenziale, oltre la possibilità di realizzare ulteriori 60 mq di s.u.l. per rimessa attrezzi e auto. Le coperture devono avere 2 falde con colmo e gronda costante.

Art. 29.2 Macchie

2. E' un lotto di nuova edificazione che prevede mediante intervento diretto, la realizzazione di un fabbricato a 2 piani monofamiliare con 150 mq di superficie utile lorda (s.u.l). destinato a civile abitazione/residenziale, oltre la possibilità di realizzare ulteriori 60 mq di s.u.l. per rimessa attrezzi e auto. Le coperture devono avere 2 falde con colmo e gronda costante.

Art. 30 Zancona

1. La frazione, analizzando lo stato d'attuazione delle previsioni, non presenta particolare interesse residenziale o turistico. Per questo fatto si ridimensionano le possibilità di nuovi insediamenti per alcuni dei quali, considerata la vicinanza al centro Capoluogo e la viabilità, si prevede una particolare tipologia adatta alla residenza di chi svolge piccole attività artigianali che necessitano di una rimessa più ampia.
2. Per questa frazione si prevede una vasta zona centrale destinata a verde pubblico e, al fine di migliorarne la vivibilità, si prevede la possibilità di recupero di una antica struttura, già con destinazione per attività ricreativa.

Art. 30.1- Zancona

1. Si prevede la possibilità di realizzare 2 edifici residenziali, con superfici artigianali o commerciali con un piano terra adibito, in parte, o a rimessa o allo svolgimento dell'attività, ed un primo piano residenziale. Per ogni edificio è previsto un alloggio con 100 mq di superficie utile lorda (s.u.l). e la possibilità di realizzare fino a 200 mq di s.u.l. da destinarsi alle attività. Devono essere rispettati gli ingombri massimi previsti nelle planimetrie.

Art. 30.2- Zancona

1. Si prevede la possibilità di realizzare 2 edifici con caratteristiche simili a quanto previsto dall'art. 30.1 con 116 mq di superficie utile lorda (s.u.l). residenziali per ognuno e 300 mq di s.u.l. per le attività.

Art. 30.3 Zancona

1. E' un comparto ove è ammesso la realizzazione di 2 edifici monofamiliari con 166 mq di superficie utile lorda (s.u.l). ciascuno.
EX Art. 30.4 - Zancona: l' isola ecologica
(Abrogato)

Art. 30.5 Zancona: strada comunale

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 166 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 30.6 Zancona: strada vicinale

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 166 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 30.7 Zancona

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà stabilire le modalità di realizzazione e cessione del parcheggio pubblico, da realizzare prospiciente la viabilità pubblica (via del torrente) a confine con la chiesa.

Art. 30.8 Zancona

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 130 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà stabilire le modalità di realizzazione e cessione del parcheggio pubblico, da realizzare prospiciente la viabilità pubblica.

Art. 31 Stribugliano

1. La frazione più decentrata del Comune, si affaccia direttamente sulla pianura grossetana. Centro storico mantenutosi come centro agricolo attorno al feudo mediceo dei marchesi La Greca, per la sua autonomia e per effetto della riforma agraria; ha avuto un modesto sviluppo nel corso del secolo, che ha comunque visto più che raddoppiare la superficie urbana.
2. L'espansione è planimetricamente ordinata e si sviluppa su tre strade parallele, lungo il costone che si dirige verso Castiglioncello.
L'ultima strada, a valle, ha dimensioni e caratteristiche ridotte rispetto al fabbisogno e la si può considerare alla stregua di un percorso pedonale.
3. Per le nuove espansioni si prevede la riduzione della lottizzazione di precedente previsione, con il mantenimento della porzione ove i lavori furono iniziati. I fabbricati e le strade interne ripetono lo schema urbanistico di inizio secolo solo parzialmente compromesso nelle zone esterne.
5. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.

Art. 31.1 Stribugliano

1. Sono lotti che prevedono globalmente la realizzazione di n° 2 fabbricati con tipologia trifamiliare a due piani per complessivi 666 mq di superficie utile lorda (s.u.l).
2. Le tipologie devono essere con coperture a 2 falde, con l'asse disposto parallelamente alla strada, debbono impiegarsi materiali tradizionali almeno per coperture, fronti e infissi.
L'intervento è diretto convenzionato alloggi n° 6.

Art. 31.2 Stribugliano

1. E' un lotto per n° 3 fabbricati bifamiliari a 2 piani con caratteristiche simili all'art. precedente, per complessivi 766 mq di superficie utile lorda (s.u.l). e n° 6 alloggi.

Art. 31.3 Stribugliano: l'Area del Caseificio

1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 31.4 Stribugliano: l'area di degrado

1. Tali zone, individuate nella cartografica di Piano, hanno carattere preminentemente agricolo, e per la loro particolare posizione, costituiscono un "intorno" ai centri storici o ad aree di particolare pregio ambientale da salvaguardare e proteggere da ulteriori utilizzazioni e/o trasformazioni nocive.
2. In tali aree sono vietate ulteriori nuove costruzioni e sono ammessi mediante la presentazione di un progetto unitario d'insieme interventi di recupero dei manufatti legittimamente realizzati.

Art. 31.5 Stribugliano: Nuova Area artigianale

1. Trattasi di un comparto artigianale commerciale, nel quale potrà essere previsto lo spostamento delle attività artigianali presenti all'interno della zona residenziale.
2. L'attuazione di tale intervento può essere mediante P.I.P o accordo di programma o P.d.L.
3. Il comparto potrà essere edificato con un rapporto di copertura pari al 30%. Nel rispetto dell'art. 39 lettera A delle N.T.A. di P.S. l'area per strutture artigianali è destinata a laboratori o impianti per attività artigianali in genere per una superficie utile lorda (s.u.l) complessiva max di 1.500 mq. Nell'area individuata sono ammesse anche attività produttive, sportive e per il tempo libero.
Sono ammesse altresì destinazioni di attività commerciale ed espositiva. I lotti devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: K = 30%; H = 5,00 ml; distanza minima dalle strade non inferiore a 8 ml e distanza dai confini non inferiore a 5 ml. E' confermata la definizione di area minima dei lotti pari a 500 mq e la possibilità di realizzare una unica abitazione per ogni lotto individuato, da destinare al custode o al proprietario dell'area. Il completamento degli interventi dovrà rispettare comunque gli indici e gli standard previsti dal D.M. 1444/68 fermo restando che permane l'obbligo di prevedere, per tutta l'area, una riqualificazione ambientale con impianto di filari di piante ad alto fusto e di verde all'interno di lotti. Il rilascio delle singole concessioni edilizie sui lotti residui dovrà prevedere tale adeguamento ambientale.

Art. 31.6 Stribugliano: Area artigianale esistente

1. E' un area artigianale ove si prevede l'ampliamento della struttura esistente nel rispetto dell'art. 39 lettera A delle N.T.A. di P.S. per strutture artigianali per una superficie utile lorda (s.u.l), complessiva max di 500 mq.

Art. 31.7 Stribugliano: Località Focaioni

1. Nelle località denominate il "Molino" e "Podere Focaioni" individuate nella Tavola n.3c del Piano Strutturale, è ammesso l'insediamento di attività turistico-ricettiva e/o assistenzialistica e attività sportiva e/o riabilitativa.
2. Nelle località sopra indicate le norme ammettono il recupero delle volumetrie degli edifici esistenti oltre la realizzazione di nuovi fabbricati fino a un numero massimo di 300 posti letto oltre agli spazi destinati alle attività collettive o di supporto. Le destinazioni delle volumetrie devono essere finalizzate esclusivamente alle destinazioni d'uso turistico-ricettiva e/o assistenzialistica e attività sportiva e/o riabilitativa. L'intervento è soggetto a piano attuativo.
3. L'edificazione degli edifici di nuova realizzazione dovranno rispettare i seguenti criteri insediativi:

a) Tipologia simile a quella dei poderi esistenti nei sistemi R8 e R9, quindi con numero dei piani massimo pari a 2 oltre il piano seminterrato, uso di pietra per i paramenti esterni e legname per le coperture e i solai;
b) Forma dell'insediamento conchiusa concentrata e compatta con il minore impegno si suolo;
c) Modesta modifica della viabilità esistente di accesso e della distribuzione interna;
d) Mantenimento delle aree esterne a verde naturale attrezzato con impianto di specie autoctone, possibilità di attrezzare le aree di sosta con elementi di arredo secondo le tipologie in uso nell'Amiata.
e) Eventuale realizzazione di muri di contenimento o recinzioni in pietra locale o se anche in cemento armato con l'obbligo del rivestimento in pietra locale.
f) La nuova edificazione dovrà essere realizzata nell'area del Podere Focaioni prevedendo nell'area Casa dei Molini solo l'intervento di ristrutturazione dell'edificio esistente;
g) Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. non potrà comunque essere consentita nuova edificazione residenziale al di fuori del territorio urbanizzato;
h) Le previsioni incluse nel podere Focaioni ricadono parzialmente in area ricompresa all'interno di un SIC/ZPS. Poiché l'intervento ricade tra quelli oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della Legge Regionale 10/2010 le valutazioni di incidenza e gli studi indicati nel parere del Settore Tutela della Natura e del Mare e della Provincia di Grosseto dovranno essere svolti all'interno di tale procedura;
i) Gli interventi di nuova edificazione previsti dovranno essere ricompresi al di fuori delle aree boscate oggetto di vincolo;
j) Gli interventi dovranno essere coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, non modificando i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico e identitario presente. Le aree destinate a parcheggio non dovranno comportare un aumento dell'impermeabilizzazione del suolo. In ogni caso, ogni intervento previsto non dovrà alterare negativamente la qualità percettiva dei luoghi, limitando al massimo gli impatti indiretti sul bosco dovuti alle opere di rimodellamento e infrastrutturazione e all'aumento di carico antropico

4. La realizzazione dell'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione che preveda:

a) L'obbligo della gestione unitaria e il permanere delle destinazione d'uso da apporre come vincolo in convenzione da trascrivere ai Pubblici Registri Immobiliari;
b) La possibilità di stipula di convenzioni per l'accesso alle strutture a costi agevolati per gli Enti Comunali e Statali o Associazioni che svolgano attività riabilitative o di interesse pubblico;
c) La dimostrazione della fornitura di acqua potabile e smaltimento dei reflui in merito alle funzioni dell'insediamento e a tutti gli altri usi, dovrà essere garantita la completa autonomia della fornitura idrica e dello smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
d) L'attività turistico ricettiva con tipologia di albergo o Residenza turistica Alberghiera (R.T.A.) con divieto di vendita frazionata e l'obbligo di accatastamento in categoria D.

5. Il recupero del fabbricato denominato "il Molino" potrà avvenire con intervento diretto convenzionato nel pieno rispetto delle condizioni di cui al comma 2, comma 3 e comma 4 precedenti e fino ad un massimo di 40 posti letto. Si precisa che il numero dei posti letto ottenuti dal recupero del fabbricato denominato il Molino dovranno essere sottratti dalla dotazione massima di 300 posti letto indicata al comma 2.

Art. 32 Case Orifile - Fornaci

1. La frazione è, di tutto il versante NORD-OVEST, sopra il torrente Lente, la più interessante dal punto di vista residenziale, per i facili collegamenti stradali, per la morfologia e l'esposizione climatica, per la vicinanza sia ad Arcidosso che Casteldelpiano.
2. Una modesta previsione di espasione, consente la salvaguardia di luoghi, come le Fornaci e S. Processo, ancora integri, e la possibilità di mantenere in vita un versante che ha visto mantenuta costante la sua validità residenziale, quasi per nulla compromesso da fenomeni turistici e per seconde case.
3. Si precisa che, per facilitare la lettura della norma è stato mantenuto l'articolato originario, semplicemente annoverando l'abrogazione dell'articolo. Sul fabbricato o sul comparto realizzato in forza della precedente pianificazione urbanistica sono ammessi gli interventi del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie individuate dalla disciplina dei comparti omogenei. e/o dalle categorie di intervento edilizio rappresentate nelle presenti norme e dalle colorazioni della Tavola.
EX Art. 32.1 - Le Fornaci
1. Alle aree e agli immobili che risultano già attuati alla data di adozione delle presenti norme, dopo il loro completamento, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme riferita al patrimonio edilizio esistente con possibilità di effettuare per i fabbricati completati interventi fino alla Ristrutturazione edilizia D1.
Eventuali sottocategorie di intervento superiori quali la sottocategoria D2 e la sottocategoria D3, sono ammesse esclusivamente se previste ed individuate mediante le colorazioni specifiche della tavola del Regolamento Urbanistico o se previste dale eventuali specifiche schede di intervento.
2. In merito agli eventuali spazi esterni agli imobili già realizzati, cioè eventuali aree di parcheggio, di verde pubblico, di verde privato, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, o soggette a rchio idraulico e idrogeologico, aree e fasce di rispetto, si deve fare riferimento alla seguente disciplina:

- all'art. 6 "Aree di parcheggio";
- all'art. 7 "aree a verde pubblico";
- all'art. 8 "aree a verde privato;
- all'art.10 "Aree a vincolo Idrogeologico,
- all'art. 11 "Aree a rischio idraulico e idrogeologico"

Art. 32.2 Le Fornaci

1. E' prevista la realizzazione di un fabbricato con tipologia bifamiliari per 233 mq superficie utile lorda (s.u.l). a 2 piani senza piano interrato. L'intervento è diretto. N° 2 alloggi.

Art. 32.3 Fornaci/Corniolo: in prossimità della strada vicinale la croce

1. Le norme ammettono la realizzazione di un massimo di n. 16 alloggi a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di mq 1900 mediante presentazione di un piano attuativo (piano di lottizzazione) che preveda l'obbligo della realizzazione della strada di collegamento fra la strada vicinale Corniolo e la strada vicinale delle fornaci. Le nuove edificazioni dovranno attestarsi in prossimità della nuova viabilità di progetto, al fine di limitare il nuovo impegno di suolo.
3. Sono vincolanti i seguenti criteri:

a) Localizzativi e plani- volumetrici: collocazione dei nuovi fabbricati seguendo l'andamento naturale delle curve di livello. Collocazione degli stessi in prossimità della nuova viabilità che dovrà essere realizzata a seguito di convenzionamento. Limitare le interzezioni viarie derivanti dalle nuove collocazioni dei fabbricati, con la nuova infrastruttura primaria, in modo che possa essere garantita la fluidità viaria, fra la strada vicinale dei Cappuccini e la strada Comunale delle Fornaci. La nuova strada dovrà essere a doppio senso di circolazione, dotata di apposita illuminazione e marciapiedi laterali secondo la tipologia tradizionale. Gli standard di parcheggio posizionati lungo la nuova viabilità di progetto, il verde pubblico oltre all'impianto di nuove essenze autoctone (castagno ecc), dovrà essere attrezzato con idoneo arredo urbano (tavoli, panchine ecc.) secondo le tipologie del luogo ubicato in modo tale da poter godere della vista panoramica del centro storico di Arcidosso capoluogo.
b) tipo-morfologici: fabbricati con altezza massima di due piani oltre piano seminterrato, coperti a falde, intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini.

Art. 32.3 A - Fornaci/Corniolo

1. Le norme ammettono la realizzazione di n. 4 alloggi a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di mq 480 con possibilità di realizzare un ulteriore fabbricato di s.u.l 200 mq da destinare ad esercizio pubblico/attività commerciale di vicinato. L'intervento è subordinato alla presentazione di un piano attuativo (piano di lottizzazione) che preveda l'obbligo della realizzazione e cessione del parcheggio prospiciente la viabilità pubblica nonché della realizzazione della viabilità individuata nella tavola del R.U. di collegamento fra la strada comunale delle Fornaci e la strada denominata della Croce.

Art. 32.4 Il Corniolo

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 32.5 Il Corniolo

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 32.6 Case D'Orifile

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 32.7 Case D'Orifile

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 32.8 Case D'Orifile: La Palazzina

1. Le norme ammettono la realizzazione di un fabbricato per n. 1 alloggio a destinazione residenziale della superficie utile lorda massima di 170 mq, altezza massima del fabbricato metri 6,00. L'intervento è diretto.

Art. 33 L'Aiole

1. L'Aiole costituisce un nodo stradale importante per il comprensorio per l'innesto della statale n° 323 sull'anello che dal Monte Amiata collega tutti i capoluoghi di Comune e per l'inizio di una delle strade che congiunge tale anello alla vetta della montagna.
2. Su tale nodo, luogo che gode di una esposizione favorevole e di un paesaggio ricco di verde per la presenza di castagneti da frutto e cedui e per la vista sul contesto agricolo pastorale del M. Labro, sono sorte nel tempo importanti attrezzature alberghiere e ricreative.
Tale area è interessata dal polo termale della ACQUA FORTE e dalle sorgenti idriche dell'ONTANI.
Di grande interesse può essere inoltre lo sfruttamento, ai fini della balneazione termale, delle acque sulfuree presenti nel sottosuolo.
3. Il Regolamento Urbanistico, individua in questo contesto, un luogo ad alta vocazione per strutture turistico-ricettive, per il tempo libero e per il termalismo.
4. Tale previsione, si attua mediante Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione con estensione per tutta l'area perimetrata, all'interno della quale saranno di norma confermate le destinazioni in atto.

Art. 33.1- Area del Cantiere Provinciale - (Ex area mineraria)

1. Le norme ammettono la realizzazione degli interventi necessari al funzionamento delle attività di protezione civile e cantieristiche della Provincia di Grosseto. Sono ammesse altresì strutture polivalenti per lo sport e tempo libero con priorità di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto dei parametri urbanistici di seguito individuati.
2. Per la realizzazione di tali nuovi interventi e per gli edifici di interesse pubblico sono stabiliti il rispetto dei seguenti parametri urbanistici : if = 3 mc/mq, K = 50%, hm = 7 m.

Art. 33.2 Strada delle Bagnore

1. E' ammessa la possibilità di riutilizzo dei volumi esistenti, destinati ad usi agricoli o artigianali, per attività turistico ricettive di tipo alberghiero. E' ammessa altresì l'ampliamento della volumetria esistente per la realizzazione di un albergo per numero massimo di 25 posti letto con gestione unitaria.

Art. 33.3 Podere del Termine, La cantoniera, il Seccatoio delle Aiole.

1. Nell'area sono localizzate due residenze non agricole: Podere del Termine e il Seccatoio delle Aiole, per le quali vengono previsti interventi di ristrutturazione edilizia D2. Senza alterazione della tipologia e con impiego degli stessi materiali, può essere consentito un incremento volumetrico del 20% del fabbricato interessato.
2. Il Podere del Termine, può realizzare, in luogo dell'ampliamento del 20%, il recupero della vecchia cisterna, fino al conseguimento di mc. 400, in parte seminterrati ed in parte al piano terra.
3. La cantoniera può essere adibita a locali per la Protezione Civile.

Art. 33.4 A - Aiole: le attività alberghiere al Bivio delle Aiole

1. In queste aree è consentito la realizzazione di strutture turistico ricettive alberghiere, di ristoro e svago nonché delle relative strutture di servizio finalizzati all'ampliamento degli attuali posti letto per ulteriori numero massimo di 250 posti letto.
2. Si ammette la realizzazione di strutture per il tempo libero e per gli sports, quali campi da tennis, di calcetto, di bocce e piscine. Tali strutture potranno essere anche coperte con l'ausilio di strutture lamellari eventualmente smontabili nel periodo estivo.
3. Gli interventi sono subordinati ai seguenti adempimenti:

a) alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo ove venga riportato principalmente :l'obbligo della gestione unitaria della struttura e la immodificabilità della destinazione d'uso approvata;
b) al rispetto delle volumetrie secondo i parametri dell'articolo 16 del presente regolamento;
c) la disposizione degli ampliamenti volumetrici o delle nuove strutture secondo forme concentrate, compatte e conchiuse.
d) Dimostrazione del pieno rispetto delle condizioni di fattibilità geologica contenute nella Parte II del presente Regolamento.

4. Altresì, la convenzione, nel caso l'intervento edilizio intervenga in ambiti con presenza di vegetazione di interesse forestale, dovrà prevedere specifiche norme di tutela della stessa, nello spirito di quanto precisato all'art. 88 delle presenti norme.
5. All'interno del comparto è ammessa la possibilità di realizzare un impianto a biomasse nel rispetto delle disposizioni riportate all'art 12 bis delle presenti norme.
3. Sono vincolanti i seguenti criteri:

a) Localizzativi e plani- volumetrici: Intervento di ampliamento dell'esistente e le nuove strutture ricettive devono essere collocate utilizzando prioritariamente il sistema infrastrutturale esistente, limitando la realizzazione di nuova viabilità. Le nuove collocazioni, dovranno rispettare le piantumazioni e l'assetto vegetazionale esistente . Anche la nuova collocazione degli impianti sportivi coperti o meno (campi da tennis, calcetto, bocce , piscine, ect) dovranno utilizzare le aree già servite dalla viabilità interna e dovranno dimostrare il pieno rispetto della vegetazione e alberature esistenti limitando al minimo indispensabile la modifica dell'assetto vegetazionale esistente.
b) tipo-morfologici: i fabbricati, nuovi o in ampliamento, dovranno uniformarsi alle tipologie esistenti nell'ambito individuato. Pertanto dovranno essere coperti a falde, intonacati o a faccia vista con uso di tecniche e materiali riferiti alla tradizione dei luoghi amiatini.

Art. 33.4 B - Fabbricati al Bivio delle Aiole

1. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al mutamento della destinazione d'uso in civile abitazione su tutti i fabbricati esistenti.

Art. 33.4 C - Fabbricati al Bivio delle Aiole.

1. Per i fabbricati esistenti attualmente destinati a recidence è ammessa, a parità del numero dei posti letto attualmente esistenti, di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla possibilità di convertire i fabbricati in Case alloggio Vacanze nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. 42/00 e s.m.i e relativo regolamento di attuazione.

Art. 33.5. Aiole: le attività alberghiere e turistico ricettive inizio strada delle Bagnore

1.In queste aree è consentito la realizzazione di strutture turistico ricettive alberghiere, di ristoro e svago nonché delle relative strutture di servizio nel rispetto degli indici seguenti: If = 0,50 mc/mq; K = 30%; H = ml. 10; Ds = 5.00 ml; Dc = 5.00 ml, finalizzati all'ampliamento degli attuali posti letto per ulteriori 120.
2.Si ammette la realizzazione di strutture per il tempo libero e per gli sports, quali campi da tennis, di calcetto, di bocce e piscine. Tali strutture potranno essere anche coperte con l'ausilio di strutture lamellari eventualmente smontabili nel periodo estivo.
3.Gli interventi sono subordinati ai seguenti adempimenti:

d) alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo ove venga riportato principalmente: l'obbligo della gestione unitaria della struttura e la immodificabilità della destinazione d'uso approvata;
e) al rispetto delle volumetrie secondo i parametri dell'articolo 16 del presente regolamento;
f) la disposizione degli ampliamenti volumetrici o delle nuove strutture secondo forme concentrate, compatte e conchiuse.

4. Nella collocazione degli interventi, al fine di minimizzare gli impatti sul bosco, dovranno essere utilizzate in via prioritari le radure e/o le aree a bassa densità vegetativa.

Art. 33.6 Area Ontani - Abrogato

Art. 33.7 Aiole: Area per impianti Tecnologici

1. In quest'area è presente un distributore dei carburanti, un area di deposito di materiali elettrici in possesso all'Enel ed un fabbricato di civile abitazione con annessi fondi artigianali.
2. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia D2 per il fabbricato di civile abitazione. Si ammette l'adeguamento degli impianti per la distribuzione dei carburanti secondo gli indici K = 50%; if = 3. 00 mc/mq.

Art. 33.8 A - Aiole: Area in prossimità della casa San Michele - Abrogato

Art. 33.8 B - Aiole: Area per attività equestri - Abrogato

Art. 33.9. Aiole: Area per industrie di acque minerali

1. Il regolamento Urbanistico conferma il progetto adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 09/10/2000.
2. Sono aree destinate alla costruzione di impianti necessari alla captazione trattamento e commercializzazione di acque minerali.
3. E' ammessa l'utilizzazione di volumi a scopo residenziale unicamente per l'alloggio del custode o del proprietario.
4. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di un piano particolareggiato nel rispetto dei parametri K = 60%; H = ml 8.00; Dc = 10 m; Ds = 8.00 ml. Dovranno essere previste le aree per gli standard secondo le disposizione di cui al D.M. 1444/68.

Art. 33.10. Aiole: Area per centrale a Biomasse

1. Con riferimento a quanto già precisato nell'art.12 bis delle presenti norme, è ammessa la realizzazione nell'area individuata e perimetrata dalla tavola di riferimento del Ragolamento Urbanistico di una centrale a Biomasse.
1. Per tale impianto, permane il divieto di utilizzo di materiali esogeni, equiparando a tutti gli effetti gli impianti in questione agli impianti F.E.N.R.;
2. Al fine del mantenimento del presidio territoriale e sussistenza del tessuto socioproduttivo rurale, l'impianto dovrà sfruttare materie prime prodotte solo in loco, ove possibile in forma consociata e secondo la definizione e il dimensionamento della filiera corta.
3. Il progetto di realizzazione dell'intervento dovrà dimostrare:

a) la verifica del bilancio delle risorse idriche (acqua, paesaggio, ecc.);
b) la verifica sulla rotazioni colturali;
c) utilizzo delle produzioni proprie,
d) la valutazione dettagliata dell'impatto sul paesaggio;
e) la valutazione dell'impatto sulla vocazione turistica del territorio;
f) l'opportunità da un punto di vista energetico,
g) accorgimenti atti a minimizzare gli impatti.

5. L'intervento è diretto convenzionato. La convenzione dovrà riportare l'obbligo del mantenimento e della gestione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni del comma precedente.

Art. 33.11. Aiole: Area attrezzata per la sosta

1. L' area di sosta, in attuazione della Legge Regionale Toscana 42/00 con le successive modifiche ed integrazioni, è una struttura ricettiva, a gestione unitaria, aperta al pubblico, che deve possedere almeno un minimo di cinque, fino ad un massimo di cinquanta piazzole.
Tale area è destinata alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.
Per tale area, così come individuata e perimetrata nella tavola di riferimento del Regolamento Urbanistico, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie per la sosta dei camper/roulette, l'erogazione di acqua, energia elettrica e allacci a pubblica fognatura o sistema di depurazione, potranno essere previsti servizi centralizzati e attrezzature ricreative e per il tempo libero con un volume massimo di mc. 4 per piazzola.
E' esclusa, nell'area individuata, la possibilità di inserire attività di bar/esercizio pubblico/ ristorazione.
2. L'intervento è soggetto a piano attuativo convenzionato. La convenzione dovrà prevedere principalmente:

d) obbligo della gestione unitaria in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti e l'apertura al pubblico delle piazzole individuate dal progetto esecutivo;
e) Obbligo di non frazionare e vendere separatamente le singole piazzole;
f) Obbligo del mantenimento della struttura ricettiva e impossibilità del mutamento della destinazione d'uso dei manufatti eventualmente realizzati.

Art. 34 Area Merigar - Abrogato

Art. 34 bis - Le nuove Tabelle del dimensionamento previsto dal Regolamento Urbanistico, nuovo Quadro Previsionale Strategico Quinquennale.

1. Le Tabelle seguenti, al fine di verificare il dimensionamento totale con le quantità ammesse dal Piano Strutturale, elencano anche gli interventi precedenti, e cioè:

a) Gli interventi di completamento del precedente PRG compresi quelli di sostituzione edilizia (E1) e ristrutturazione urbanistica (E2), nel dimensionamento massimo riportato al comma 2 del presente articolo;
b) le nuove previsioni del primo Regolamento Urbanistico scomposte in: non attuate, in corso di attuazione; realizzate.

2. Sono riportati nelle tabelle, ai fini del dimensionamento del piano, anche gli interventi previsti nelle schede elaborate per i singoli fabbricati che comportano la formazione di nuovi alloggi a seguito di interventi edilizi di sostituzione o ristrutturazione urbanistica (Tipo E1 o tipo E2). Sono stati computati anche quegli interventi che comunque, pur di categoria inferiore alla E1, comportano la sostituzione completa del fabbricato assimilabile alla nuova costruzione con aumento del numero degli alloggi. Tali interventi, sono dimensionati e sottratti dal numero complessivo previsto dal Piano Strutturale fra quelli del territorio rurale, in quanto riferibili a contesti di cerniera e collegamento fra i nuclei/frazioni abitate e il territorio aperto, indipendentemente dall'appartenenza o meno all'UTOE.

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

ARCIDOSSO CAPOLUOGO (TAB.1)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art. 21.2.4
Non attuato
P.Indipend. Via Lazzeretti Via Roma
Sopraelevazione

2
340

Art. 22.1
Non attuato
Piazza delle Fonti
Riqualificazione
parcheggi

Art. 22.2
realizzato
Via Risorgimento
Nuova Costruz.

16
1333

Art. 22.3
realizzato
Via Giuranna
Nuova Costruz

1
167

Art. 22.4
Non attuato
Strada Bagnoli
Riqualificazione
Parcheggi

1.000

Art.22.5.
In corso di attuazione
Via Bagnoli
Riqualificazione

Art.22.6
Non attuato
Giardini del Tennis
Riqualificazione
ParcheggieVerde Pubblico

300

Art.22.7
Non attuato
Capenti
Nuova costruz.

12
1433

Art.22.8
Non attuato
Corniolo
Nuova costruz.

4400

Art.22.9
Non Attuato
Via Risorgimento
Riqualificazione
Parcheggi

Art.22.10A
Non attuato
Case Panardi
Nuova Costruz.

2
300

Art.22.10B
realizzato
Case Panardi
Nuova Costruz.

2
300

Art.22.11
Non attuato
Area del Depuratore
Nuova Costruz.
Attrezzat.

Art.22.12
Non attuato
Via Giuranna
Nuova Costruz.

4
600

Art.22.13
Non Attuato
Via Giuranna
Nuova Costruz.

4
600

Art.22.14
realizzato
Via San Filippo 1
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia.

Art.22.15
In corso di attuazione
Via San Filippo
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia.

Art.22.16
In corso di attuazione
Via della Torricella
Nuova Costruz.

12
1300

Art.22.17
In corso di attuazione
Area Art.Madonna
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia.

Art.22.17A
In corso di attuazione
Area Art.Madonna
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia.

Art.22.18
Realizzato
Via Circonvallazione
Nuova Costruz.

6
400

TOTALE

61
6773
7300
2500

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

ARCIDOSSO CAPOLUOGO (TAB.2)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.22.19
Non attuato
Cascate D'acqua Alto
Riqualificazione

Art.22.20
Non attuato
Via Torricella
Nuova Costruz.

2
300

Art.22.21A
Non attuato
Poderuccio Vecchio
Nuova Costruz.

23
2500

Art.22.21B
Non attuato
Poderuccio Vecchio
Nuova Costruz.

40
1067

Art.22.22
Non attuato
Capenti
Nuova Costruz.

120

Art.22.23
Non attuato
Parco Rimembranza
Riqualificazione

Art.22.24
Non attuato
Area ex Mattatotio
Riqualificazione
Servizi

Art.22.25
Non attuato
Le Piane Parco dei Castagni
Riqualificazione

1
120

Art.22.26
Non Attuato
Via della Madonna
Riqualificazione

Art.22.27
Non attuato
Area della Frana in Arcidosso
Riqualificazione

Art.22.28
Non attuato
Area del Tennis
Riqualificazione

Art.22.29
attuato
via circonvallazione
Ristrutturazione
Servizi

Art.22.30
attuato
Via Panoramica
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.22.31
Non attuato
Pod. Madonna
Nuova costruzione

12

Art.22.31.A
Non attuato
Madonna Incoronata
Nuova Costruz.

15

Art.22.32
In corso di attuazione
Via circonvallazione
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.22.33
Non Attuato
Via delle mimose
Nuova costruzi

4
520

Art. 22.34
Nuovo inseriment
Via Giuranna
Nuova Costruz.

2
340

Art. 22.35
Nuovo inseriment
Via Giuranna
Nuova Costruz.

1
170

Art.22.36
Nuovo inseriment
Strada provinciale
Nuova Costruz.

1
170

Art. 22.37
Nuovo inseriment
Via panoramica
Nuova Costruz.

1
170

Art.22.38
Nuovo inseriment
Via Panoramica
Nuova Costruz.

1
170

Art.22.39
Nuovo inseriment
Via Panoramica
Nuova Costruz.

5
650

Art.22.40
Nuovo inseriment
Pod. Il Giunco
Nuova Costruz.

1
170

Art.22.42
Nuovo inseriment
Via pietro pifferi
Nuova Costruz.

300

Art.22.43
Nuovo inseriment
Via S. Filippo
Nuova Costruz.

1
130

Art.22.44
Nuovo inseriment
Via Panoramica
Nuova Costruz.

1
130

Art.22.45
Nuovo inseriment
Via Torricella
Nuova Costruz.

1
130

TOTALE

45
5670

207

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

CAPANNELLE - CANALI - BAGNOLI (TAB.3)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.23.1
Non realizzato
Capannelle
Nuova Costruz.

16
1866

Art.23.2
Nuovo inseriment
Grappolini
Nuova Costruz.

4
560

Art.23.3
Nuovo inseriment
Montotino
Nuova Costruz.

2
220

Art.23.4
Nuovo inseriment
grappolini
Nuova Costruz.

1
130

Art.23.5
Nuovo inseriment
grappolini
Nuova Costruz.

1
130

Art.24.1
Non realizzato
Bagnoli
Nuova Costruz.

2
300

Art.24.2
Non realizzato
Bagnoli
Nuova Costruz.

1
260

Art.24.3
Non realizzato
Bagnoli
Nuova Costruz.

Intervento abrogato.

Art.24.4
realizzato
Bagnoli
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.24.5.
Non realizzato
Area ex Lanificio
Riqualificazione

50

Art.24.6
Nuovo inseriment
Bagnoli
Nuova Costruz.

10
1300

Art.24.7
Nuovo inseriment
Bagnoli
Nuova Costruz.

1
170

Art.24.8
Nuovo inseriment
Bagnoli
Nuova Costruz.

1
170

Art.24.9
Nuovo inseriment
Bagnoli
Nuova Costruz.

1
170

Art.24.10
Nuovo inseriment
Bagnoli
Nuova Costruz.

1
130

TOTALE

41
5406

50

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

PIANE - PIANE DEL MATURO (TAB.4)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.25.1.
Non realizzato
Piane del maturo
Nuova Costruz.

2
266

Art.25.2.
Non realizzato
Piane del Maturo
Nuova Costruz.

1
160

Art.25.3.
attuato
Piane del Maturo
Nuova Costruz.

1
166

Art.25.4.
Non realizzato
Piane
Nuova Costruz.

2
166

Art.25.5.
Nuovo inserimento
Piane del maturo
Nuova Costruz.

3
510

Art.25.6.
Nuovo inserimento
Piane del maturo
Nuova Costruz.

1
130

Art.25.7.
Nuovo inserimento
Piane del maturo
Nuova Costruz.

1
130

Art.25.8.
Nuovo inserimento
Piane del maturo
Nuova Costruz.

1
130

TOTALE

12
1658

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

SAN LORENZO (TAB.5)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.26.1.
Non realizzato
Strada della montagna
Nuova Costruz.

2
300

Art.26.2
attuato
Strada per il Pino
Nuova Costruz.

3
1000

Art.26.3
Non realizzato
Strada per il Pino
Nuova Costruz.

2
166

Art.26.4.
Non realizzato
Strada per il Pino
Nuova Costruz.

1
166

Art.26.4A
attuato
Strada per il Pino
Nuova Costruz.

1
166

Art.26.5
attuato
Area Lottizzazione Poggio Saccone
Nuova Costruz.

abrogato

Art.26.6
attuato
Area Lottizzazione Via del Peperino (prima parte)
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.26.6A
attuato
Area Lottizzazione (oltre acquedotto)
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.26.6B
attuato
Poggio Saccone
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.26.6C
attuato
San Lorenzo Oguardio
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.26.7.
attuato
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.26.8.
attuato
San Lorenzo
La Colonia
Nuova Costruz.
Area per servizi

Art.26.9/26.10
Non attuato
San Lorenzo
La Colonia
Nuova Costruz.

Abrogato.

Art.26.11
attuato
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.26.12
attuato
San Lorenzo
Nuova Costruz.

1
166

Art.26.13
attuato
San Lorenzo
Nuova Costruz.

2
200

Art.26.14
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

1
130

Art. 26.15
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

1
170

Art. 26.16
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

1
170

Art.26.17
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

6
1020

Art.26.18
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Art.26.19
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Art.26.20
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

4
600

Art.26.21
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Art.26.22
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Art.26.23
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Art.26.24
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Art.26.25
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

Art.26.26
Nuovo inseriment
San Lorenzo
Nuova Costruz.

TOTALE

25
4254

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

MONTELATERONE (TAB.6)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.27.1
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

2
300

Art.27.2.A
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

1
166

Art.27.2B
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

1
166

Art.27.2.C
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

2
260

Art.27.2.D
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

3
400

Art.27.2.E
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

2
260

Art.27.2.F
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

1
166

Art.27.2.G
Non realizzato
Montelaterone
Nuova Costruz.

1
166

Art.27.3
attuato
Montelaterone: loc. Calcinaie
Nuova Costruz.

7
600

Art.27.3A.
attuato
Montelaterone: Via Fonte Nuova
Nuova Costruz.

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art.27.4.
Non attuato
Montelaterone: Via Fonte Nuova
Nuova Costruz.

4
600

Art.27.5.
Non attuato
Montelaterone: Via Fonte Nuova
Nuova Costruz.

1
166

Art.27.6.
Non attuato
Montelaterone: Via Fonte Nuova
Nuova Costruz.

1
166

Art.27.7
attuato
Montelaterone area espositiva
Nuova Costruz.

1180

Art.27.7A
In corso di attuazione
Montelaterone: Le Pergole
Nuova Costruz.

100

Art.27.8
attuato
Montelaterone: area distribuzione Carburanti
Nuova Costruz.

2500
20

Art.27.16A
Nuovo inserimento
Montelaterone: La serra
Nuova Costruz.

1
130

Art. 27.19
Nuovo inseriment

Nuova Costruz Area commerciale espositiva

790

Art. 27.20
Nuovo inseriment

Nuova Costruz. Struttura turistico ricettiva

52

Art. 27.21
Nuovo inseriment
Strada Comunale di Montelaterone
Nuova Costruz.

1
170

Art. 27.22
Nuovo inseriment
Montelaterone Via delle Fornaci
Nuova Costruz.

3
510

TOTALE

30
4096

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

LA SERRA (TAB.7)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.27.9
in corso di attuazione
La Serra
Nuova Costruz.

2
166

Art.27.10
in corso di attuazione
La Serra
Nuova Costruz.

3
3498

Art. 27.11A
Non attuato
Molino del ponte
Nuova costruz.

Dimensionato alla Tab. 15

Art.27.11B
Non attuato
Podere Prodotto
Nuova costruz.

40

Art.27.12
Non attuato
Puscine
Nuova Costruz.

50

Art.27.13
Non attuato
Montelaterone
Nuova Costruz.

110

Art.27.13 A
Non attuato
La serra
Nuova Costruz.

110

Art. 27.14
Nuovo inserimento
Serra
Nuova Costruz.

1
170

Art. 27.14A
Nuovo inserimento
Serra
Nuova Costruz.

36
960

Art. 27.15
Nuovo inserimento
Strada vicinale la chiusa
Nuova Costruz.

1
170

Art. 27.16
Nuovo inserimento
Strada Vicinale Prodotto
Nuova Costruz.

1
170

Art. 27.16A
Nuovo inserimento
Strada Vicinale Prodotto
Nuova Costruz.

1
130

Art. 27.17
Nuovo inserimento
Strada Vicinale Prodotto
Nuova Costruz.

1
170

Art. 27.18
Nuovo inserimento
Strada Vicinale Prodotto
Nuova Costruz.

2
340

TOTALE

12
1814

126
960

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

SALAIOLA (TAB.8)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.28.1
attuato
Salaiola
Nuova Costruz.

2
300

Art.28.2
attuato
Salaiola
Nuova Costruz.

1
133

Art.28.3
Attuato
Salaiola
Nuova Costruz.

abrogato

Art.28.4.
Non attuato
Salaiola
Nuova Costruz.
abrogato

Art. 28.5.
Non attuato
Salaiola
Nuova Costruz.

1
150

Art.28.6
Non attuato
Salaiola
Nuova Costruz.

1
130

TOTALE

5
713

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

MACCHIE (TAB.9)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.29.1.
Non attuato
Le Macchie
Nuova Costruz.

1
150

Art.29.2.
Non attuato
Le Macchie
Nuova Costruz.

1
150

TOTALE

2
300

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

ZANCONA (TAB.10)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art.30.1
Non attuato
Zancona
Nuova Costruz.

2
200

200

Art.30.2.
Non attuato
Zancona
Nuova Costruz.

2
232

300

Art.30.3.
Non attuato
Zancona
Nuova Costruz.

2
332

Art.30.4
attuato
Zancona
Isola ecologica

abrogato

Art.30.5.
Non attuato
Zancona
Nuova Costruz.

1
166

Art.30.6.
Non attuato
Zancona
Nuova Costruz.

1
166

Art.30.7.
Nuovo inserimento
Zancona
Nuova Costruz.

1
130

Art.30.8.
Nuovo inserimento
Zancona
Nuova Costruz.

1
130

TOTALE

10
1356

500

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

STRIBUGLIANO (TAB.11)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art. 31.1
Non attuato
Stribugliano
Nuova Costruz.

6
666

Art.31.2
Non attuato
Stribugliano
Nuova Costruz.

6
766

Art.31.3.
attuato
Sribugliano: caseificio
Nuova Costruz.

5022

Art.31.4.
Non attuato
Stribugliano
riqualificazione

Art. 31.5.
Non attuato
nuova area artigianale
Nuova Costruz.

1500

Art. 31.6.
Non attuato
area artigiana esistente
Nuova Costruz.

500

Art. 31.7
Non attuato
Strbugliano
Nuova Costruz.

300

TOTALE

12
1423
2000
5022
300

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

CASE ORIFILE E FORNACI (TAB.12)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art. 32.1.
attuato
Le fornaci
Nuova Costruz.

6
800

Art.32.2.
Non attuato
Le fornaci
Nuova Costruz.

2
233

Art.32.3
Nuovo inserimento
Fornaci/corniolo
Nuova Costruz.

16
1900

Art.32.3A
Nuovo inserimento
Corniolo
Nuova Costruz.

4
480

Art.32.4
Nuovo inserimento
Corniolo
Nuova Costruz.

1
170

Art.32.5
Nuovo inserimento
Corniolo
Nuova Costruz.

1
170

Art.32.6
Nuovo inserimento
Orifile
Nuova Costruz.

1
170

Art.32.7
Nuovo inserimento
Orifile
Nuova Costruz.

1
170

Art.32.8
Nuovo inserimento
Orifile
Nuova Costruz.

1
170

TOTALE

33
4263

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

AIOLE (TAB.13)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art 33.1.
Non attuato
Aiole
Riqualificazione

Art 33.2.
Non attuato
Aiole: strada delle Bagnore
Nuova Costruzione

25

Art 33.3.
Non attuato
Aiole
Riqualificazione

Art 33.4.A
Non attuato
Aiole
Nuova costruzione

250

Art 33.4B
Non attuato
Aiole
Ristrutturazione

Art 33.4C
Non attuato
Aiole
Ristrutturazione

Art 33.5.
Non attuato
Aiole
Nuova costruzione

120

Art 33.6.
Non attuato
Aiole: Ontani
Nuova costruzione
abrogato

100

Art 33.7.
Non attuato
Aiole: impianti
Ristrutturazione
servizi

Art 33.8.A
Non attuato
Aiole: Podere San Michele
Ristrutturazione Urbanistica

abrogato

30

Art 33.8.B
Non attuato
Aiole: Podere San Michele
Ristrutturazione Urbanistica
servizi
abrogato

Art 33.9.
Non attuato
Aiole: acque minerali
Nuova costruzione

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

Art 33.10
Non attuato
Aiole: centrale biomasse
Nuova costruzione
servizi

Art 33.11
Non attuato
Aiole: area di sosta
Nuova costruzione
servizi

TOTALE

0
0

495

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

MERIGAR(TAB.14)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Art. 34
attuato
merigar
Nuova Costruzione

Completamenti del precedente Piano Regolatore fatti salvi dalle norme di salvaguardia

INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

NEL TERRITORIO RURALE11 (TAB.15)

Art. del R.U.
Stato attuazione
località
Tipologia intervento
STANDARDS
residenziale
Artigianale/Commerciale/Direzionale
Turistico-Ricettivo

N° alloggi
S.u.l.(mq)
S.U.L. (mq)
MC
N° Posti letto
S.u.l.
Mc

Nuova previsione
Territorio rurale
Nuove costruzioni per l'imprenditore agricolo e cambio d'uso

20

1000

10012

Singole schede di intervento (Cat. E1/E2)
Fabbricati esterni non inclusi nei nuclei abitati, poti in aree di frangia o nel Territorio rurale
(Cat. E1/E2/)

65

Art. 27.11A
Nuova previsione
Molino del Ponte
Nuova Costruz.

15

totale
100

2. Verifica del dimensionamento previsto dal R.U. rispetto a quanto stabilito dal Piano Strutturale.

TABELLA DI RAFFRONTO DEL DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. FRA IL R.U. E IL P.S. ALLO STATO ATTUALE DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

Località
Dimensionamento RU
Dimensionamento ammissibile P.S.
Residui

Alloggi (A)
s.u.l (mq) (B)
Alloggi (D)
s.u.l (mq) (E)
Volume (mc) (F)
Alloggi G = (D-A)
s.u.l (mq) H = (E-B)
Volume (mc) I = (F-C)

ARCIDOSSO
106
12.443

CAPANNELLE CANALI BAGNOLI
41
5.406

PIANE PIANE DEL MATURO
12
1.658

SAN LORENZO
25
4254

MONTE LATERONE
30
4096

LA SERRA
12
1814

SALAIOLA
5
713

MACCHIE
2
300

ZANCONA
10
1.356

STRIBUGLIANO
12
1.423

CASE ORIFILE E FORNACI
33
4.263

AIOLE
0
0

TOTALE PARZIALE
288
37.560mq
300
39.000

7
584

INTERVENTI PREVISTI NELLE SCHEDE DI INTERVENTO E NEL TERRITORIO RURALE
100
13.000 mq
100
13.000

0
0

TOTALE GENERALE
388
50726 mq
n. 400
52.000 Mq

12
1274 Mq

TABELLA DI RAFFRONTO DEL DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. FRA IL R.U. E IL P.S. ALLO STATO ATTUALE DIMENSIONAMENTO ARTIGIANALE/COMMERCIALE/DIREZIONALE

Località
Dimensionamento RU
Dimensionamento ammissibile P.S.
Residui

s.u.l (mq) (A)
s.u.l (mq) (B)
s.u.l (mq) H = (B-A)

ARCIDOSSO
CAPANNELLE
CANALI BAGNOLI
PIANE
PIANE DEL MATURO
CASE ORIFILE E FORNACI
SAN LORENZO
Art. 22.8 (Corniolo) = mq 4.400 di s.u.l.
Art. 22.4 (arcidosso, strada dei Bagnoli) = mq 1000 di s.u.l.
Art. 22.6 (Arcidosso, giardini del tennis) = mq 300 di s.u.l.
Art. 22.42 (Arcidosso, via P.Pifferi) = mq 300 di s.u.l.
TOTALE = 6.000 MQ DI S.U.L.
6.000
0

MONTE
LATERONE
LA SERRA
Art. 27.7 (Montelaterone, area commerciale ed espostiva) = mq 1180 di s.u.l.
Art. 27.8 (area della stazione di servizio) = mq 600 di s.u.l.
Art. 27.13 (Montelaterone:La Serra) = mq 110 di s.u.l.
Art. 27.19 (Montelaterone, ampliamento area commerciale ed espositiva ) = 790 mq di su.l
TOTALE = 2.680 MQ DI S.U.L.
2680
0

SALAIOLA
MACCHIE
ZANCONA
STRIBUGLIANO
Art. 28.3 Salaiola = mq 240 di s.u.l
Art. 31.5 Stribugliano nuova area artigianale = mq 1500 di s.u.l
Art. 31.6 Area artigianale esistente = mq 500 di s.u.l.
Scheda 317° = 300 mq
TOTALE = 2.300 MQ DI S.U.L.
3650
1350

TOTALE
Mq 10.980 di s.u.l.
Mq 12.330 di s.u.l.
Mq 1.350 di s.u.l.

DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO NELL'INSEDIAMENTO URBANO DI ARCIDOSSO

STATO ATTUALE

DENOMINAZIONE
LOCALITA'
N° DI POSTI LETTO

Albergo Capenti
Capenti
n. 36

Albergo Hotel Toscana
Arcidosso
n. 98 + 84 c.a.v. = 182

Gatto d'oro
Aia dei Venti
n. 20

Affittacamere Begname
Begname
n. 8

Ristorante pensione La Fonte
Le Macchie
N.10

TOTALE ATTUALE
n. 256

STATO PREVISTO DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

Articolo DI R.U.
LOCALITA'
N° DI POSTI LETTO

Art. 22.22
Capenti
n. 120

Art. 22.21 B
Poderuccio Vecchio
n. 40

Art. 22.31
Podere Madonna
n. 12

Art. 22.31 A
Loc. Madonna
n. 15

Art. 27.14 A
La Serra
n. 36

Art.24.5
Bagnoli (ex lanificio)
n.50

Art. 27.7A
Montelaterone Le Pergole
n. 100

Art. 27.8
Staz.di Servizio a Montelaterone
n. 20

Art. 27.11 B
La serra
n. 40

Art. 27.12
Campeggio Venerio
n. 50

Art. 27.20
Montelaterone
n. 52c

Art. 28.4
Salaiola
Abrogato

n. 475

TOTALE RICETTIVITA' ATTUALE + RICETTIVITA' DI NUOVA PREVISIONE
256 + 475 = 731

TERRITORIO RURALE

Art. 86
Integrazione attività agrituristica con attività turistico ricettive per numero massimo di n. 6 posti letto per n. 10 agriturismi presenti nel territorio comunale.
n. 60

TABELLA DI RAFFRONTO DEL DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. FRA IL R.U. E IL P.S. ALLO STATO ATTUALE DIMENSIONAMENTO TURISTICO - RICETTIVO

Località
Dimensionamento RU
Dimensionamento ammissibile P.S.
Residui

Numero posti letto (A)
Numero posti letto (B)
Numero Posti letto H = (B-A)

ARCIDOSSO
CAPANNELLE
CANALI
BAGNOLI

Fino a 900 posti letto per insediamento urbano + 50 posti letto (recupero ex lanificio)

PIANE
PIANE DEL MATURO

SAN LORENZO

MONTE
LATERONE

LA SERRA

SALAIOLA

MACCHIE

ZANCONA

TOTALE PARZIALE
731
950
219

STRIBUGLIANO
300
300
0

CASE ORIFILE E FORNACI
0
0
0

AIOLE
425
500
75

ONTANI
0
100
abrogato

TERRITORIO RURALE

Territorio rurale at.86
100
100
0

3. Verifica degli standards
In attuazione dell' art. 75 delle norme del Piano Strutturale sono individuate le AREE AD EDIFICAZIONE SPECIALE PER STANDARDS.
1.Tali aree sono quelle destinate ad attrezzature e spazi pubblici nonché ad attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.
2. In relazione all'attribuzione degli standards urbanistici , al fine di migliorare la "qualità", dei singoli interventi è stato stabilito di aumentare il parametro minimo di riferimento portandolo a 24 mq/ab (anzichè 18 mq/ab di cui all'ex D.M. 1444/68)
3. IL Regolamento Urbanistico determina la collocazione dello standards, secondo i prospetti di seguito indicati.

a) insediamenti residenziali:

insediamenti residenziali:
quantità

istruzione dell'obbligo
mq. 4,5/ab

attrezzature collettive
mq. 3,5/ab

verde pubblico
mq.12,5/ab

parcheggi pubblici
mq. 3,5/ab

TOTALE
Mq. 24,00

b) Censimento degli abitanti e delle famiglie:

Composizione del numero degli abitanti e delle famiglie suddivise per frazione

FRAZIONE
NUMERO ABITANTI
NUMERO FAMIGLIE

ARCIDOSSO
1894
889

BAGNOLI
535
285

MONTELATERONE
466
218

SALAIOLA
69
31

SAN LORENZO
542
244

STRIBUGLIANO
295
135

ZANCONA
418
193

TOTALE
4220
1995

Ai fini della verifica prevista dal D.M. 1444/68 si riporta la tabella sintetica seguente ove sono state calcolati i nuovi volumi equivalenti già realizzati in forza del primo R.U. o da realizzare in quanto previsti dalla presente Variante Generale. Altresì, sono riportate tutte le superfici esistenti e di progetto, che costituiscono standards ai sensi del D.M. 1444/68. Tali superfici, come è evidente dalla tabella seguente, risultano superiori alla quantità minima (18 mq/ab) prevista dal decreto stesso e superiori anche allo standrads di qualità determinato dal Piano Strutturale in 24 mq/ab.

TABELLE DI VERIFICA DEGLI STANDARS URBANISTICI AI SENSI DEL D.M. 1444/68 RIFERITA ALLE SINGOLE LOCALITA' (U.T.O.E.)

LOCALITA'
N.°AB. ATTUALI
NUOVI VOLUMI ATTUATI O DA ATTUARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E N.° ABITANTI EQUIVALENTI DA INSEDIARE SECONDO L'ART.3 DEL D.M. 1444/68.
TOTALE PREVISTO (Ab. Attuali + Ab. da insediare)
STANDARDS MINIMO PREVISTO DALL'ART.3 D.M. 1444/68
STANDARDS PREVISTO DAL REGOLAMENTO URBANISTICO.
Aree di istruzione: Asilo nido, scuole materne e scuole obbligo.
Attr. Int.Comune:
Religiose, Sanitarie, amministrative, protezione civile, Poste e Telegrafi,
Aree per spazi pubblici attrezzati:
Parco, gioco, sports
Aree a Parcheggio

Arcidosso Capoluogo
1894
39.000 mc
1894 + 390
18mq/ab x 2284 ab
Aree a Verde Pubblico:
TOT.99.998 MQ.
Aree di istruzione:
TOT. 14.928,11 MQ
Aree di interesse Comune:
TOT. 28.981,78 MQ.
Aree a parcheggio:
TOT. 14.000 mq

TOTALE PARZIALE
1894
39.000/100 = 390
2284 ab
41.111 mq
157.908 mq

Bagnoli, Grappolini, Capannelle, Case Nuove, Canali, Piane del Maturo, Capenti, Aiole. …
535
22.000 mc
535 + 220
18mq/abx 755 ab
Aree a Verde Pubblico:
TOT. 13.758 MQ.
Aree di istruzione:
TOT. 0 MQ
Aree di interesse Comune:
TOT. 11.311 MQ.
Aree a parcheggio:
TOT. 2568 mq.

TOTALE PARZIALE
535
22.000 mc/100 = 220
755 ab
13.590 mq
27.637 MQ.

Montelaterone La Serra …
466
25.000 mc
466+ 250
18mq/abx 716 = 12.890
Aree a Verde Pubblico:
TOT. 33.354 MQ.
Aree di istruzione:
TOT. 0 MQ
Aree di interesse Comune:
TOT. 8019 MQ.
Aree a parcheggio:
TOT. 917mq.

TOTALE PARZIALE
466
25.000/100 = 250 ab
716 ab
12.890 mq
42.290 mq

Salaiola
69
2650 mc
69+ 27
18mq/abx 96ab
Aree a Verde Pubblico:
TOT. 4.596 MQ.
Aree di istruzione:
TOT. 0 MQ
Aree di interesse Comune:
TOT. 917 MQ.
Aree a parcheggio:
TOT. 1177 mq.

TOTALE PARZIALE
69
2650/100 = 27 ab.
96 ab.
1728 mq
6.690 mq.

TABELLE DI VERIFICA DEGLI STANDARS URBANISTICI AI SENSI DEL D.M. 1444/68 RIFERITA ALLE SINGOLE LOCALITA' (U.T.O.E.)

LOCALITA'
N.°AB. ATTUALI
NUOVI VOLUMI ATTUATI O DA ATTUARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E N.° ABITANTI EQUIVALENTI DA INSEDIARE SECONDO L'ART.3 DEL D.M. 1444/68.
TOTALE PREVISTO (Ab. Attuali + Ab. da insediare)
STANDARDS MINIMO PREVISTO DALL'ART.3 D.M. 1444/68
STANDARDS PREVISTO DAL REGOLAMENTO URBANISTICO.
Aree di istruzione: Asilo nido, scuole materne e scuole obbligo.
Attr. Int.Comune:
Religiose, Sanitarie, amministrative, protezione civile, Poste e Telegrafi,
Aree per spazi pubblici attrezzati:
Parco, gioco, sports
Aree a Parcheggio

San Lorenzo,
Il Pino,
Le Fornaci,
Case D'Orifile,
Il Poggetto,
Le Casacce,
Il Corniolo….
542
22.000 mc
542+220
18mq/abx 762
Aree a Verde Pubblico: TOT. 13.258 MQ.
Aree di istruzione: TOT. 0 MQ
Aree di interesse Comune: TOT. 37.060 MQ.
Aree a parcheggio: TOT. 2688 mq.

TOTALE PARZIALE
542
22.00/100 = 220ab
762 ab
13.716 mq
53.006 mq

Stribugliano
295
4300 mc
295+43
18mq/abx 338ab
Aree a Verde Pubblico: TOT. 35.830 MQ.
Aree di istruzione: TOT. 651 MQ
Aree di interesse Comune: TOT. 1.281 MQ.
Aree a parcheggio: TOT. 1.106 mq.

TOTALE PARZIALE
295
4300/100 = 43 ab.
338 ab.
6.084 mq
38.868 mq

Macchie Zancona
418
3600 mc
418+ 36
18mq/abx x 454 ab.
Aree a Verde Pubblico: TOT. 13.106 MQ.
Aree di istruzione: TOT. 0 MQ
Aree di interesse Comune: TOT. 92 MQ.
Aree a parcheggio: TOT. 2712 mq.

TOTALE PARZIALE
418
3600/100 = 36 ab
454
8172 mq
15.910 mq

RIEPILOGO GENERALE TABELLA DI VERIFICA DEGLI STANDARS URBANISTICI AI SENSI DEL D.M. 1444/68 RIFERITA AL COMUNE DI ARCIDOSSO.

Voce di calcolo
N. abitanti
N. abitanti equivalenti , previsti da insediare nel Comune.
Totale n. abitanti attuali + ab. Di nuova previsione
Standard minimi previsti dal D.M. 1444/68 (18 mq/ab)
Standard di qualità previsto dalle presenti dal D.M. 1444/68 (24 mq/ab)
Standard effettivi Previsti dal Regolamento Urbanistico

TOTALE GENERALE
4.220
1185 ab
5405 ab
95.563 mq
129.720 mq
342.310 mq

b) insediamenti artigianali/produttivi:
Per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% della superficie totale destinata a tali insediamenti; almeno il 40% della superficie così individuata deve essere destinata a parcheggi;
c) insediamenti di carattere commerciale e direzionale:
per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq.di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq.di spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati a parcheggi.
d) insediamenti a carattere turistico ricettivo - un posto macchina per ogni camera più mq.1.00/mc.10 dei volumi di servizio.
Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art. 35 Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi e progetti in corso di attuazione.

Norme di Salvaguardia e Norme Transitorie

a) Norme di Salvaguardia:
Sono integralmente richiamate le norme di Salvaguardia come riportate all'art.4 delle NTA del Piano Strutturale.
b) Norme Transitorie:
Sono distinte in relazione alle pratiche edilizie ed eventuali Piani Attuativi in itinere come di seguito specificato:

b.1) Pratiche edilizie in itinere

1.L'Amm./ne Comunale sospende ogni determinazione sui procedimenti edilizi in itinere alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico - ivi comprese le denunce di inizio dell'attività per le quali non siano decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale - ove gli interventi in essi previsti contrastino in tutto o in parte con l'atto di governo del territorio adottato.
2.E' altresì sospesa l'efficacia dei permessi di costruire già rilasciati per i quali, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, non siano stati iniziati i relativi lavori, ove gli interventi in essi previsti contrastino in tutto o in parte con l'atto di governo del territorio adottato.I predetti titoli abilitativi decadono con l'approvazione del Regolamento Urbanistico, ove con esso contrastanti in tutto o in parte.La decadenza si verifica di diritto, senza necessità di espresso provvedimento o comunicazione da parte dell'Ente ed i lavori ed opere successivamente eseguiti saranno ritenuti abusivi e quindi soggetti a sanzioni.
3.Le misure di salvaguardia di cui ai punti 1 e 2 non si applicano a:

a) permessi di costruire già rilasciati per i quali, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, siano stati iniziati i relativi lavori;
b) denunce d'inizio dell'attività, complete dei requisiti e degli elaborati tecnici e documentali prescritti per legge ai fini della loro efficacia, per le quali alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico siano decorsi 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale.
Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi di cui sopra non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si conformano alle previsioni del Regolamento Urbanistico.

b.2) Aree sottoposte a piani attuativi già approvati o recepiti dal RU previgente

1.Sono confermate e fatte salve - e possono pertanto trovare attuazione per le eventuali parti non ancora realizzate, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 2 - le previsioni dei Piani Attuativi e Progetti Unitari approvati in applicazione delle previsioni del previgente P.R.G.C., con interventi già realizzati, in corso o in via di realizzazione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
2.A seguito dell'adozione del presente Regolamento Urbanistico le eventuali varianti a tali strumenti sono comunque subordinate alla verifica di conformità con le disposizioni contenute nelle presenti norme.

b.3) Fabbricati che hanno usufruito delle "Misure Urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del Patrimonio edilizio esistente" introdotte dalla Legge Regionale n. 24/2009.

1. Gli ampliamenti straordinari realizzati in forza della L.R.T. 24/2009, non sono cumulabili con gli eventuali ampliamenti una tantum previsti dalle presenti disposizioni.Tali disposizioni di non cumulabilità si applicano anche se gli ampliamenti straordinari sono stati attuati e completati in data antecedente all'adozione del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 36 Allegati
1. I seguenti allegati fanno parte integrante della presente normativa:

- SCHEDE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.

Titolo IV AMBITO DELLE NORME PER IL CENTRO STORICO

Art. 37 Ambito di applicazione della norma.

1. Le norme per il centro storico si applicano alle aree del Capoluogo e delle frazioni di Montelaterone e Stribugliano, classificate nel regolamento urbanistico quali zone "A" - Centro storico.
4. Le presenti norme si applicano altresì a quelle aree, specificate ed individuate nella cartografia del R.U., che a seguito dell'indagine conoscitiva elaborata sono state assimilate alle aree del Centro Storico, per specifico valore dei caratteri architettonici storici ed ambientali.

Art. 38 Finalità e contenuti della norma.
1. La disciplina per il centro storico, tende a conseguire:

a) Il recupero del patrimonio edilizio esistente per scopi residenziali;
b) La salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri architettonici, storici ed ambientali degli edifici, e delle aree;
c) Il riuso di aree edificate o gia edificate all'interno della zona urbanizzata e la conseguente limitazione della nuova espansione;
d) Il riordino o la eliminazione delle trasformazioni incongrue sorte nel passato in modo spontaneo.

2. La disciplina urbanistica del centro storico per il conseguimento delle finalità sopraindicate:

a) Classifica degli immobili esistenti sulla base di parametri riferiti al carattere storico, architettonico, linguistico, ambientale ed urbanistico:
b) Stabilisce categorie d'intervento ammesse per la classi determinate;
c) Stabilisce le destinazioni di uso compatibili;
d) Indica i modi d'esecuzione delle opere, le tecnologie, i materiali, i colori;
e) Stabilisce funzioni ed uso degli spazi liberi da edificazione:

Art. 39 Elenco degli elaborati costituenti il quadro conoscitivo per la definizione della norme del centro storico.
1.Alle presenti norme per il centro storico sono altresì allegati i seguenti elaborati costituenti quadro conoscitivo:

a) Schede di rilevamento e di progetto degli edifici;
b) Planimetrie con riferimenti catastali sc. 1:1000;
c) Planimetrie in scala 1:1000 delle sub aree del Capoluogo con la individuazione numerica degli edifici o complessi rilevati tramite scheda;
d) Planimetria del capoluogo in scala 1:1000 con la classificazione degli immobili o complessi edilizi effettuata sulla base di parametri riferiti allo stato di degrado;
e) Planimetria del capoluogo in scala 1:1000 con la classificazione degli immobili o complessi edilizi effettuata sulla base di parametri riferiti ai caratteri storici - architettonici, e con l'individuazione delle attività diverse dalla residenza o delle attrezzature sociali o commerciali;
f) Planimetria in scala 1:1000 delle sub-aree di Montelaterone con la individuazione numerica degli edifici o complessi rilevati tramite scheda;
g) Planimetria in scala 1:1000 di Montelaterone con la classificazione degli immobil o complessi edilizi effettuata sulla base di parametri riferiti allo stato di degrado;
h) Planimetria in scala 1:1000 di Montelaterone con la classificazione degli immobili o complessi edilizi effettuata sulla base di parametri riferiti ai caratteri storici - architettonici, e con la individuazione delle attività diverse dalla residenza o della attrezzature sociali o commerciali.
i) Planimetria in scala 1:1000 di Stribugliano con la classificazione degli immobil o complessi edilizi effettuata sulla base di parametri riferiti allo stato di degrado;

Art. 40 Definizione delle categorie di intervento ammesse per gli edifici esistenti nel centro storico.
A - Manutenzione ordinaria
1. Gli interventi sono quelli che riguardano riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura e di completamento, specie all'interno dei singoli alloggi, nonché quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Sono opere di manutenzione ordinaria:
La pulitura interna ed esterna, la ripresa parziale di intonaci e colorature interne;
La ripassatura e la parziale sostituzione del manto di copertura;
La normale riparazione o il parziale e limitato rinnovamento degli impianti igenico - sanitari e tecnologici;
Il rifacimento parziale di rivestimenti e pavimenti interni;
La pulitura, la riparazione, la riverniciatura e la eventuale sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni;
Le puliture e le limitate riparazioni esterne;
Il rifacimento parziale di pavimenti esterni.
B - Manutenzione straordinaria
1. Gli interventi sono rappresentati da opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico - sanitari e tecnologici sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Il rifacimento di intonaci e coloriture esterne dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale.
Sono opere di manutenzione straordinaria:
Il rifacimento di intonaci e coloriture interne ed esterne;
La grossa riparazione o la sostituzione degli infissi interni ed esterni;
Il rifacimento totale di pavimenti e rivestimenti;
La modifica delle aperture interne senza modifica distributiva degli ambienti;
Il rifacimento del manto del manto di copertura;
Il parziale consolidamento delle strutture;
L'inserimento di opere di coibentazione o impermeabilizzazione;
La riparazione delle opere di sistemazioni esterne;
La grossa riparazione e la nuova installazione di impianto igenico-sanitario purchè nell'ambito della superficie;
10) La grossa riparazione o la nuova installazione di impianti tecnologici purchè  realizzati lasciando inalterati i volumi, le superfici, senza ricorso a volumi tecnici o impianti esterni.
C - Restauro e risanamento conservativo:
Gli interventi sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurane la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze ell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Le opere riguardano edifici da conservare integralmente o da modificare con i metodi del restauro:
In questa categoria sono vietate modifiche della destinazione di uso attuale, il frazionamento delle unità interne, e comunque quelle trasformazioni che non sono compatibili con l'impianto distributivo dell'organismo.
Le operazioni ammesse sono le seguenti:
1) Il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè:
Il restauro o il ripristino dei fronti interni ed esterni;
Il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
La ricostruzione filologica delle parti di edificio eventualmente crollate o demolite:
La conservazione o il ripristino dell'impianto degli spazi liberi: corti, larghi piazzali, orti, giardini, chiostri, etc.
La conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo originario; qualora esso abbia perso rilevanza nel corso di modifiche successive, il riferimento può essere fatto all'epoca (o epoche), storiche ritenute più significative.
2) Il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, e senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
Murature portanti sia interne che esterne;
Solai e volte;
Scale sia interne che esterne;
3) La eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue sia all'impianto originario che agli ampliamenti realizzati in modo organico al medesimo.
4) L'inserimento degli impianti tecnologici ed igenico-sanitari essenziali, sempre nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
D) Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione o il ripristino di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
In merito alle funzioni che possono essere attribuite nel centro storico a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si rimanda integralmente a quanto disciplinato al punto 4 del piano delle funzioni.
Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:
Ristrutturazione edilizia D1
Comprende opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interne delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterate le superfici o i volumi, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio costituenti arredo urbano.
Sono ammesse leggere modifiche di posizione di aperture sia interne che esterne, qualora le stesse non risultino di impianto originario e comunque non rivestano particolare interesse decorativo e purchè non alterino l'equilibrio generale della facciata.
Le suddette operazioni non sono ammesse nelle facciate con impostazione rigorosamente simmetrica o in presenza di filarotto.
Sono escluse modifiche agli elementi strutturali verticali, modifiche agli elementi costituenti arredo urbano, modifiche ai caratteri architettonici e decorativi.
Nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra riportate soprattutto in merito al mantenimento dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq.
Le superfetazioni e sovrastrutture che disturbano l'ambiente circostante devono essere eliminate.
Non sono ammesse destinazioni d'uso non compatibli con l'organismo edilizio.
Ristrutturazione edilizia D2
Comprende opere comportanti la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e l'adeguamento igienico-sanitario funzionale.
E' ammessa la costruzione di servizi igienici in ampliamento alla volumetria attuale.
Le nuove superfici nette non dovranno superare i mq. 6 per ogni unità abitativa esistente.
La possibilità di realizzare detta volumetria è subordinata ai seguenti criteri:
Essa dovrà essere organicamente inserita nell'impianto architettonico esistente;
Dovrà essere evitato l'interessamento dei fronti prospicienti su strade o spazi pubblici, sfruttando esclusivamente superfici private o sopraelevazioni
Sono da escludere realizzazioni in aggetto
Nel caso esistano già servizi igienici in aggetto o comunque superfetazioni (aggetti, balconi,etc.), il rilascio della concessione per opere riguardanti questa categoria è subordinata alla loro demolizione o rielaborazione complessiva (per tutte le unità riportate nella scheda relativa), che ne migliori l'ambientazione e i caratteri formali e architettonici.
E' ammesso il rialzamento dell'ultimo piano nel caso che questo sia realmente abitato, nel rispetto dei caratteri formali, architettonici e delle tecnologie costruttive dell'edificio esistente.
L'altezza dei nuovi vani non potrà comunque essere superiore a mt. 2,20, misurata perpendicolarmente tra l'estradosso del solaio di calpestio ed il punto di incontro interno tra il muro perimetrale e l'intradosso della copertura.
E' vietata la sopraelevazione per porre in opera solai di soffittatura orizzontali.
E' ammessa la ristrutturazione e la integrazione alla residenza dei volumi destinati ad altri usi.
E' ammessa la modifica, la chiusura e l'apertura di vani porta o finestra sui fronti degli edifici non prospicienti su strade o spazi pubblici, e in caso di assoluta necessità e per comprovate esigenze igieniche-funzionali, anche su di essi, nel rispetto dei caratteri architettonici, decorativi e dei materiali.
E' esclusa la modifica ai caratteri architettonici e decorativi degli edifici, agli elementi costituenti arredo urbano.
Nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra riportate soprattutto in merito al mantenimento dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq.
Sono compresi in questa categoria anche gli interventi di ricostruzione e demolizione parziale e ricostruzione di edifici demoliti per eventi naturali, bellici, ovvero a seguito di provvedimenti imposti dall'autorità comunale o comunque competente.
Le istanze di ricostruzione dovranno essere corredate da tutti gli elementi atti ad identificare la consistenza, i caratteri e le tecnologie costruttive degli edifici preesistenti.
Dovranno essere allegate:
Planimetrie catastali delle unità immobiliari preesistenti;
Eventuali fotografie;
Analisi dei ruderi esistenti o delle murature limitrofe per determinare altezze e ingombri.
Ristrutturazione urbanistica "E"
Gli interventi sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, con un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. La categoria "ristrutturazione urbanistica" si divide in due sottocategorie:
Ristrutturazione urbanistica E1:
Vi sono compresi anche interventi di demolizione degli edifici, o di parti di essi, non compatibili dal punto di vista storico, architettonico, morfologico o ambientale, o anche funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico edilizio circostatnte, con possibilità di ricostruzioni parziali o totali per la ricostruzione organica del tessuto stesso.
E' ammesso altresì, per motivate esigenze igienico-funzionali, un incremento "una tantum" del 20% della superficie residenziale esistente, fino ad un massimo di 20 mq. Per ogni unità residenziale.
Nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra riportate soprattutto in merito alla possibilità di ricostruire la volumetria mantenendo i caratteri storici, materici e tipologici, indicati dalle presenti disposizioni, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq.
E' ammessa la destinazione a residenza di volumi destinati ad altri usi.
L'istanza di concessione per interventi rientranti nella categoria E1 deve essere corredata da un progetto unitario riguardante tutte le unità e gli edifici compresi nella scheda di rilevamento relativa e sottoscritta da tutti i proprietari interessati.
Gli interventi dovranno tenere conto dell'immediato intorno in cui si collocano, degli allineamenti, altezze, materiali, finiture e colori esistenti - l'aspetto urbanistico - architettonico degli organismi oggetto di intervento.
Ristrutturazione urbanistica E2:
Vi sono compresi tutti gli interventi, dalla demolizione e ricostruzione agli ampliamenti, che tendano a ricostruire il tessuto edilizio ed urbanistico tenendo conto
Dell'immediato intorno, degli allineamenti sui fronti e nelle gronde.
Gli interventi ricadenti in questa categoria sono subordinati alla approvazione di un piano di recupero ai sensi delle norme nazionali e regionali in vigore.
Il piano di recupero dovrà contenere gli elaborati tecnici e grafici in grado di dimostrare il rispetto del mantenimento dei caratteri storici, materici e tipologici, rappresentativi del centro storico.
Nella ricostruzione del volume originario, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq.
Nella rielaborazione dei suddetti piani di recupero, si dovrà tenere conto delle indicazioni riportate nelle schede di intervento.
Piani attuativi nel centro storico
1.Sono individuati i seguenti piani attuativi:
a) Piano di recupero:
Si attuano previa approvazione di piano di recupero le opere comprese nella categoria E2. Il piano di recupero, da redarre secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente, dovrà rispettarele prescrizioni particolari riportate nelle schede, con particolare riferimento a:

- Unità minima d'intervento
- Tipologie edilizie
- Destinazioni d'uso
- Modalità e tempi di attuazione degli interventi
- Assetto urbanistico di progetto degli edifici, delle strade, degli isolati, dei fronti stradali e degli spazi liberi da edificazione;
- Schema di convenzione tipo.

Art. 41 Schede per gli edifici del centro storico
1. Gli edifici ricadenti nelle aree interessate dal centro storico sono descritti in apposite schede che, costituiscono quadro conoscitivo del RU e comprendono:

- Riprese fotografiche
- Riferimenti geografici
- Riferimento storico
- Caratteri storici architettonici
- Evidenti manomissioni esterne in epoca recente
- Descrizione planovolumetrica
- Elementi architettonici e decorativi esterni
- Stato di conservazione
- Descrizioni dell'area
- Categorie di intervento ammesse
- Prescrizioni particolari

Le schede costituiscono parte integrante della normativa e le prescrizioni particolari, eventualmente riportate, devono essere osservate.

Art. 42 Destinazioni d'uso del Centro Storico.
1. Destinazioni non ammesse:
Non sono ammesse nelle zone classificate "A" ed oggetto della presente norma attività moleste, rumorose e maleodoranti, tali da costituire un limite alla utilizzazione residenziale delle medesime.
Per le sole sub aree "d" del capoluogo ed "a" di Montelaterone, tali attività che sono in corso al momento della adozione delle presenti norme, potranno essere mantenute.
2. Destinazioni ammesse:
Nelle zone oggetto della presente disciplina, oltre alla residenza, sono ammesse tutte quelle attività che contribuiscono al rilascio residenziale.
Tra queste le attività piccolo - commerciali, ricreative e culturali.
Sono altresì ammesse quelle attività artigianali che, per le loro dimensioni limitate non arrecano disturbo.
Tra queste a puro titolo esemplificativo:
Calzolaio, impagliatore, intarsiatore del legno, sartoria, laboratori di pellami e cuoio, piccola falegnameria per riparazioni, attività complementari dell'agricoltura ad uso domestico o assimilabili per dimensioni, ecc.+

Art. 43 Destinazioni a verde privato nel Centro Storico.
1. Tali aree, destinate a verde privato, devono essere mantenute decorosamente in modo da costituire un arredo urbano. In tali aree sono vietate pavimentazioni o lastricati eccedenti il 30% della superficie, edificazioni di annessi stabili o precari, recinzioni in muratura se non sistenti al momento dell'adozione della seguente norma, o comunque diverse da quelle eseguite con rete a maglia sciolta, semplicemente verniciata di colore verde o zincata, sostenuta da profilati metallici leggeri.
Sono altresì vietati depositi di materiali di qualsiasi tipo eccedenti il fabbisogno familiare (Legna, carbone, etc.).
In queste aree possono essere attuate coltivazioni floreali, di alberi da frutto o ortive purchè queste ultime avvengano con impianti ordinati e curati anche nell'aspetto.
Sono vietate piantumazioni di alberi di tipi non caratteristici locali.
Le aree che, per la loro consistenza e localizzazione, sono assimilabili a corti o piazzali, potranno essere pavimentate in proporzioni diverse da quelle indicate nel presente articolo su rilascio di specifica autorizzazione.
2. Tali zone, possono essere utilizzate mediante approvazione di P.R., al fine di migliorare la viabilità, i parcheggi, gli allineamenti degli edifici, la disponibilità di spazi pubblici e devono essere inserite in una proposta progettuale complessiva che riguardi le aree e gli edifici ivi compresi.
I n tali zone, secondo quanto disposto nelle "tabelle E3" allegate alla presente normativa, dovranno essere demoliti gli edifici precari e/o incongrui con l'ambiente circostante e la loro volumetria potrà essere recuperata in aderenza ai fabbricati censiti tramite scheda, con destinazione di annesso o residenziale in ampliamento alle unità esistenti, o riorganizzati in complessi isolati con destinazione di annessi, in modo da migliorarne collocazione urbanistica e aspetto architettonico.
Secondo quanto disposto nelle tabelle allegate dovranno essere elaborati i P.R di iniziativa privata o di iniziativa pubblica o privata e le relative convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

Art. 44 Aree di Ristrutturazione Urbanistica
1. Le zone individuate dal regolamento urbanistico quale aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica sono subordinate alla presentazione di specifico Piano Attuativo di Recupero secondo la normativa nazionale e Regionale vigente

Art. 45 Zone a verde pubblico nel Centro Storico.
1. Tali zone potranno essere attrezzate, su progetti redatti a cura dell'amministrazione comunale, per il tempo libero, il gioco dei ragazzi, la sosta ed il passeggio.
Zone a verde pubblico esistenti:
In tali zone è obbligatorio mantenere le essenze arboree esistenti o integrarle con essenze tipiche locali (comprese quelle che per il loro impiego diffuso sono considerate assimilabili come: ippocastano, tiglio, platani, etc.)
E' ammessa la posa in opera di attrezzature per giochi, per la sosta o opere d'arte.
E' ammessa la costruzione di percorsi pedonali purché limitati allo stretto necessario, e la costruzione di elementi di delimitazione delle aiuole purché tali opere vengano realizzate con materiali tradizionali naturali.
Non sono ammessi radicali cambiamenti della tipologia degli elementi di arredo.
Zone a verde pubblico di nuova previsione:
Tali zone dovranno essere sistemate secondo un progetto esteso alla intera area che preveda:

Piantumazione con essenze locali
Conservazione delle essenze esistenti
Attrezzature e percorsi pedonali
Illuminazione
Destinazione d'uso degli edifici ricadenti in tali aree o di progetto.

Art. 46 Zone a parcheggio nel Centro Storico.
1. Tali zone dovranno essere realizzate sulla base di progetti estesi all'intera area che dovranno prevedere:

- Distribuzione dei posti macchina
- Accessi ed uscite
- Posizionamento dei marciapiedi
- Tipo di pavimentazione
- Sistemazione dei punti luce.

Art. 47 Zone miste a verde pubblico e parcheggi nel Centro Storico.
1. Per tali zone valgono le disposizioni relative alle zone a verde pubblico e alle zone a parcheggio.
I progetti dovranno tener conto della utilizzazione promiscua salvaguardando il carattere di uso pubblico per sosta, svago, e giochi dell'intera area; si dovranno altresì privilegiare le piantumazioni di essenze tipiche locali di rispetto alle aree pavimentate per la sosta degli autoveicoli si da avere, nelle zone pavimentate, ricorsi di alberi o in ordine sparso o in filari regolari.

Art. 48 Strade parcheggi pubblici e privati nel Centro Storico.
1. In tali aree sono vietate trasformazioni delle pavimentazioni in pietra esistenti con posa in opera di materiali diversi. Eventuali pavimentazioni di nuovo impianto dovranno essere realizzate con materiali uguali a quelli originali usati nell'immediato intorno.

Art. 49 Sottopassi nel Centro Storico.
1. I sottopassi sono prevalentemente quelli pedonali di uso pubblico che attraversano edifici di proprietà pubblica e\o privata. Essi devono essere salvaguardati in quanto caratteristici e essenziali ad una funzionalità dei centri in oggetto.
E' quindi vietato:

- Porre in opera cancelli tendenti a limitarne la utilizzazione, ancorché i sottopassi siano di proprietà privata;
- Alternarne la pavimentazione;
- Qualsiasi costruzione insistente su di essi ancorché ne limiti solo parzialmente la utilizzazione.
- Tutte le opere eseguite in difformità da quanto sopra devono essere rimosse.

Art. 50 Modi di esecuzione degli interventi nel centro storico.

Filarotto a conci regolari :
Tali murature devono essere mantenute senza provocare ulteriori danni con strappi e riprese.
I conci possono essere sostituiti anche con conci lavorati con mezzi meccanici, mantenendo l'uniformità di dimensione e il materiale (pietra trachitica locale ).
Sulla muratura può essere eseguita una stuccatura , purché questa avvenga in profondità tra i giunti con un tondino di ferro e senza evidenti tracce all'esterno.
Sull'impasto da usarsi si rimanda al paragrafo d. ( murature intonacate ).
Le aperture di cui si abbia evidente traccia debbono essere ripristinate; è possibile tuttavia il ripristino parziale di queste tracce con finitura ad intonaco del tamponamento, o usando altre tecniche del restauro che lascino comunque leggibili chiaramente tali tracce.
Filarotto a conci irregolari :
Sono quelle murature realizzate con conci di dimensioni variabili, anche se disposti a filarotto, oppure quelle che presentano discontinuità per interventi successivi, dove il filarotto può anche interrompersi.
La metodologia di intervento è la stessa del filarotto regolare, ma la stuccatura può essere realizzata anche non in profondità, con il riempimento completo dei giunti, mantenendo indenne il lato esterno dei conci.

c) Facciavista :
Vi sono comprese:

1- Le murature tipiche di edifici "poveri" sorti cioè senza particolari esigenze estetiche.
Le murature che conservano tracce di filarotto, ma in cui i rimaneggiamenti successivi eseguiti a "opus incertum" assumendo nel complesso la parte predominante.

In tali murature è permesso la stuccatura come nel caso precedente, ma, in presenza di pietre che non presentino il lato esterno con superficie piana ed altre asperità, la stuccatura può essere più estesa, lanciando a vista solo la parte più aggettante delle pietre e comprendendole conpletamente in caso di dimensioni ridotte o arretrate al filo della muratura. (metodo del rinzaffo ).
d) Murature intonacate
Vi sono comprese murature su cui siano stati eseguiti gli intonaci e quelle eseguite in modo tale che risulti evidente l'intenzione di intonacarle, come per esempio la presenza di riquadrature delle aperture in leggero aggetto rispetto alla facciata.
Vi appartengono inoltre le murature da realizzare ex nuovo,
Non sono comprese quelle murature intonacate che nascondono elementi ricadenti nei casi a e b, anche se questo risultasse solo nel corso dei lavori.
Gli intonaci debbono essere realizzati a malta di calce oppure dosando opportunamente materiali diversi in modo che l'effetto finale sia quello dell'intonaco tradizionale a calce .
Le dosi più idonee, sia per l'intonaco che per la stuccatura, sono le seguenti : per l'inerte 50% renone di cava locale (pozzolana) e 50 % sabbia di fiume; per il legante 50% calce aerea e 50% cemento.
Le percentuali da usarsi eventualmente in alternativa a quelle indicate dovranno essere descritte nella richiesta di autorizzazione.
Non è ammesso comunque l'uso esclusivo di sabbia di fiume, che non potrà essere comunque superiore alla metà dell'inerte.
Può essere peraltro realizzato un sottofondo a malta di cemento secondo le tecniche usuali (arriccio), sopra il quale si può operare come detto sopra.
L'intonaco deve seguire la superficie delle pareti senza correggere eccessivamente le eventuali irregolarità, escludendo quindi la tecnica delle "fasce", con trattamento superficiale a cazzuola di ferro.
Non sono ammessi intonaci a parti di essi eseguiti con metodi bucciardati o brugnolati o similari.
L'eventuale tinteggiatura deve essere eseguita contestualmente all'intonaco (metodo dell'affresco).
Il colore da usarsi deve essere riferito per quanto possibile, delle tracce reperibili sulle facciate :
b) Alla valutazione globale di un tratto di strada o di una piazza ecc. nella quale è inserito l'edificio sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura possibile dei colori caratterizzanti l'ambiente.
Su tutte le murature esistenti sono vietate rimozioni o demolizioni o coperture che cancellino il passaggio dell'opera attraverso il tempo a meno che non si tratti di alterazioni deturpanti o incongrue rispetto ai valori storici dell'opera, o o di completamenti in stile che falsifichino l'opera.

Art. 51 Coperture nel Centro Storico
1. La struttura in legno in edifici appartenenti alla cat.C di particolare rilevanza debbono essere mantenute.
Negli altri casi possono essere sostituite con strutture in ferro, in c.a. e laterizio o in laterizio armato, o conformemente alla eventuali prescrizioni del Genio Civile, ove richiesto.
Le gronde degli edifici ricadenti in categoria C debbono essere mantenute.
Ripristinate nella parte inferiore con tavolame e travicelli di castagno secondo la tipologia tradizionale e con lo stesso aggetto.
Se in tali edifici sono presenti altre tecnologie come l'uso del cotto o della trachite, esse debbono essere mantenute.
Per gli altri edifici è ammesso l'uso della tavella in laterizio con le seguenti modalità: aggetto della gronda non superiore a quello esistente.
Aggetto del grondino intorno ai 10cm. e comunque non superiore ai 15 cm.
La superficie delle tavelle dovrà essere lasciata a vista.
In tutti i rifacimenti particolare attenzione dovrà essere dedicata alla parte di muratura immediatamente al di sotto della gronda, che dovrà presentare assoluta continuità con la muratura sottostante in modo da non avere cambiamento di materiali (faccia vista, intonaco, ecc. ) né di tecnologie.
Le uniche aperture ammesse sono "abbaini" realizzati secondo le tipologie tradizionali, con vuoto massimo cm.50 x 50 ; la funzione dell'abbaino è quella di poter accedere alla copertura esterna.
I materiali di copertura devono essere limitati ai coppi alla toscana, o coppi e tegole, secondo l'uso tradizionale.

Art. 52 Solai e Volte nel Centro Storico
1. Le volte esistenti di qualsiasi tipo e i solai di particolare rilevanza architettonica o decorativa debbono essere mantenuti nella forma originaria.
Negli altri casi i solai possono essere sostituiti con strutture in uso corrente, o in conformità alle eventuali prescrizioni del Genio Civile, ove richiesto.

Art. 53 Aperture esterne nel centro storico

a) Esistenti
Quelle ricadenti in categoria C o in murature eseguite a filarotto, oppure quelle eseguite con particolari accorgimenti decorativi, non possono subire alterazioni di sorta, se non per ripristini di evidenti elementi originari
Per tutte sono vietati espressamente sia l'eliminazione o copertura con intonaco delle soglie, stipiti o architravi in trachite, sia l'impiego di marmi e travertini od altre pietre, tali elementi peraltro debbono essere rimossi.
Nel caso che gli elementi di superfetazione rivestano carattere strutturale, è ammesso il reimpiego degli elementi originari in trachite, quando vi sia documentazione in tal senso o tale inserimento sia giustificato da una lettura generale della facciata; in alternativa può essere usata finitura normale ad intonaco.
Le aperture tamponate possono essere ripristinate.
Quelle di particolare valore storico o decorativo o che fanno parte dell'equilibrio generale della facciata, pur conservando il tamponamento, debbono comunque essere evidenziate.
b) Nuove aperture
per le pareti esterne nelle quali si debbono prevedere nuove aperture, allargamenti o lievi spostamenti di quelle esistenti, si richiede uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti delle facciate, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi.
Le nuove aperture non debbono avere dimensioni superiori a quelle preesistenti all'intorno.
Non sono ammesse forme diverse da quelle tradizionali, rettangolari per le aperture normali e quadrate per quelle di dimensioni ridotte, né finiture o elaborazioni particolari in stile.

Le nuove aperture possono essere riquadrate, a seconda delle particolari esigenze di inserimento:

1) a vista sui due lati, con pietra trachitica locale bocciardata in blocchi di spessore non inferiore ai cm.15.
2) a vista sul lato interno, con pietra trachitica anche segata a lastre e con semplice finitura ad intonaco nella parte esterna.
3) con finitura ad intonaco su tutti i lati.

Art. 54 Infissi Esterni nel Centro Storico.
Per finestre, persiane, non sono ammessi di norma infissi realizzati in profilato metallico.
Tuttavia può essere ammessa la instalazzione di infissi in pvc, o alluminio, simil legno di colore verde o marrone non lucido, fermo restando l'obbligo di installare le persiane utilizzando sistemi di aggangio esterno tipici locali ed evitando l'installazione del controtelaio rigido.
Può essere ammesso, nelle categorie diverse dalla C l'impiego di infissi diversi solo per vetrine di negozi, bar, trattorie, purché queste siano in accordo con l'ambiente in cui sono inserite, di norma è preferibile il colore nero.
Sempre per le categorie diverse dalla C sono ammesse porte metalliche per locali non destinati alla residenza come magazzini, cantina, autorimesse, ecc, purché eseguite con telai in profilati semplici ferrosi tamburati in lamiera saldata, con finitura liscia e tinteggiati con colore verde persiana o marrone.
Le porte e i portoni di ingresso principale alle abitazioni 18debbono essere eseguiti in castagno massello secondo la tipologia tradizionale, trattati a mordente scuro oppure con altre essenze sempre in massello, se tinteggiati di verde o marrone.
La persiana deve essere alla toscana, verniciata di color verde scuro "persiane", salvo nei casi diversamente documentabili.
Non è ammessa per quelle aperture in cui si appare evidente che non era previsto l'uso e la cui introduzione deformi palesemente l'effetto della riquadratura singola, oppure la redazione alla facciata in generale.
Non sono ammesse serrande avvolgibili di nessun tipo o sportelloni ad eccezione degli avvolgibili per gli edifici ricadenti in 4° e 5° classe ove tale sistema di oscuramento è di impianto originario e trattasi manutenzione o sostituzione.
Le finestre, salvo quei casi in cui sia giustificato storicamente o con documentazione una diversa conformazione, debbano essere a due ante di tipo tradizionale, sia finito a essenza sia verniciato color verde persiana o marrone.
Per piccole aperture relative a locali al piano terra è ammesso l'uso di grate in ferro di tipo tradizionale a lavorazione semplice.
L'infisso in tutti i casi deve seguire esattamente l'apertura con divieto di rimbotto degli archi con architravi di qualunque tipo.

Art. 55 Scale di accesso esterne nel centro storico
1. le scale di accesso esterne debbono essere mantenute in pietra trachitica locale o ripristinate nel caso siano state modificate nel tempo.
Gli scalini debbono essere realizzati in materiale tradizionale.
L'eventuale parapetto potrà essere a faccia vista od intonacato, o costituita da ringhiera in ferro battuto disegno semplice I soli pianerottoli possono essere realizzati con piastrelle in cotto a lavorazione rustica formato tradizionale (mezzane , smusciati) o meglio se di recupero.

Art. 56 Pavimentazione esterna nel centro storico
1. E' prescritta la conservazione e il ripristino delle pavimentazioni originarie degli spazi pubblici collettivi, sia interni che di pertinenza, quali pavimentazioni del portico, dell'androne, delle corti, dei giardini, ecc.
Nel caso di rifacimento le pavimentazioni devono essere realizzate con i materiali e le tecniche tradizionali.

Art. 57 Terrazze nel centro storico.
1. sono vietate espressamente nuove terrazze.
I balconi originari debbono essere mantenuti nel loro aspetto, senza impieghi di marmi, travertini, gres, ecc.
I parapetti in ferro dovranno essere mantenuti nelle forme originarie o ripristinati; ove non sia rintracciabile la forma originaria, si farà riferimento ad apposite tavole reperibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 58 Tettoie nel centro storico
E' vietata la realizzazione di tettoie di qualsiasi tipo se prospicienti strade o spazi pubblici.
Sono ammesse le tettoie a copertura dei portoni di ingresso dei fabbricati privati che dovranno essere realizzate in legno e cotto (copertura coppi e tegole), dovranno essere di dimensioni limitate a protezione dell'accesso e in nessun caso potranno eccedere lo sbalzo di 50 cm rispetto al filo esterno della facciata del fabbricato

Art. 59 Canne Fumarie nel Centro Storico
1. Nella categoria C sono vietate canne fumarie esterne.
Negli altri casi sono ammesse solo se debitamente incassettate e intonacate, qualora l'introduzione del manufatto non rechi disturbo all'equilibrio complessivo della facciata.
Sono ammesse canne fumarie in rame brunito in relazione alla composizione materia della facciata.
E' obbligatoria la sistemazione di tutte le canne fumarie esistenti in difformità di quanto detto.
I comignoli devono essere realizzati con fodera intonacata a copertura in laterizio, secondo la tecnologia tradizionale.

Art. 60 Pluviali nel centro storico
1. i canali e i discendenti devono essere del tipo stondato, realizzati in rame.
Il piede può essere in ghisa o laterizio.
Sono espressamente vietati elementi in materiali plastici, P.V.C. o simili.

Art. 61 Decorazioni nel Centro Storico
1. Tutte le decorazioni originali esistenti debbono essere mantenute.
Sono vietate nuove decorazioni che non rivestano particolare valore artistico e comunque non concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Art. 62 Mura di Cinta nel Centro Storico.
1. l'intero cerchi di mura del centro storico viene assimilato alla categoria C, sia per quanto riguarda la parte visibile dall'esterno, sia per quanto concerne le parti rimaste inglobate negli edifici e come tale deve essere trattato anche se inserito in edifici non ricadenti in tale categoria.

Art. 63 Impianti tecnologici nel Centro Storico.
1. E' ammessa l'installazione di impianti igienici e tecnologici purché ciò avvenga senza compromettere le strutture secondo quanto tutelato dalle categorie di appartenenza.
Nei casi di installazione in edifici appartenenti alla categoria C o in presenza di filarotto è espressamente vietato lesionare la struttura con strappi e riprese e le canalizzazioni devono essere di tipo "a vista".
Per gli scarichi è ammessa la sola incassettatura in appoggio alle strutture e interna agli alloggi.
Negli altri casi è ammessa l'incassatura nelle murature e la esecuzione degli impianti sottotraccia.
Le antenne TV nonché le parabole devono essere centralizzate per ogni fabbricato e non devono alterare, disturbare in alcun caso le facciate del fabbricato stesso.
E' vietato installare antenne e parabole in facciata. Le stesse dovranno essere installate sul tetto. Le parabole dovranno essere di color mattone.
E' espressamente vietato porre in opera cavi volanti e cavi esterni.
Gli impianti elettrici e telefonici devono essere eseguiti in conformità a quanto suddetto e nel rispetto totale dell'ambiente storico in cui si inseriscono.
Sono quindi vietati cavi volanti, matasse, sportelli non strettamente necessari.
E' vietata l'installazione di grappe, ponticelli e qualsivoglia altro, in edifici ricadenti in categoria C o in murature a faccia-vista.
E' vietato l'impiego di materiali plastici che non siano strettamente necessari.
I cavi devono comunque "correre" staffati a cavetti in acciaio ben tirati.
In caso di collocazione su parete devono correre dove meno si notano, nascosti eventualmente dagli elementi decorativi esistenti.

Titolo V DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 64 Parametri urbanistici

1. Gli indici urbanistici ed edilizi fissano i limiti dimensionali entro i quali deve svolgersi l'attività di urbanizzazione e di edificazione. Ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme del P.R.G. e delle leggi vigenti, è fatto riferimento ai seguenti simboli:

1- St = superficie territoriale
2- S1 = superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria
3- S2 = superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria
4- Umi = Unità minima d'intervento
5- Sf = superficie fondiaria
6- Sc = superficie coperta
7- Sl = superficie utile lorda
8- Su = Superficie utile
9- Rc = rapporto di copertura
10- Hf = altezza fabbricato
11- H = altezza degli edifici esistenti
12- Hp = altezza del piano
13- Vf = volume del fabbricato
14- Vp = volume del piano
15- It = indice di fabbricabilità territoriale
16- If = indice di fabbricabilità fondiaria
17- Df = distanza minima fra fabbricati

Le definizioni delle precedenti simbologie sono le seguenti:
1) St - Superficie territoriale.
Per superficie territoriale si intende un'area non inferiore alla superficie dell'unità minima di intervento di cui al successivo punto 4, comprende le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria. La superficie territoriale deve essere misurata al netto delle zone destinate alla viabilità e delle strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area ed al lordo delle strade di lottizzazione da prevedere internamente all'area.
Sulla S.t. si applica l'indice di fabbricabilità territoriale I.t.
2) S1 - Superficie per opere d'urbanizzazione primaria.
Le aree per le opere di urbanizzazione primaria comprendono:

a) le strade di accesso alle singole proprietà e di servizio all'interno di queste per qualsiasi tipo di insediamento;
b) la rete idrica costituita da acquedotto pubblico o consortile salvo i casi di edifici isolati dotati di rifornimento diretto mediante pozzi o conduttura privata autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
c) la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
d) la rete di pubblica illuminazione;
e) la rete di distribuzione del gas;
f) la rete di distribuzione del telefono;
g) la rete fognante e, nel caso di edifici isolati equivalenti sistemi di allontanamento, trattamento e smaltimento delle acque, comprensive dell'impianto ( o degli impianti) di trattamento e di depurazione integrale;
h) spazi di sosta e parcheggi pubblici;
i) spazi per verdi pubblici elementari attrezzati.

Nell'ambito degli strumenti urbanistici di attuazione verrà fissata l'esatta quantificazione delle opere di urbanizzazione primaria riferita ai singoli interventi.
3) S2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria. Le aree per le opere d'urbanizzazione secondaria comprendono:

a) gli impianti per gli asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, comprese le attrezzature accessorie scoperte;
b) le attrezzature collettive di quartiere (mercati, centri commerciali, uffici di enti pubblici aperti al pubblico, centri sociali, centri culturali, unità sanitarie ed assistenziali, edifici religiosi e affini);
c) le attrezzature per il tempo libero del quartiere, i parchi urbani e di quartiere, gli impianti sportivi.
Per le aree destinate totalmente e parzialmente ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, magazzini e simili le opere di urbanizzazione secondaria di cui al punto b) comprendono inoltre servizi aziendali collettivi ossia mense, sedi sindacali, sale di riunione, centri culturali e biblioteche, unità sanitarie ed assistenziali, centri sociali ed affini.

Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria territoriale comprendono:

a) gli impianti per l'istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e scoperte;
b) le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
c) le attrezzature per il tempo libero d'interesse urbano territoriale, i parchi territoriali, gli impianti sportivi pubblici e d'interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche, gli impianti di interesse urbano e territoriale.

4) Umi - Unità minima di intervento
S'intende per unità minima di intervento la superficie minima sulla quale può essere rilasciata autorizzazione o concessione edilizia oppure autorizzazione a lottizzare. Di fatto è l'area minima richiesta per ogni "intervento ".
5) Sf - Superficie fondiaria
La superficie fondiaria di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici si intende, ai fini dell'applicazione e della valutazione degli indici urbanistici, la superficie di terreno disponibile per l'edificazione.
Tale superficie deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione.
La superficie fondiaria di pertinenza dovrà essere continua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo, risultando comunque inammissibili il trasferimento di indici di fabbricabilità da aree non facenti parte del lotto individuato dalla costruzione esistente o prevista.
Le sedi viarie private non costituiscono interruzioni di continuità agli effetti della valutazione della superficie fondiaria pertinente.
Per le zone omogenee E valgono le norme previste dalla legge regionale sulle zone agricole e indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione di Piano Strutturale.
Nelle aree ove invece è previsto un intervento urbanistico preventivo la superficie fondiaria sarà l'area edificabile che risulta dalla superficie territoriale deducendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria interne alla lottizzazione o ad altro strumento urbanistico preventivo.
6) Sc - Superficie coperta
Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, comprese le costruzioni annesse all'edificio, delimitate dalla superficie esterna delle mura perimetrali.
Sono escluse dal computo della superficie coperta le tettoie, le terrazze, le pensiline a sbalzo.
Le superfici lorda (comprensiva dei muri) delle costruzioni interrate o seminterrate potranno eccedere fino ad un massimo del 30% le superfici coperte del piano tipo degli edifici fuori terra a cui afferiscono (vedi in specifico le definizioni di volume interrato e seminterrato riportate di seguito)
Le parti sotterranee degli edifici non potranno invadere aree non di pertinenza dell'edificio stesso né tantomeno aree pubbliche.
7) Sul = Superficie utile lorda
E' la somma della superficie di tutti i piani - fuori terra, seminterrati ed interrati - misurata al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali, pilastri, tramezzi interni, vani scale, vani ascensore, etc.
Sono esclusi dal calcolo della Sul:

- i porticati pubblici o di uso pubblico;
- le logge con il lato minore non superiore a ml 2,00, intendendosi per logge le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso.Le logge con il lato minore superiore a ml 2,00 sono integralmente comprese nel calcolo della Sul;
- i balconi aventi aggetto non superiore a ml 2,00 dalle pareti esterne del fabbricato.I balconi con aggetto superiore a ml 2,00 sono integralmente compresi nel calcolo della Sul;
- le autorimesse pertinenziali private, realizzate fuori terra nelle aree urbane e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante;
- le autorimesse pertinenziali private con i relativi spazi di manovra, realizzate nel sottosuolo, anche ove eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante;
- le autorimesse pubbliche o ad uso pubblico, fuori terra o interrate, realizzate in applicazione degli standard urbanistici imposti da norme statali o regionali;
- le superfici adibite a cantine, al servizio ed in relazione numerica con le singole unità immobiliari a destinazione residenziale, intendendosi per cantine locali accessori non abitabili, con volume completamente interrato, e con altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante;
- i vani relativi ai volumi tecnici, interrati o posti oltre la copertura (scale, extracorsa ascensori e montacarichi, locali per impianti di riscaldamento o climatizzazione centralizzati, abbaini ed elementi consimili di accesso alla copertura, etc.) - ovvero realizzati fuori terra nei casi in cui per esigenze dettate dalle vigenti norme di sicurezza non possano essere ricavati all'interno della sagoma dell'edificio - delle dimensioni strettamente indispensabili all'alloggiamento e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti in essi collocati, ovvero delle dimensioni minime dettate dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
- gli aggetti di carattere ornamentale o strutturale con sporgenza non superiore a ml 2,00;
- le scale esterne, ove prive di copertura e/o non delimitate da murature perimetrali;
- i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica separati (passerelle, ballatoi, etc.), anche provvisti di copertura e tamponamenti laterali, purché con larghezza non superiore a ml 2,00;
- le intercapedini orizzontali o verticali con sola funzione igienico-sanitaria o tecnologica.
- gli scannafossi;
- i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone (ricoveri per animali domestici o da cortile e/o per attrezzi, coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e l'intradosso della copertura;
- le strutture esterne di rivestimento e gli altri elementi tecnologici consimili finalizzati alla qualificazione estetico-architettonica dei fabbricati;
- le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci.

Sono altresì esclusi dal calcolo della Sul, quali incentivi urbanistici in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile:

- lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm, e comunque per la parte eccedente i minimi fissati dalle disposizioni Regionali e Statali;
- i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, etc.) capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
- le serre solari, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
- tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali in materia.

Limitatamente alle destinazioni d'uso commerciali, sono inoltre escluse dal calcolo della Sul:

- le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di vendita;
- le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora collocate in parcheggi coperti e/o in autorimesse pertinenziali (interrate o meno);

8) Su - Superficie Utile
E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra ed entro terra misurata al netto di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensore, scale, cavedi, ecc.) così come definito dal D.M. 10/05/77.
9) Rc - Rapporto copertura
Misura il rapporto percentuale tra la superficie coperta dei fabbricati e la superficie fondiaria di pertinenza ( K = Sc/Sf).
10) Hf - Altezza del fabbricato
L'altezza di un edifico, misurata in metri lineari, si definisce in base all'altezza di ciascun fronte dell'edificio stesso.
L'altezza del fabbricato è data dalla media delle altezze dei vari fronti.
L'altezza, è data a partire dalla quota di intersezione al piede del fabbricato costituita dal marciapiede, strada, o linea di terra e l'intradosso delle strutture portanti delle coperture.
11) H - Altezza degli edifici esistenti
L'indice H (altezza del fabbricato) per gli edifici esistenti si computa nello stesso identico modo previsto per la nuova edificazione;
12) Hp - Altezza del piano
E' definita dalla misura in metri che va dall'estradosso del solaio inferiore all'intradosso del solaio superiore.
13) Vf - Volume del fabbricato.
1.Il volume del fabbricato, misurato in mc, è dato dal prodotto dell'altezza di ogni singolo piano, misurata dall'estradosso del solaio inferiore all'estradosso del solaio superiore, per la superficie utile lorda di ogni singolo piano, così come definita al punto 7.
La relazione che lo esprime è data da:
V = H x S.u.l
2.Dal volume del fabbricato, oggetto di calcolo (definito fabbricato di riferimento) si esclude il computo dei volumi seguenti:

a)quello relativo ai locali completamente interrati (volumi interrati) del fabbricato di riferimento, come definiti nel presente regolamento negli articoli seguenti;
b) quello relativo ai locali seminterrati (volumi seminterrati) del fabbricato di riferimento, in relazione alla sola parte seminterrata come definiti nel presente regolamento negli articoli seguenti;
c)quello corrispondente alle chiostrine (spazi scoperti all'interno dell'edificio, che servono solo come presa d'aria e di luce) del fabbricato di riferimento;
d)quello relativo ai volumi tecnici del fabbricato di riferimento, come definiti nel presente regolamento negli articoli seguenti;
e)quello relativo ai sottotetti non destinati alla permanenza di persone, quindi non abitabili relativi al fabbricato di riferimento, come definiti nel presente regolamento negli articoli seguenti;
f)quello relativo agli scannafossi, del fabbricato di riferimento, anche se ispezionabili come definiti nel presente regolamento agli articoli seguenti;
g) quello relativo ai portici, del fabbricato di riferimento, come definiti nel presente regolamento negli articoli seguenti;

Art. 65 Calcolo dei volumi

Al fine di promuovere tipologie tradizionali e non speculative non sono conteggiati nei volumi:

1 - i volumi relativi alle murature esterne di tamponamento eccedenti lo spessore di 30 cm, nel caso di impiego di pietra a faccia vista;
2 - i volumi sottostanti i balconi e le scale esterne;
3 - il 50% del volume relativo a logge incassate;
4 - i volumi di "serre" o "camini solari" esposti e realizzati in modo da contribuire in modo determinante al contenimento energetico.
5 - Il volume di locali abitati, ancorché seminterrato o sottotetto, è sempre computato per intero.

14) Vp - Volume del fabbricato nel caso di terreni in pendio (volumi seminterrati e interrati).
1.I volumi seminterrati se destinati ad uso commerciale, direzionale, artigianale, turistico, alberghiero e residenziale (ove tali tali utilizzazioni sono consentite dalla normativa vigente) sono computati per intero, mentre per gli altri usi (ex: autorimesse private, cantine, ripostigli, ecc.) sono computati solo per la parte fuori terra e cioè per la parte essedente la linea virtuale o piano di campagna virtuale, intendendo per linea virtuale o piano di campagna virtuale quella linea che unisce i due punti, a differente livello, determinati dall'incontro dei muri perimetrali opposti dell'edificio con il marciapiede o, in assenza di questo con il piano di campagna indicato nel progeto come "opera finita". (vedi esemi esplicativi di seguito riportati).

NUOVO SCHEMA.

2. La linea virtuale o piano di campagna virtuale è quella linea che unisce i due punti a differente livello, in corrispondenza dei due muri perimetrali opposti dell'edificio.
La linea virtuale individua:

a) Il volume urbanistico dell'edificio fuori terra;
b) La parte seminterrata che, nel rispetto del regolamento edilizio e dei parametri di cui al D.M. 75, potrà essere adibita anche a superficie residenziale.

3.Si precisa che nel caso di volumi seminterrati, quindi posizionati su terreni in pendio, il calcolo relativo al volume del fabbricato deve essere effettuato partendo dall'ideale piano inclinato (piano di campagna virtuale o linea virtuale) che unisce i due punti a differente livello, in corrispondenza dei due muri perimetrali opposti dell'edificio.
I locali completamente interrati non sono computati ai fini del volume urbanistico.
Per essere definiti tali , cioè locali completamente interrati, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) Interrati su almeno tre lati
b) L'estradosso del solaio superiore del locale interrato posizionato ad altezza non superiore di m. 0,50 dal piano di campagna;
c) Con illuminazione e/o areazione mediante finestre a bocche di lupo;
d) Destinati non ad abitazione ma esclusivamente a garage, ripostiglio, magazzino, cantina, rimessa attrezzi, centrali termiche, autoclavi, servizi igienici, ecc.;
e) Le parti sotterranee degli edifici non potranno invadere aree non di pertinenza dell'edificio stesso né tantomeno aree pubbliche.

Le superfici lorde (comprensive dei muri) dei volumi interrati e seminterrati potranno eccedere fino al massimo del 30% quello delle superfici coperte del fabbricato alla quale afferiscono;
15) It - Indice di fabbricabilità territoriale
Indica in mc. il volume massimo costruibile per ogni mq. di superficie territoriale (mc/mq)
La relazione che lo esprime è data da:
It = V/St.
16) If - Indice di fabbricabilità fondiaria
Indica in mc. il volume massimo costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (mc/mq)
La relazione che lo esprime è data da:
If = V/Sf.
17) Df - Distanza fra fabbricati
Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi, e l'edificio prospiciente.
Con riferimento a quanto disposto in materia dal Decreto Interministeriale n. 1444 del 2.4.68, fermo restando le norme del Codice Civile, per le distanze fra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee si precisa quanto segue:

1. in materia di distanze edilizie nelle zone omogenee A (centro storico) e a quelle ad esse assimilate facenti parte del patrimonio edilizio esistente, trova applicazione l'art.9 punto 1) del D.M. 1444/68 in base al quale per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ambientali. In ogni caso, le distanze edilizie non potranno essere inferiori a quelle disposte dal codice civile.
2. per i nuovi edifici ricadenti nelle altre zone è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3. Il rispetto delle distanze di 10 mt. tra pareti finestrate ed edifici antistanti non si applica nei seguenti casi:

a) per sopraelevazioni di edifici esistenti a distanza inferiore a ml. 10 dai fabbricati circostanti
b) per pareti antistanti, appartenenti allo stesso edificio;
c) nel caso di manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, ecc.);
d) nel caso di strutture di arredo urbano (chiostri, gazebi, pensiline di attesa per il servizio di trasporto pubblico, cabine, opere artistiche, ecc.);
e) nel caso di manufatti completamente interrati;
f) nel caso di pensiline in genere ed ai box prefabbricati a blocco, al servizio di strutture di arredo stradale;
g) nel caso dei volumi tecnici;
h) in presenza di luci, come definite del Codice Civile;
i) nel caso di pareti già finestrate di edifici esistenti a distanza inferiore a ml. 10,00 da edifici fronteggianti è consentita l'apertura di ulteriori finestre su dette pareti.
l) balconi a sbalzo;

4. nelle zone omogenee C (zone di espansione), oltre ai 10 m. di distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti, è prescritta la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; fermo restando la distanza minima di 10 m. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
5.In merito a quanto sopra riportato si precisa:

- Per antistante si intende tutto quanto compreso nell'area ottenuta dal ribaltamento delle parete del fabbricato di 90 gradi sul piano orizzontale;
- Per quanto riguarda le luci e le vedute, si rinvia agli art. 900 e seguenti del Codice Civile.
- E' ammessa la deroga ai disposti di cui sopra solo per completamenti di piani esistenti secondo fili e gli allineamenti già consolidati nell'impianto esistente, a condizione che non siano aperte finestre sulla parete antistante l'edificio contrapposto.
- E' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici antistanti fermo restando la stipula di convenzione o specifico accordo secondo le modalità di legge fra confinanti;

Art. 66 Volumi tecnici, sottotetti non abitabili, portici

1. I volumi tecnici sono costituiti esclusivamente dalle porzioni del fabbricato destinate ad ospitare impianti legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dello stesso e che non possono essere collocati all'interno delle unità abitative, ne possono essere utilizzabili come abitazioni (vedi a tal proposito la decisione del T.A.R. Lazio n 413/96; Cons. Stato n. 1025/92; Cons. Stato n. 239/82; Cons. Stato n.232/77).
2. Sono considerati volumi tecnici in via esemplificativa, quelle parti degli impianti tecnologici quali:

- locali per depositi dell'acqua;
- locali per gli extracorsa degli ascensori;
- locali per gli impianti di riscaldamento e/o di refrigerazioni (compresi gli impianti che utilizzano fonti energetiche alternative)
- locali per impianti di parafulmine;
- cavedi per le canne fumarie e di ventilazione;
- le cabine elettriche;
- gli alloggiamenti impianti e gruppi di misura Telecom, Enel, metano, acqua;
- locali per autoclavi;
- locali per le centrali termiche;
- locali per centrali di fonti energetiche alternative.

3. Restano esclusi dalla nozione di volumi tecnici i vani che assolvono funzioni complementari all'abitazione, quelli di sgombero, le soffitte, i sottotetti, gli stenditoi chiusi. (Cons. Stato n.44/91).
4. Per le unità abitative di edilizia residenziale, il volume tecnico non può essere superiore a 30 mc.
Tale volumetria massima è pertanto riferita ad ogni singola unità abitativa e comprende tutti gli impianti descritti precedentemente.
Per le unità a destinazione non residenziale il volume tecnico non può essere superiore a 60 mc. Tale volumetria massima è riferita in questo caso all'intera attività e comprende tutti gli impianti descritti precedentemente.
5. I portici, aperti su due o tre lati, che non eccedono il 30% della superficie coperta del fabbricato alla quale afferiscono non sono valutati ai fini del calcolo del volume urbanistico.
Soltanto la parte eccedente il 30% della superficie coperta del fabbricato alla quale afferiscono è valutata ai fini del calcolo del volume.
6. Recupero abitativo dei sottotetti e Volumi Tecnici
6.1. Recupero abitativo dei sottotetti.

a) premessa
Il territorio comunale di Arcidosso è classificato "territorio montano" ai sensi della L.R.T. del 28 dicembre 2000, n. 82 "Norme in materia di Comunita` Montane" e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, in materia di recupero dei sottotetti trova applicazione la L.R.T. n. 5 dell' 8 febbraio 2010 e s.m.i. e in particolare in tema di riduzione delle altezze, l'art. 3 della stessa legge, in base alla quale il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- l'altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio.
- In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,30 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,10 metri per gli spazi accessori e di servizio.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;

a) Livelli prestazionali
I livelli prestazionali da assicurare nei progetti di recupero dei sottotetti ai fini abitativi, devono essere differenziati in relazione alle destinazioni d'uso dei vani; pertanto, in applicazione del D.M. 05/07/1975, sono distinti fra quelli da ottenere per spazi ad uso abitazione e quelli da ottenere per gli spazi accessori e di servizio.
b) Volumi d'aria.

b.1. Per gli spazi ad uso abitazione:

- la diminuzione dell'altezza deve comunque garantire, lo stesso "volume d'aria" in relazione alla destinazione d'uso ed alla tipologia del vano;
- il " volume d'aria", al fine di garantire idonee condizioni igienico-sanitarie, deve essere ottenuto, prevedendo proporzionalmente, una maggiore superficie del vano da rendere abitabile al diminuire dell'altezza;
- il Volume d'aria da calcolare per gli spazi ad uso abitazione deve rispettare la seguente formula:
Superficie vano = Volume d'aria/altezza media vano

Dove il "volume d'aria" è quello che si desume dall'applicazione del D.M. 1975 con riferimento alle specifiche destinazioni d'uso dei locali e per "altezza media vano" si intende quella minima definita dalla legge.
b.2. Per gli spazi accessori e di servizio:

- Non è previsto il requisito prestazionale del volume d'aria per ripostigli, zone di ingresso, corridoi, disimpegni e per il servizio igienico aggiuntivo;
- Il volume d'aria deve essere previsto per l'eventuale servizio igienico se definito principale, prevedendo proporzionalmente, una maggiore superficie del vano da rendere abitabile al diminuire dell'altezza con l'applicazione della formula di cui al comma precedente.

C) Requisiti aeroilluminanti naturali.

C.1. Il livello prestazionale dei "requisiti aeroilluminanti" da assicurare nei progetti di recupero dei sottotetti ai fini abitativi, deve garantire un'adeguata ventilazione e illuminazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre e dai riscontri d'aria trasversali.
C.2. Per gli spazi ad uso abitazione:
la superficie finestrata dovrà mantenere il rapporto aeroilluminante non inferiore ad un ottavo della superficie utile del locale servito; tale valore dovrà essere calcolato sulla superficie virtuale del vano così ottenuta:
Va/2,70 m = Sv
Dove:
Va = volume d'aria del vano considerato in m3;
2,70 m = altezza virtuale del vano abitabile in m;
Sv = superficie virtuale in m2.
Dalla superficie virtuale dovrà essere calcolata la superficie finestrata nel modo seguente:
Sv x 0,125 = Superficie finestrata
Fatto salvo il rispetto del requisito minimo stabilito dalla Legge Regionale sono ammesse deroghe a quanto previsto al punto C.2, solo in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), oppure per i fabbricati individuati con valore storico/testimoniale nella strumentazione urbanistica comunale; per tali immobili la prestazione dovrà essere mantenuta con l'applicazione degli elementi aero- meccanici che garantiscano un ricambio del volume d'aria di 32 mc/h/persona;
C.3. Per gli spazi accessori e di servizio non è previsto il requisito prestazionale aereo illuminante per gli spazi accessori e di servizio;

D) Requisiti aeromeccanici e illuminazione artificiale

D.1. Fatto salvo il rispetto del requisito minimo stabilito dalla Legge Regionale, i livelli prestazionali dei "requisiti aero meccanici" e di illuminazione artificiale, sono ammessi per gli spazi ad uso abitazione, solo in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), oppure per i fabbricati individuati con valore storico/testimoniale nella strumentazione urbanistica comunale.
Per tali immobili la prestazione dovrà essere mantenuta con l'applicazione degli elementi aero- meccanici che garantiscano il ricambio del volume d'aria, ad integrazione di quanto consentito dalla superficie aeroilluminante esistente comunque non inferiore ad un sedicesimo, così come di seguito descritto.
Il Tasso di ricambio d'aria (T espresso in mc/h) da garantire per ogni vano si potrà calcolare moltiplicando il fabbisogno medio d'aria salubre per unità di tempo di una persona (32 mc/h/persona) con la ricettività del vano: T = 32 mc/h/persona x R.

T (Tasso di ricambio d'aria) = volume di aria salubre da assicurare nell'abitazione, espresso in mc/h.
R (Ricettività) = numero massimo di persone che il vano potrà accogliere determinato con i seguenti standard: mc. 24,3 per 1 persona, mq. 37,8 per 2 persone.
Il numero minimo dei ricambi d'aria (N), espresso in h-1, potrà essere ottenuto dal rapporto del Tasso di ricambio d'aria con il Volume d'aria dell'abitazione: N = T/Va.
D.2. Il livello prestazionale dei "requisiti aero meccanici" da assicurare nei progetti di recupero dei sottotetti ai fini abitativi, è applicabile ai servizi igienici.
Per volume di sottotetto non abitabile quindi non destinato alle funzioni di cui sopra (spazi ad uso accessorio o spazi ad uso abitazione) si intende quello ove l'altezza media dello stesso sia inferiore od uguale a 2,00 m.
Tali sottotetti, aventi altezza media inferiore od uguale a 2,00 m., non sono computati ai fini del calcolo del volume del fabbricato.
Soltanto la parte eccedente l'altezza media consentita di 2,00 m.è valutata ai fini del calcolo del volume urbanistico del fabbricato.

Art. 67 Distanza dalle strade
1. Per distanza della strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più
avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi ) ed il ciglio della strada, come definito all'art. 2 del D.M. 01/04/68 (G.U. 13/4/68 n. 69) e dal nuovo codice della strada e successive modificazioni.
Si precisa che il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. In assenza di fossi di guardia o cunette, rilevati o trincee il ciglio della strada si attesta a un metro dalla carreggiata.
Tale distanza, negli elaborati di progetto, dovrà essere valutata e computata anche per le strade non esistenti ma comunque di previsione negli strumenti urbanistici.
2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel successivo comma nel caso che ciò sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore od a condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso interventi urbanistici preventivi.
2. Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal filo stradale non potrà superare l'allineamento
esistente o, in mancanza, mt. 5,00.
Fuori dal perimetro dei centri abitati vale quanto previsto dal D.M. 01/04/68 e dal Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni.

Art. 68 Distanza minima dai confini
1. Per distanza minima dai confini s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) e il confine prospiciente.
2. Quando la costruzione su fondi confinanti non sia sul confine, quello che costruisce per primo deve mantenersi ad una distanza minima di 5 ml. dal confine stesso, salvo che tra i confinanti sia stipulata una convenzione per atto pubblico o scrittura privata, trascritta nei registri immobiliari, in base alla quale venga assicurato in ogni caso il rispetto della distanza minima fra fabbricati prevista dal presente Regolamento.
Le disposizioni del presente articolo possono non applicarsi in presenza di strumenti urbanistici preventivi attuativi convenzionati.

Titolo VI NORME FORESTALI E DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE 

Art. 69- Disposizioni preliminari.

1. Le Norme, hanno fra gli obiettivi principali quello di mantenere e consolidare l'uso agricolo del suolo come valore autonomo contestuale indispensabile alla conservazione del patrimonio agricolo e delle caratteristiche storiche morfologiche del paesaggio agrario.
2. Le Norme, si applicano nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, come individuate nelle tavole del Piano Strutturale e nelle zone omogenee E ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444 ed a quelle comunque destinate all'agricoltura anche se definite in maniera diversa.
3. La definizione di di attività agricola è quella di cui all'art. 2 della L.R.T. 64/95 come modificata dalla L.R.T. 25/97;
4. Il dimensionamento massimo ammissibile degli interventi, ammessi nel territorio rurale è quello determinato dal Piano Strutturale, di seguito sintetizzato in specifica tabella:

TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO NEL TERRITORIO RURALE PREVISTA IN ATTUAZIONE DELLE NORME DEL PIANO STRUTTURALE

Destinazione
Destinazioni residenziale
Destinazione Turistico ricettiva
Distinazione Artigianale Commerciale

parametro
Numero alloggi
s.u.l (mq)
Numero posti letto
Superficie utile lorda (S.U.L) in mq

dimensionamento
n. 100
Mq 13.000
p.l. 100
mq 1.000

Art. 70 AMBITI DI APPLICAZIONE E TIPI DI INTERVENTO POSSIBILI IN AREA AGRICOLA.

1. Nelle zone agricole sono ammessi i seguenti tipi di intervento:

A - Nuova Edificazione:

a1 - residenza;
a2 - strutture a servizio del fondo (annessi e attività connesse all'agricoltura);
a3 - strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero (piscine e campi tennis ect.);
a4 - strutture per funzioni compatibili ed integrative dell'attività agricola.

B - Riuso del patrimonio edilizio esistente:

b1 - residenza
b2 - strutture a servizio del fondo (annessi e attività connesse all'agricoltura);
b3 - strutture pertinenziali per le pratiche sportive e il tempo libero (piscine e campi tennis ect.);
b4 - strutture per funzioni compatibili ed integrative dell'attività agricola

2. Le disposizioni di cui al presente titolo valgono in relazione agli ambiti che sono specificati nella normativa e sono in funzione dell'articolazione del territorio rurale come definita agli articoli seguenti.
2. Il relativo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è presentato dall'imprenditore agricolo al Comune secondo le modalità definite dalle vigenti Leggi e Regolamenti regionali. La Nuova residenza ancorchè realizzata mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente, è ammissibile solo se a servizio di soggetti impegnati nell'attività agricola (familiari, coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato), e a seguito dell'approvazione del programma aziendale presentato dall'Imprenditore agricolo nel rispetto delle modalità precisate dalle Leggi regionali e regolamenti in vigore.23

Art. 71 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE.
1. Nelle tavole del Piano Strutturale sono state individuate le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola in relazione alle caratteristiche produttive e alle funzioni di presidio ambientale e paesaggistico e ai livelli di articolazione del paesaggio.
2. Il territorio e il paesaggio è stato rappresentato nelle tavole del Piano Strutturale, in scala 1:10.000. In particolare, in tale cartografia è rappresentato:

- il perimetro del territorio rurale;
- gli ambiti di degrado (usi impropri e frammentazione fondiaria);
- le zone ad esclusiva e prevalente destinazione agricola;
- le aree con problemi geologici per la presenza di frane in atto;
- il perimetro delle aree urbanizzate;
- Le aree di tutela paesaggistica

3. Inoltre, come precisato precedentemente nelle presenti norme, il territorio comunale è rappresntato nella cartografia scomposto in:

- AMBITO MORFOLOGICO TERRITORIALE (A.M.T.)
- SISTEMA MORFOLOGICO TERRITORIALE (S.M.T.)
- UNITA' MORFOLOGICA TERRITORIALE (U.M.T.)

4. Tali ampie porzioni del territorio comunale comprendono prevalentemente aree rurali che sono dettagliatamente disciplinate negli articoli seguenti in relazione alle singole caratteristiche che le distinguono.

Art. 72 INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE SINGOLE UNITA'.

1. L'articolazione del territorio, è accompagnata dalla definizione delle categorie di intervento ammissibili di ogni singola unità.

AMBITO MORFOLOGICO TERRITORIALE (A.M.T.)

- R - RILIEVI DELL'ANTIAPPENNINO
- CP - COLLINE PLIOCENICHE

SISTEMA MORFOLOGICO TERRITORIALE (S.M.T.)

- CP2 - L' AGRO DI CIVITELLA
- R8 - DORSALE DI SCANSANO
- R9 - MONTE AMIATA

UNITA' MORFOLOGICA TERRITORIALE (U.M.T.)

- CP2.4 - I COLLI DI CINIGIANO
- R8.1 - MONTE AQUILAIA
- R9.1 - LA VETTA
- R9.2 - IL CONO DELL' AMIATA
- R9.3 - LE PENDICI DELL' AMIATA

2. Nelle tavole del Piano Strutturale sono altresì indicate le Ambiti a ridotto potenziale antropico (A.R.P.A):

GV22- AMIATA
G23 - MONTE LABRO

3. A ciascuna categoria corrispondono diverse specificazioni nella normativa e nella pianificazione proposta come riportato negli articoli seguenti.

A) INTERVENTI AMMESSI NEL TERRITORIO RURALE DELL' UNITA' DEI COLLI DI CINIGIANO (CP2.4)
1. Descrizione dell'Unità: La porzione individuata costituisce l'area più pianeggiante del Comune di Arcidosso. Le colline sono prevalentemente prive di alta vegetazione e assumono un aspetto brullo. I poderi esistenti nell'unità Cp.2.4. risultano prevalentemente dalla colonizzazione dell'Ente Maremma. Ancora sono esistenti modeste attività di imprenditori agricoli che praticano colture estensive di cereali e pascolo.
La normativa per questa unità propone principalmente il mantenimento dei livelli di antropizzazione e degli assetti paesistico esistenti. Gli Interventi edilizi in generale e anche quelli infrastrutturali dovranno tenere conto dell'assetto paesistico esistente.
2. Categorie di intervento Ammesse:

A) Saranno ammessi nelle ZONE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Nel caso di Imprenditori Agricoli, gli interventi a1 - a2 -a3 - a4 - b1 - b2 - b3 - b4. La Nuova residenza ancorchè realizzata mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente, (intervento b1) è ammissibile solo se a servizio di soggetti impegnati nell'attività agricola (familiari, coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato, e a seguito dell'approvazione del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo secondo le modalità definite dalle vigenti Leggi e Regolamenti Regionali.
Nel caso di proprietari non imprenditori agricoli gli interventi a2 -a3 - a4 -b1 - b2 - b3 - b4 di cui agli articoli precedenti.
Si ammettono gli interventi previsti nel relativo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per il mantenimento e la conduzione dell'azienda agricola secondo le modalità di localizzazione, quale distanza dai crinali,acque superficiali,dominanti paesaggistiche, naturalistiche, dei parametri edilizi quale la tipologia, l' altezza massima, il profilo della sagoma, il rapporto di copertura, e con l'impiego dei materiali con tecnologie e caratteristiche, costruttive, tinteggiature e materiali e manufatti per le coperture come riportati nella presente disciplina. Ove ammessa la nuova costruzione dovrà essere inserita in modo coerente nel sistema insediativo dell'ambito di appartenenza utilizzando le infrastrutture stradali esistenti e nel rispetto dei criteri insediativi riportati all'art. 75, comma 3 delle presenti norme.
B) Nel patrimonio edilizio esistente si ammettono gli interventi previsti dalle categorie A - B - C - D - E - F riportate negli articoli seguenti, senza alterare i caratteri originali dei fabbricati ante 1950.

B) INTERVENTI AMMESSI NEL TERRITORIO RURALE DELL' UNITA' DEL MONTE AQUILAIA (R8.1)
1. Descrizione dell'Unità: Costituisce l'area centrale della frazione di Stribugliano. Il territorio è prevalentemente montuoso con presenza di bosco e pascolo. Ancora modeste residue attività agricole a carattere estensivo con ruolo crescente della pastorizia e delle colture foraggere. Sono numerosi i poderi "storici" realizzati in pietra tipica del luogo e che risultano ancora abitati da agricoltori non più in attività.
Nella parte più pianeggiante si rileva un' attività relativamente intensiva con presenza di poderi.
La normativa per questa unità di paesaggio propone categorie di intervento tese alla valorizzazione e al presidio ambientale dell'area e al recupero dei numerosi fabbricati rurali abbandonati.
2. Categorie di intervento Ammesse:

a) Saranno ammessi nelle ZONE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Nel caso di imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), gli interventi a1 - a2 -a3 - a4 - b1 - b2 - b3 - b4. La Nuova residenza ancorchè realizzata mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente, (intervento b1) è ammissibile solo se a servizio di soggetti impegnati nell'attività agricola (familiari, coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato, e a seguito dell'approvazione del programma aziendale presentato presentato dall'imprenditore agricolo secondo le modalità definite dalle vigenti Leggi e Regolamenti Regionali.
Nel caso di proprietari non imprenditori agricoli gli interventi a2 -a3 - a4 -b1 - b2 - b3 - b4. di cui agli articoli precedenti.
Si ammettono gli interventi previsti nel relativo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per il mantenimento e la conduzione dell'azienda agricola secondo le modalità di localizzazione, quale distanza dai crinali,acque superficiali,dominanti paesaggistiche, naturalistiche, dei parametri edilizi, quale la tipologia, l' altezza massima, il profilo della sagoma, il rapporto di copertura, e con l'impiego dei materiali con tecnologie e caratteristiche costruttive, tinteggiature e materiali e manufatti per le coperture , come riportati nella presente disciplina.
Ove ammessa la nuova costruzione dovrà essere inserita in modo coerente nel sistema insediativo dell'ambito di appartenenza utilizzando le infrastrutture stradali esistenti e nel rispetto dei criteri insediativi riportati all'art. 75, comma 3 delle presenti norme.
b) Nel patrimonio edilizio esistente si ammettono gli interventi previsti dalle categorie A - B - C - D - E - F riportate negli articoli seguenti, senza alterare i caratteri originali dei fabbricati ante 1950.

C) INTERVENTI AMMESSI NEL TERRITORIO RURALE DELL' UNITA' DELLA VETTA (R9.1)
1. Descrizione dell'Unità: L'unità della vetta comprende L'A.R.P.A. GV22, che è stata descritta e disciplinata a parte nei paragrafi seguenti. La zona alta corrispondente alla "vetta" non è antropizzata, mentre la fascia R.9.1. che resta compresa fra la Provinciale che attraversa il capoluogo al perimetro della GV22, risulta notevolmente urbanizzata e popolata.
2. Categoria di intervento Ammessa: (AD ESCLUSIONE DELLE A.R.P.A.)

a) Saranno ammessi nelle ZONE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Nel caso di imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), gli interventi a1 - a2 -a3 - a4 - b1 - b2 - b3 - b4. La Nuova residenza ancorchè realizzata mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente, (intervento b1) è ammissibile solo se a servizio di soggetti impegnati nell'attività agricola (familiari, coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato, e a seguito dell'approvazione del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo secondo le modalità definite dalle vigenti Leggi e Regolamenti Regionali.
Nel caso di proprietari non imprenditori agricoli , gli interventi a2 -a3 - a4 -b1 - b2 - b3 - b4. di cui agli articoli precedenti.
Si ammettono gli interventi previsti nel relativo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per il mantenimento e la conduzione dell'azienda agricola secondo le modalità di localizzazione, quale distanza dai crinali,acque superficiali,dominanti paesaggistiche, naturalistiche, dei parametri edilizi quale la tipologia, l' altezza massima, il profilo della sagoma, il rapporto di copertura, e con l'impiego dei materiali con tecnologie e caratteristiche costruttive, tinteggiature e materiali e manufatti per le coperture , come riportati nella presente disciplina.
Ove ammessa la nuova costruzione dovrà essere inserita in modo coerente nel sistema insediativo dell'ambito di appartenenza utilizzando le infrastrutture stradali esistenti e nel rispetto dei criteri insediativi riportati all'art. 75, comma 3 delle presenti norme.
b) Nel patrimonio edilizio esistente si ammettono gli interventi previsti dalle categorie A - B - C - D - E - F riportate negli articoli seguenti, senza alterare i caratteri originali dei fabbricati ante 1950.
c) L' unità della Vetta comprende l'area di rilevante pregio ambientale identificata con GV22 che ai fini agricoli è individuata quale ZONA AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA.
Corrisponde di fatto all'area più elevata in quota del Comune di Arcidosso, è la montagna non antropizzata, costituita da estese faggete, abetine, castagneti e, per recente impianto, pinete. Le caratteristiche che ne determinano il pregio sono quelle paesaggistiche territoriali oltre quelle naturalistiche.
Su tale area, a differenza di quelle analoghe di altri comuni della fascia Amiatina, non hanno sede impianti sciistici, piste e quant'altro, così come sono assenti impianti di telecomunicazioni.

D) INTERVENTI AMMESSI NEL TERRITORIO RURALE DELL' UNITA' DEL CONO DELL'AMIATA (R9.2)
1. Descrizione dell'Unità: E' l'area più popolata del Comune di Arcidosso. Il sistema insediativo si è sviluppato prevalentemente lungo l'anello viario di mezza costa poco sotto la linea delle sorgenti.
Numerosi sono i fabbricati in area agricola ancora abitati, anche se di fatto l'agricoltura non costituisce la principale fonte di reddito per la conduzione familiare.
L'unità R.9.2. include anche una porzione d'area della Riserva Naturale.
La norma è tesa alla valorizzazione e al mantenimento degli insediamenti esistenti costituenti il presidio agricolo.
2. Categoria di intervento Ammessa, (resta esclusa l'area proposta della Riserva sottoposta a particolare disciplina):

a) Saranno ammessi nelle ZONE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Nel caso di imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), gli interventi a1 - a2 -a3 - a4 - b1 - b2 - b3 - b4. La Nuova residenza ancorchè realizzata mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente, (intervento b1) è ammissibile solo se a servizio di soggetti impegnati nell'attività agricola (familiari, coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato, e a seguito dell'approvazione del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo secondo le modalità definite dalle vigenti Leggi e Regolamenti Regionali.
Nel caso di proprietari non imprenditori agricoli , gli interventi a2 -a3 - a4 -b1 - b2 - b3 - b4. di cui agli articoli precedenti.
Si ammettono gli interventi previsti nel relativo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per il mantenimento e la conduzione dell'azienda agricola secondo le modalità di localizzazione, quale distanza dai crinali,acque superficiali,dominanti paesaggistiche, naturalistiche, dei parametri edilizi quale la tipologia, l' altezza massima, il profilo della sagoma, il rapporto di copertura, e con l'impiego dei materiali con tecnologie e caratteristiche costruttive, tinteggiature e materiali e manufatti per le coperture , come riportati nella presente disciplina.
Ove ammessa la nuova costruzione dovrà essere inserita in modo coerente nel sistema insediativo dell'ambito di appartenenza utilizzando le infrastrutture stradali esistenti e nel rispetto dei criteri insediativi riportati all'art. 75, comma 3 delle presenti norme.
b) Nel patrimonio edilizio esistente si ammettono gli interventi previsti dalle categorie A - B - C - D - E - F riportate negli articoli seguenti, senza alterare i caratteri originali dei fabbricati ante 1950.

E) INTERVENTI AMMESSI NEL TERRITORIO RURALE DELL' UNITA' ALLE PENDICI DELL'AMIATA (R9.3)
1. Descrizione dell'Unità: Area montuosa boscata e coltivata che circonda il cono dell'Amiata, comprende l'area del Monte Labro, ove sono presenti numerose attività agricole legate prevalentemente alla pastorizia.
L'unita R.9.3. comprende L'A.R.P.A. G23, del Montelabro e un'ampia porzione della riserva naturale che sono state descritte e disciplinate nei paragrafi successivi.
La norma è tesa al mantenimento dei valori ambientali e al mantenimento dei presidi agricoli esistenti.
2. Categoria di intervento Ammessa (resta esclusa l' A.R.P.A. G23, Montelabro e l'area della Riserva che sono sottoposte a particolare disciplina):

a) Saranno ammessi nelle ZONE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA:
Nel caso di imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), gli interventi a1 - a2 -a3 - a4 - b1 - b2 - b3 - b4. La Nuova residenza ancorchè realizzata mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente, (intervento b1) è ammissibile solo se a servizio di soggetti impegnati nell'attività agricola (familiari, coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato, e a seguito dell'approvazione del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo secondo le modalità definite dalle vigenti Leggi e Regolamenti Regionali.
Nel caso di proprietari non imprenditori agricoli professionali, gli interventi a2 -a3 - a4 -b1 - b2 - b3 - b4, di cui agli articoli precedenti.
Si ammettono gli interventi previsti nel relativo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per il mantenimento e la conduzione dell'azienda agricola secondo le modalità di localizzazione, quale distanza dai crinali,acque superficiali,dominanti paesaggistiche, naturalistiche, dei parametri edilizi quale la tipologia, l' altezza massima, il profilo della sagoma, il rapporto di copertura, e con l'impiego dei materiali con tecnologie e caratteristiche costruttive, tinteggiature e materiali e manufatti per le coperture come riportati nella presente disciplina.
Ove ammessa la nuova costruzione dovrà essere inserita in modo coerente nel sistema insediativo dell'ambito di appartenenza utilizzando le infrastrutture stradali esistenti e nel rispetto dei criteri insediativi riportati all'art. 75, comma 3 delle presenti norme.
b) Nel patrimonio edilizio esistente si ammettono gli interventi previsti dalle categorie A - B - C - D - E - F riportate negli articoli seguenti, senza alterare i caratteri originali dei fabbricati ante 1950.

F) CRITERI DI INTERVENTO NELL'A.R.P.A. GV22-AMIATA.
1. Descrizione dell'Unità: Le caratteristiche che ne determinano il pregio sono quelle paesaggistiche territoriali oltre quelle naturalistiche. L' area GV22, è individuata nella carta in scala 1:10.000 e segue, con lievi modifiche, la perimetrazione approvata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Corrisponde di fatto all'area più elevata in quota del Comune di Arcidosso, è la montagna non antropizzata, costituita da estese faggete, abetine, castagneti e, per recente impianto, pinete.
Su tale area, a differenza di quelle analoghe di altri comuni della fascia Amiatina, non hanno sede impianti sciistici, piste e quant'altro, così come sono assenti impianti di telecomunicazioni.
Si prevede per il futuro, anche in funzione della prevalente esposizione a quote non favorevoli, di evitare il coinvolgimento diretto per impianti di risalita e piste da sci. Dovranno essere disciplinate le attività colturali, specialmente per le essenze domestiche e dovranno evitarsi impianti di specie non autoctone, riconvertendo le pinete impiantate negli anni 1970.
All' interno dell'area GV22, si potranno evidenziare i percorsi pedonali, le antiche mulattiere dei boscaioli e ripristinare i rifugi forestali. In prossimità delle aree ex ristorante " Arcù " e albergo-ristorante " Gatto d'oro" potranno essere attrezzate aree di sosta e ristoro con adeguamenti e ampliamenti indispensabili alle strutture, secondo le disposizioni di cui all' art. 20, comma 9 e comma 10 delle Norme Tecniche del P.T.C. Provinciale.
2. Criteri per la gestione del territorio:
Le Norme Tecniche del Piano Strutturale prescrivono che nell' A.R.P.A GV22 è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione con l'eccezione degli interventi legati al recupero ambientale e alla riqualificazione delle due attività esistenti: denominate attualmente Gatto D' oro e Arcu' e dei rifugi forestali.
In forza di quanto sopra determinato, le presenti norme di attuazione del Regolamento Urbanistico, stabiliscono, per il fabbricato denominato Arcù per finalità di riqualificazione e recupero dell'attività commerciale, di ammettere interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia, con possibilità di ampliamento una tantum fino ad un max del 20% della superificie utile lorda esistente.
Tale intervento dovrà essere finalizzato all'adeguamento dell'attività e alla possibilità di eseguire tutte le opere per l'adeguamento alle norme igienico sanitarie vigenti nonché alle norme di sostenibilità ambientale e sismiche previste dalle discipline in vigore.
L'intervento edilizio dovrà privilegiare l'uso del legno e di tutti i materiali rilegati alla costruzione originaria, collegata alla tradizione dei "rifugi amiatini".
Ai fini del recupero dell'attività commerciale e di rifugio originario, del fabbricato Arcu, si ammette la possibilità di sopraelevare di un solo livello, con il minimo consentito in gronda dalle attuali disposizioni regolamentari, anche utilizzando la possibilità di deroghe per i fabbricati montani. La destinazione dovrà permanere quella commerciale e di "rifugio" con la possibilità di ricavare, nell'ambito del recupero del fabbricato esistenti e ampliamento una tantum ammesso, un alloggio per il gestore del locale di s.u.l. massima 65 mq. Potrà essere ammessa anche la possibilità di utilizzare le eventuali camere rimanenti per posti letto da adibire alla funzione di "rifugio" originaria.Gli eventuali magazzini dovranno essere interrati. Dovranno essere mantenute, nell'ambito del recupero e della sopraelevazione, l'uso dei materiali tradizionali in in pietra locale e legno.
Per la struttura denominata Gatto D'oro e per tutti i rifugi forestali sono ammesse opere fino alla ristrutturazione edilizia.
Per entrambe le strutture, denominate Arcù e gatto D'oro, sono ammesse opere di realizzazione di strutture pertinenziali per le aree di sosta o per le pratiche sportive, con elementi in legno.
E' prescritta la piena tutela e difesa degli assetti vegetazionali, faunistici e il controllo idrogeologico del territorio;
Sono stabiliti i seguenti ed ulteriori criteri per la realizzazione degli interventi sopra indicati:

- collegamento alla fruizione dei beni e dei valori ambientali dell'Unità;
- uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali (con esclusione di elementi strutturali prefabbricati in vista);
- evitare eccessivi movimenti di terra;
- contenere la realizzazione dei tratti viari di collegamento con le infrastrutture principali, mantenendovi comunque le caratteristiche dei tracciati poderali tipici ed evitando soluzioni impermeabilizzanti;
- elaborare il progetto architettonico contestuale alle sistemazioni ambientali, specificando le specie arboree a fini segnaletici (sempreverdi quali pini, cipressi, etc.), utilitari (riparo da fattori climatici quali vento e sole, divisione di spazi, consolidamento di terreni) e ornamentali.
- Nell'eventuale ristrutturazione e ampliamento previsto non potrà essere superata l' altezza delle tipologie esistenti nel sistema e dovrà essere posta limitazione ad ulteriori coperture impermeabilizzanti del suolo. La riqualificazione delle eventuali superfetazioni, dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle strutture pertinenziali adeguate alla funzione.

Nell' ARPA GV 22, è prescritto il recupero dei seccatoi che costituiscono un importante testimonianza dell'attività agricolo del luogo che comunque dovranno essere recuperati con le forme le dimensioni e i materiali originari nel rispetto di tutti i caratteri tipologici e formali e nel rispetto delle norme tecniche del piano strutturale nella parte riguardante il territorio rurale.
G) CRITERI DI INTERVENTO NELL'A.R.P.A. G23 - MONTE LABRO
1. Descrizione dell'Unità: Le caratteristiche che ne determinano il pregio sono quelle naturalistiche. L' Area è individuata negli elaborati del Piano Strutturale in scala 1:10.000 e segue di fatto la perimetrazione approvata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Il paesaggio è tipicamente brullo su terreno calcareo, con presenza di attività agricole connesse alla pastorizia.
2. Criteri per la gestione del territorio:
La norma di seguito illustrata è tesa alla valorizzazione dell'attività agricola, pur garantendo il mantenimento dei valori ambientali ed specificatamente riferita all' A.R.P.A. G23 Montelabro con esclusione dell'area individuata per la Riserva soggetta a specifica normativa.
Nell' ARPA G23 le norme sono tese alla valorizzazione della attività agricola presente, garantendo il mantenimento dei valori ambientali e con riqualificazione delle emergenze storiche e culturali. Le Norme di attuazione del Piano Strutturale per la disciplina delle emergenze paesistico-ambientali sono tese nel considerare le stesse quali invarianti, ottimizzando le condizioni d'uso e le modalità di fruizione con la valutazione delle particolari situazioni vegetazionali, e di quei siti ove è ancora esistente l'insediamento umano, da considerare quale presidio per il mantenimento ambientale dell'area. Sono tutelati anche i caratteri emergenti del paesaggio attraverso il mantenimento dei rapporti visuali, delle vedute panoramiche e paesistiche. Particolare tutela è riferita ai boschi, da considerare emergenze paesistico-ambientali, compreso la totalità delle aree momentaneamente sprovviste per particolari interventi selvicolturrali o quelle con vegetazione aborea. Le Norme del Piano Strutturale ammettono l'intervento edilizio all'interno dell' ARPA G23 solamente se legato alla fruizione dei beni e dei valori caratteristici dell'emergenza stessa e solo nel rispetto dei criteri d'inserimento ambientale. Ove ammesso, l'intervento edilizio, sarà disciplinato nel regolamento urbanistico nei singoli requisiti in materia di localizzazione, parametri edilizi, impiego di materiali, sistemazioni esterne. Particolare attenzione è riferita alla eliminazione delle situazioni di degrado riscontrate nell'ARPA, sia in riferimento ai complessi vegetazionali che agli insediamenti rurali abbandonati o in disuso. Nelle tavole di P.S. sono individuate le aree boscate di particolare pregio, per le quali sarà vietato comunque qualsiasi intervento teso alla riduzione delle formazioni arboree.
Le Norme nell' A.R.P.A G23, - Montelabro, in applicazione delle norme del piano strutturale, non prevedono nuove espansioni urbane o la realizzazione di nuove infrastrutture primarie a rete e puntuali di tipo primario o puntuali.
Per quanto sopra, non sono previste nuove strutture ricettive, nuove strutture di servizio, villaggi turistici, campeggi, impianti sportivi e serre fisse , nuova viabilità, sistemazioni esterne di tipo impermiabile, palificate, antenne per ripetitori, piloni e altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
In particolare non potranno essere inserite nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati, iscrizioni pubblicitarie, nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale della stessa A.R.P.A..;
Non saranno ammessi interventi di alterazioni di crinali, o degli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche o di riduzione degli apporti acquiferi;
Non potranno essere ammesse attività e interventi di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi, raccolta in superficie di sabbia, ghiaia e sassi, eliminazione di alberature tipiche del paesaggio, imboschimento con specie non autoctone, utilizzazione differente dal rimboschimento o da culture foraggere perenni dai versanti con pendenza superiore al 35%, sbarramenti in alveo.

Fermo restando quanto sopra citato, le presenti norme in applicazione del Piano Strutturale, nell' A.R.P.A. G23 ammettono i seguenti interventi:
riconoscimento delle situazioni di fatto compatibili con l'assetto dell' A.R.P.A.;
applicazione dei contenuti del Titolo IV, Capo III "Il Territorio rurale" della L.R.T. 1/05 solo per gli imprenditori agricoli;
appicazione della L.R. 30/03 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento delle attività di agriturismo ad eccezione dell' agricampeggio;
istallazione di segnaletica per la valorizzazione dell' A.R.P.A. anche a servizio delle strutture agrituristiche e delle strutture integrative come disciplinate dalle presenti Norme;
manutenzione della viabilità con modeste opere di adeguamento non incidenti sull'assetto originario delle infrastrutture.;
adeguamento della segnaletica stradale di cui alla alinea precedente;
riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio della destinazione d'uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche dell' A.R.P.A.;
realizzazione di sistemazioni esterne e strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all' interno delle aree di pertinenza, da prevedersi nell' estremo rispetto degli aspetti paesaggistico ambientali tipici;
ampliamento di edifici esistenti;
costruzione di residenze rurali ed annessi per i soli imprenditori agricoli indispensabili alle attività agricole e connesse degli insediamenti agricoli a completamento dei nuclei esistenti a conformazione chiusa;
aperture di piste fuoristrada per mezzi motorizzati necessarie all' attività agro - silvo pastorali e approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, abitazioni non altrimenti raggiungibili, esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico per , funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, protezione civile, opere infrastrutturali.
realizzazione di infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica del suolo, piste per prevenzione e spegnimento incendi, opere di cantiere funzionali all' attività archeologica, opere di servizio alle attività naturalistiche, strutture precarie di servizio, igienico - sanitarie, per l' informazione turistica e la gestione dlle risorse naturalistiche;interventi necessari per l' attività di ricerca, studio ect.., per fini ambientali, scientifici, culturali.
Oltre quanto sopra citato, le presenti norme consentono l' intervento di recupero del fabbricato denominato ex Casa "Leone Graziani", mediante un insieme sistematico di opere edilizie che, fermo restando la volumetria originaria, possano comportare anche la completa demolizione e ricostruzione del fabbricato in altro sito. Tale intervento di ristrutturazione urbanistica potrà prevedere l'utilizzo di tecniche di bio-architettura. Per il fabbricato, la destinazione d'uso dovrà essere quella di "centro educazione ambientale e foresteria". L'intervento di ristrutturazione urbanistica che preveda lo spostamento in altro sito, dovrà essere subordinato alla dimostrazione di uno studio che dimostri il minimo impatto ambientale e il rispetto dei caratteri dell'Arpa G23 descritti nel presente articolo. L'intervento dovrà inoltre essere subordinato alla stipula di specifica convenzione o atto d'obbligo che regoli la gestione e l'uso dell'immobile.
Sono stabiliti i seguenti ed ulteriori criteri per la realizzazione degli interventi sopra indicati:

- collegamento alla fruizione dei beni e dei valori ambientali dell'Unità;
- uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali (con esclusione di elementi strutturali prefabbricati in vista);
- evitare eccessivi movimenti di terra;
- contenere la realizzazione dei tratti viari di collegamento con le infrastrutture principali, mantenendovi comunque le caratteristiche dei tracciati poderali tipici ed evitando soluzioni impermeabilizzanti;
- elaborare il progetto architettonico contestuale alle sistemazioni ambientali, specificando le specie arboree a fini segnaletici (sempreverdi quali pini, cipressi, etc.), utilitari (riparo da fattori climatici quali vento e sole, divisione di spazi, consolidamento di terreni) e ornamentali.
- Nell'eventuale ristrutturazione e ampliamento previsto non potrà essere superata l' altezza delle tipologie esistenti nel sistema e dovrà essere posta limitazione ad ulteriori coperture impermeabilizzanti del suolo. La riqualificazione delle eventuali superfetazioni, dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle strutture pertinenziali adeguate alla funzione.

Art. 73 TIPI DI INTERVENTO POSSIBILI IN ZONA AGRICOLA E SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTUARLI.
1. Nelle zone agricole, in relazione alle singole Unità di Paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio, sono ammessi gli interventi come di seguito specificati.
2. Per agevolare la lettura della norma, gli interventi sono stati organizzati in:

a) PARTE I - interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola;
b) PARTE II - interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola;
c) PARTE III - Norme generali.

Parte I INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D'USO AGRICOLA

Art. 74 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La presente disciplina, in relazione al patrimonio edilizio dell'azienda agricola, specifica dettagliatamente:

A) gli interventi diretti che si attuano con titolo abilitativo e senza l'approvazione preventiva del P.A.P.M.A.A. B) gli interventi che si attuano previa approvazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale e stipula di atto d'obbligo;
C) gli interventi che si attuano previa approvazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale e stipula di atto d'obbligo e per i quali il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale assume valenza di Piano Attuativo.

A) INTERVENTI DIRETTI CHE SI ATTUANO CON TITOLO ABILITATIVO SENZA L'APPROVAZIONE PREVENTIVA DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (P.A.P.M.A.A.)
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Titolo IV, Capo III "il territorio rurale" della L.R.T. 1/05, sul patrimonio edilizio esistente dell'Azienda Agricola, semprechè non comporti mutamento della destinazione d'uso agricola , è ammesso:

a) Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
b) Restauro e risanamento conservativo;
c) Ristrutturazione edilizia (con esclusione del cambio della destinazione d'uso);
d) Trasferimento di volumetrie, nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito nell'ambito del restauro, del risanamento conservativo e della ristrutturazione;
e) Ampliamenti "una tantum e senza comportare aumento delle unità abitative" per le residenze rurali fino ad un massimo di 100 mc;
f) Ampliamenti "una tantum" per gli annessi delle aziende agricole dell'ambito del 10% del volume esistente complessivo e fino ad un massimo di 300 mc

2. Gli interventi come sopra descritti non necessitano dell' elaborazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale. Negli articoli seguenti sono determinati i materiali e gli elementi tipologici da utilizzare per gli interventi edilizi, anche in relazione a particolari salvaguardie di natura paesaggistica e/o ambientale.
3. La realizzazione delle strutture precarie per il ricovero di paglia e fieno dovranno essere realizzate semplicemente con elementi verticali infissi nel terreno, copertura a capanna, e aperte su tutte e quattro i lati.
Dovranno essere realizzati con materiali leggeri, preferibilmente in legno e ferro, o con altri materiali che comunque rispettino quelli tradizionali del patrimonio edilizio dell'agricoltura locale 24.
B) INTERVENTI CHE SI ATTUANO PREVIA APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE E STIPULA DI ATTO D'OBBLIGO.
1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, i nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, sono esclusivamente consentite secondo quanto disposto dai seguenti commi;
2. Le costruzioni di nuovi edifici ad uso abitativo, in relazione a quanto sopra specificato, è consentita solo se riferita alle esigenze dell'imprenditore agricolo impegnato nella conduzione del fondo, per gli addetti a tempo inderminato e i familiari coadiuvanti, se dimostrate in apposito programma di miglioramento agricolo ambientale. Il presente comma si applica anche alle nuove abitazioni rurali ottenute dal recupero del patrimonio edilizio esistente necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.
3. le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, sono quelle definite nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, di seguito indicate.
Qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sarà equiparata alla superficie aziendale pari ad almeno 5 ha.
4. Fermo restando l'approvazione da parte del Comune, del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale sentiti gli Enti di Competenza nel rispetto delle superfici fondiarie minime all'Azienda Agricola, sono consentiti gli interventi di seguito specificati.
Le superfici minime fondiarie di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale della L.R.T. 1/05 (superfici minme per la realizzazione di nuove costruzioni rurali) sono determinate come disposto dall'art. 23 comma 11, del P.T.C. vigente in:

- 1 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ha quando almeno il 50% delle colture sia protetto in serra; gli indici sopra indicati potranno essere utilizzati esclusivamente se riferiti a superfici fondiarie ricadenti in appositi ambiti individuati dai P.S. per lo svolgimento di attività ortoflorovivaistiche, secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali.
- 3 ha per vigneti specializzati e frutteti in coltura specializzata;
- 5 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 8 ha per colture seminative e seminativo arborato;
- 15 ha per castagneto da frutto effettivo;
- 30 ha per arboricoltura da legno;
- 50 ha per bosco ad alto fusto;
- 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

a) Ristrutturazione urbanistica: Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, comprensiva anche di interventi di abbattimento e ricostruzione di parti o di tutto il volume esistente o trasferimento della volumetria degli edifici esistenti sul fondo seguendo i criteri di intervento specificati successivamente dalla presente norma.
b) Ampliamenti volumetrici per le abitazioni rurali: fino ad un massimo di 800 mc seguendo i criteri specificati dalla presente norma. Il volume massimo consentito, pari a 800 mc, è comprensivo del volume del fabbricato di riferimento oggetto di ampliamento.
c) Ampliamenti per gli annessi agricoli: fino ad un massimo di 600 mq di superficie coperta seguendo i criteri specificati dalla presente norma. La superficie massima coperta , pari a 600 mq, è comprensiva della superficie coperta dell'annesso di riferimento oggetto di ampliamento
d) Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici del corpo aziendale: nei casi in cui l'azienda possiede dimensioni superiori a minimi sopra indicati e quando gli edifici in esame non risultano più necessari alla conduzione, manutenzione, gestione del fondo. Si precisa che ai fini del mantenimento dei caratteri tipici del territorio rurale, il riuso del patrimonio edilizio esistente che comporta modifica della destinazione d'uso agricola (art.43,comma 4,lett. C della L.R.T. 1/05) è soggetto all'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.).
Per le aziende con superfici fondiarie sotto i minimi sopra definiti, il riuso del patrimonio edilizio esistente che comporta modifica della destinazione d'uso agricola, è subordinato alla presentazione di specifica relazione tecnica che dimostri che il fabbricato non è più necessario alla conduzione del fondo.
e) Nuove abitazioni rurali : Per le nuove abitazioni rurali resta determinata la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa in mq. 130 di superficie utile residenziale e con volume urbanistico fino ad un massimo di 800 mc. Il raggiungimento del volume urbanistico massimo di 800 mc previsto per la nuova abitazione rurale, comprende gli eventuali ulteriori locali non residenziali necessari alla conduzione del fondo rilevabili dall'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale. I vani abitabili sono quelli definiti dal D.M. 5/07/1975 oltre le superfici previste da D.M. 5/07/1975 e successive modifiche ed integrazioni, è ammesso: vano cucina massimo 8 mq; vano bagno massimo 6 mq; nel caso di due vani bagni per ogni unità abitativa si ammette massimo 4 mq cadauno per complessivi 8 mq; corridoi, disimpegni, ingressi massimo 8 mq; vano scale interno al volume del fabbricato massimo 8 mq;vano volume tecnico massimo 30 mc ricavato all'interno del volume del fabbricato;ripostiglio o dispensa massimo mq 3.
Negli articoli seguenti sono fissate le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione a particolari salvaguardie di natura paesaggistica - ambientale. Altresì sono disposti particolari divieti in determinate aree appositamente perimetrate nelle tavole di piano strutturale;
f) Nuovi annessi rurali DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
La costruzione di annessi agricoli, purchè non vietata come indicato nelle apposita aree perimetrate nella cartografia di piano strutturale è così disciplinata:

- E' ammessa la realizzazione di annnessi ospitanti funzioni dell'attività produttiva, fino ad un massimo di 600 mq di superficie coperta. Gli annessi dovranno essere realizzati seguendo i criteri specificati dalla presente norma, e possono essere realizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività agricola.

C) INTERVENTI PER I QUALI IL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE ASSUME VALENZA DI PIANO ATTUATIVO.
1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale ha valore di Piano Attuativo ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 1/05, ed è corredato dagli elaborati necessari nei casi di seguito illustrati:

Nei casi di realizzazione di edifici rurali ad uso abitativo con volume superiore a 800 mc;
Nei casi di realizzazione di annessi agricoli con superficie coperta superiore a 600 mq necessari alla conduzione e manutenzione del fondo;
La procedura di adozione e approvazione del programma di miglioramento agricolo ambientale segue le disposizioni della L.R.T. 1/05.

Art. 75 DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RURALI NEL TERRITORIO APERTO.
1. E' ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo per l'azienda agricola esclusivamente nei casi documentati e risultanti dall'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale. Il Programmma e la Relazione al Programma, prima di proporre la realizzazione di nuove abitazioni rurali necessarie all'azienda, dovranno dettagliatamente specificare che non è stato possibile realizzare interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la ristrutturazione, demolizione o riattamento di ruderi o edifici non più necessari alla conduzione e manutenzione del fondo. In ogni caso, prima di procedere alla realizzazione di edifici a scopo abitativo il tecnico incaricato dovrà dimostrare l'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso dell'esistente in azienda.
I rapporti massimi tra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili e superfici fondiarie, (rapporti fra edifici rurali utilizzati per la conduzione del fondo e le superfici fondiarie), sono stati individuati secondo le classi del PTC vigente, nei limiti dei tetti massimi sotto riportati:

- Nelle zone a prevalente funzione agricola:
- 400 mc/ha di volumetria massima per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
- 200 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata;
- 125 mc/ha (incrementabili a 200 in caso di allevamento intensivo) per colture erbacee irrigue,

seminativi semplici e arborati irrigui e prati irrigui;

- 100 mc/ha per colture erbacee asciutte, prati asciutti e seminativi semplici e arborati asciutti;
- 3 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
- 2 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
- Nelle zone a esclusiva funzione agricola:
- 1.000 mc/ha di volumetria massima per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
- 500 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- 250 mc/ha per oliveti in coltura specializzata, fino a un massimo di 400 mc/ha in presenza di frantoio;
- 200 mc/ha per colture seminative, seminativi irrigui e/o arborati, prati e prati irrigui, incrementabili ai sensi della vigente normativa per il benessere dagli animali ed igenico sanitario in ambito zootecnico.

2. Nel caso di interventi sulle abitazioni esistenti, si dovrà procedere in primo luogo ad una riconversione di quelle parti dell'edificio adibite ad altra funzione agricola, trovando per queste una collocazione all'esterno dell'edificio principale o recuperando o ampliando gli annessi esistenti. ( Ad esempio cambiare la destinazione d'uso a magazzini, locali ect ubicati al piano terra della abitazioni rurali)
3. Ove ammessa la nuova costruzione dovrà essere inserita in modo coerente nel sistema insediativo dell'ambito di appartenenza utilizzando le infrastrutture stradali esistenti e nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:

- rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate del territorio amiatino;
- localizzazione e configurazione dei nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti;
- adozione di tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale;
- favorire la corrispondenza della situazione insediativa e il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
- ubicare gli interventi in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie garantire comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate del territorio. Da tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all'allevamento di bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico;
- Nel caso il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;
- adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale; in caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, dovrà essere valutata la specialità dell'intervento in relazione all'ambito interessato;
- contenere la volumetria fuori terra delle cantine e altre grandi strutture;
- riferire i frazionamenti parziali di proprietà a modalità di suddivisione dei fondi che consentano di realizzare future nuove edificazioni in aggregato alle preesistenti e/o in coerenza con la maglia poderale preesistente;
- realizzare le strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), tenendo conto dei seguenti criteri:
- ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
- definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l'impatto paesaggistico;
- prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
- dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il bilancio idrico.

4. Gli organi Comunali in relazione ai casi presentati potranno vietare la realizzazione di nuove strade o infrastrutture di comunicazione.
Gli interventi edilizi dovranno comunque rispettare la struttura originaria degli spazi e delle caratteristiche costruttive, materiche, tipologiche e formali.
Non sono ammessi interventi sull'esistente che modifichino nella forma e nei materiali di finitura il carattere architettonico degli edifici o che alterino eccessivamente l'organizzazione prospettica o distributiva dei manufatti.
1) criteri progettuali per l'edificazione delle nuove costruzioni rurali.
1. Per la realizzazione dei nuovi fabbricati deve essere rispettata la conformazione tipologica originaria, in particolare, in caso di nuove costruzioni, non è ammesso il superamento delle linee di crinale delle vette o dei poggi quando risulta accertato l' impatto ambientale dell' edificio.
La nuova abitazione, di superficie utile residenziale25 massima pari a 130 mq, per ogni unità abitativa, potrà essere distribuita su un'unica elevazione o su due elevazioni. Le altezze massime devono essere rispettivamente pari a 3.50 nel caso di unica elevazione e 6.50 nel caso di due elevazioni.
2. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione dovrà essere ubicata prioritariamente in prossimità degli edifici esistenti, nel rispetto delle distanze edilizie previste per fabbricati prospicienti. Il nuovo edificio dovrà richiamare nella sua localizzazione, i rapporti esistenti con l'edificio principale, i fienili le stalle e ogni altro manufatto presente sul luogo.
Il nuovo fabbricato dovrà collegarsi alle tipologie tradizionali del luogo , dovrà presentare facciate con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre di piccole dimensioni disposte a distanza regolare.
3. La copertura dovrà essere obbligatoriamente a falde (capanna o padiglione) realizzata con coppi e tegole, pendenza massima del 30%, con linee di colmo parallela al lato più lungo del manufatto e sporgenza della gronda massimo 0.50. Le finiture delle facciate potranno essere ad intonaco civile o anche muratura facciavista. Resta comunque vietato l'uso di materiali plastici o al quarzo. Preferibilmente gli infissi dovranno essere in legno e di tipo tradizionale. L'utilizzo di altri materiali per l'esecuzione degli infissi dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio tecnico comunale. Resta comunque vietato l'uso dell'alluminio anodizzato.
4. Le pavimentazioni delle corti esistenti e delle nuove sistemazioni sia degli spazi privati che di quelli comuni devono essere coordinate per quanto riguarda i materiali e i colori. I sottotetti potranno essere utilizzati quali depositi occasionali con accesso diretto dall'interno del manufatto, illuminati da lucernai . Non sono ammessi terrazze incassate nelle falde di copertura, e scale a sbalzo. I portici e le terrazze potranno essere ammesse solo se organicamente inserite , mediante un attento studio di pieni e vuoti, nell'assetto generale.
5. E' ammessa la realizzazione di portici, porticati, pergolati aperti su due o tre lati con una superficie massima coperta del 20% di quella utile abitabile e comunque non superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Questi dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con travature realizzate in struttura lignea, pilastri in muratura: pietra o mattoni.
6. E' ammesso la realizzazione di vani completamente interrati con destinazione esclusiva di deposito e cantina aereati con finestre tipo bocca di lupo. La superficie massima del vano interrato è quella derivante dalla proiezione del fabbricato alla quale è riferito.

Art. 76 DISCIPLINA DEI NUOVI ANNESSI AGRICOLI NEL TERRITORIO APERTO.
1. In relazione a quanto sopra specificato è ammessa le realizzazione di annessi agricoli per l'azienda agricola. Gli annessi agricoli per l'azienda sono principalmente di due tipi:

A) grandi annessi per fienili o altre strutture da adibire all'allevamento e ricovero del bestiame;
B) medi annnessi ospitanti le altre funzioni dell'attività produttiva.

2. I medi annessi per l'azienda agricola necessari alle altre attività dovranno avere superficie coperta non superiore a 600 mq, oltre tal superficie sono definiti i grandi annessi.
3. Gli annessi dovranno essere di pianta regolare, rettangolare o quadrata, ubicati al suolo seguendo il naturale andamento dei terreni, evitando quanto più è possibile i movimenti di terra che alterino la morfologia del sito e evitando la formazione di nuovi sedi stradali.
Sia i medi che i grandi annessi devono essere localizzati nel pieno rispetto dei seguenti criteri insediativi:
ubicare gli interventi nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate del territorio amiatino;
localizzare e configurare i nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti, fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all'allevamento di bestiame; e fatta salva l'eventuale presenza di fabbricati di particolare interesse storico o paesaggistico esistenti;
adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale; in caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, l'applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell'intervento in relazione all'ambito interessato;
sviluppare la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
limitare, la volumetria fuori terra delle cantine e altre grandi strutture entro la soglia indicativa di 1.500 mc;
riferire i frazionamenti parziali di proprietà a modalità di suddivisione dei fondi che consentano di realizzare future nuove edificazioni in aggregato alle preesistenti e in coerenza con la maglia poderale preesistente.
4. I nuovi annessi, grandi e medi, dovranno essere realizzati con materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, è ammesso anche l'uso di struttura prefabbricata , purchè le facciate esterne siano adeguatamente rifinite, con intonaco opportunamente schermature anche tramite parziali interramenti, utilizzo di dislivelli naturali, e creazione di schermature e quinte vegetazionali. Le quinte vegetazionali dovranno essere realizzate in modo da riprodurre soluzioni naturali e spontanee utilizzando specie autoctone tipiche dei luoghi, al fine di rendere l'intervento nel suo complesso ben integrato on il contesto rurale interessato.
5. Con esclusione delle A.R.P.A, individuate e rappresentate nel Piano Strutturale, è ammessa la realizzazione di serre con struttura fissa con dimensione massima di 500 mq di superficie, altezza massima di 5.00 m in gronda, pendenza del 40%. La struttura dovrà essere realizzata in ferro o in alluminio verniciati con specchiature in vetro o policarbonato. Le parti portanti potranno essere in muratura intonacata o facciavista.
Dovranno essere rispettati i seguenti ed ulteriori criteri:

- ubicare gli interventi in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, nel rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate del territorio
- definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l'impatto paesaggistico.

6. E' ammessa la realizzazione di tettoie per la protezione dei prodotti agricoli e del bestiame seguendo le dimensioni massime e i materiali sopra richiamati.

Parte II GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA

Art. 77 CLASSE IDENTIFICATIVA DEI PODERI.
1. Le Norme Tecniche di attuazione, in relazione agli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio avente destinazione d'uso non agricola, stabiliscono categorie di intervento relagate alla classe identificativa del podere.
2. In applicazione dei criteri riportati all'art. 26 comma 5 del P.T.C. vigente è stabilito che, nelle zone ad esclusiva funzione agricola:

- è inibito il riuso con mutamento di utilizzazione del patrimonio edilizio per nuova residenza a soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), fatto salvo per gli edifici mai utilizzati a fini agricoli;
- è ammesso l' ampliamento delle residenza mediante cambi d'uso di volumi compresi in fabbricati già destinati a scopo residenziale.
- È inibito a soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) interventi di nuova edificazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ecc.) ad eccezione delle strutture per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;
- è inibita la nuova edificazione per le attività integrative;

Sempre applicazione dei criteri riportati all'art. 26 comma 5 del P.T.C. vigente è stabilito che, nelle zone a prevalente funzione agricola:

- sono consenti gli interventi di nuova edificazione per attività integrative a quelle agricole e per strutture pertinenziali a pratiche sportive (piscine, campi da tennis, ecc.);
- sono consentiti anche a soggetti diversi dall'imprenditore di cui alla I e alla II Sez.ne nuova residenza nel riuso del patrimonio edilizio esistente che comporta mutamento di utilizzazione e cambio di destinazione d'uso dei fabbricati.

3. Le classi identificative dei "Poderi" , che costituiscono la tipologia prevalente sono:

a.1) il "Podere storico ante 1950" ;
a.2) il "Podere post 1950".
a.1) Podere storico ante 1950. Costituisce il nucleo poderale rilegato alla tradizione rurale del luogo. L'impostazione originale del fabbricato può essere o a pianta qradrata o a pianta rettangolare con copertura a padiglione o a capanna. Quando l'impostazione è a pianta rettangolare l'ingresso principale è disposto sul lato più lungo e le aperture disposte in modo simmetrico.

E' realizzato completamente in pietra locale quasi sempre lasciata a facciavista e le aperture delle finestre o dell'ingresso principale è spesso finemente riquadrata.
Per tali poderi la norma prescrive quale massima categoria di intervento quella della ristrutturazione edilizia di cui alla lettera D, fino al massimo della categoria D2 come descritta nelle presenti norme.
Sono ammessi interventi di demolizione delle superfetazioni spesso presenti e realizzate successivamente e che comunque non fanno parte dell' impostazione originaria del fabbricato.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi esclusivamente per gli annessi e i fabbricati inclusi nell'area di pertinenza del fabbricato principale che comunque non siano antecedenti al 1915 e non presentino caratteristiche architettoniche originarie ancora integre.

a.2) Poderi post 1950. Sono i poderi che in prevalenza presentano una impostazione regolare e seguono una disposizione planimetrica spesso variata non con un criterio progettuale ben definito ma seguendo esclusivamente le singole necessità del nucleo familiare che vi abitava e lavorava. La copertura può essere anche a falde separate disposti a quote diverse e raccordate da una cartella verticale. Quasi sempre risultano intonacati e la struttura principale risulta costituita da pietrame vario delineato da ricorsi orizzontali in mattoni.

Per tali poderi la norma ammette le categorie di intervento definite dalla presente disciplina.
4. Per gli edifici di pregio storico-architettonico, antecedenti al 1915 e con caratteristiche architettoniche originarie ancora integre, sono inibite le opere di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia suscettibili di recare alterazione alle caratteristiche architettoniche suddette. Gli interventi edilizi dovranno utilizzare tecniche e materiali tradizionali, nel rispetto dei caratteri architettonici originari, delle sistemazioni ambientali.

Art. 78 LA DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D' INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA.
Con riferimento alla L.R.T 1/05, sono state individuate le seguenti categorie di intervento:
A) Manutenzione Ordinaria
Riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli edifici.
B) Manutenzione Straordinaria
Riguardano le opere necessari per rinnovare o sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso. Tali opere e modifiche non potranno comportare alterazione alle strutture orizzontali e a quelle verticali avente carattere straordinario.
Il rifacimento di intonaci e coloriture esterne dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale.
C) Restauro e Risanamento Conservativo.
Sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che , nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni con esso compatibili.
Tali interventi comprendono il rinnovo il consolidamento e il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall'esigente e dall'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
D) Ristrutturazione edilizia.
Sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione , la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Si suddividono in tre categorie:
D1 - Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari senza che ne siano alterati i volumi e le superfici con modifiche agli elementi strutturali verticali e fermo restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonchè gli elementi strutturali;
Il Regolamento Urbanistico potrà individuare gli edifici di alto valore storico-architettonico per i quali sono ammesse le deroghe normative in merito agli interventi di adeguamento alle norme sui disabili e strutturali.
D2 - Le opere che anche in deroga agli art. 7;8;9; del D.M. comportano la riorganizzazione interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico sanitario con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:

- costruzione di servizi igienici in ampliamento alla volumetria esistente;
- Rialzamento dell'ultimo piano nel caso che questi risulti abitato e senza che si costituiscono nuove unità immobiliari;
- ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi.

E' ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, fermo restando l'obbligo del mantenimento, per le unità con destinazione residenziale, della superficie utile lorda minima di 65 mq
D3 - Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.
E) Ristrutturazione Urbanistica.
Sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico ed edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale.
Sono suddivisi in due categorie:
E1 - opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale nonché di quella planovolumetrica del singolo edificio anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici;
E2 - opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio ed urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici esistenti o di parti di essi non compatibili dal punto di vista morfologico ed ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico edilizio o la ricostruzione parziale o totale di edifici distrutti per eventi naturali e bellici.

- Per quanto riguarda la Ristrutturazione Edilizia e/o la Ristrutturazione Urbanistica con cambio della destinazione d'uso si specifica quanto segue:

Prioritariamente, nel Territorio rurale, gli interventi di ristrutturazione, recupero e riqualificazione, di beni costituenti il "patrimonio collinare" , comunque finalizzati al mutamento della destinazione d'uso, devono rispettare i criteri e gli indirizzi determinati dall'art. 21;22;23;24;25 del P.I.T e dettagliatamente indicati all'art.76 comma 4 delle norme del Piano Strutturale.

- E' vietato il cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli sorti con funzioni di deposito dei prodotti agricoli dei materiali e degli attrezzi, avente volume urbanistico inferiore a 180 mc , ivi compresi quelli che sono stati oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della L.47/85 e L.724/94 o quelli per i quali siano decaduti gli impegni ai sensi delle precedenti disposizioni di cui art. 5 L.R.T. 10/79 e art. 4 L.R.T. 25/97.
- E' vietato il mutamento della destinazione d'uso dei seccatoi e simili all'interno dei castagneti;
- il mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati rurali il cui limite minimo è di 180 mc di volume urbanistico, è attuabile solo per quelli esistenti alla data di adozione del primo piano strutturale 26 non inclusi comunque in castagneti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Un solo alloggio per fabbricato rurale oggetto del mutamento della destinazione d'uso;
b) possibilità di raggiungere la superficie utile residenziale di 130 mq.

Il limite della superficie utile di 130 mq è eventualmente comprensivo anche della superificie utile non residenziale, fatto salvo quanto di seguito specificato.

c) Possibilità di recupero dell'eventuale volumetria eccedente il minimo previsto per tale intervento (180 mc.) per destinazioni non residenziali, quali ad esempio garage,cantine,magazzini, ect.ect.). Si precisa che la superficie non residenziale massima oggetto di recupero è determinata in 130 mq.

Si precisa altresì che la volumetria residua che eccede il minimo previsto dei 180 mc e da utilizzare per destinazioni non residenziali sarà sempre computata per intero, quale volume urbanistico, indipendentemente sia nel caso di utilizzazione interrata/seminterrata che utilizzata fuori terra.
- Fermo restando il volume urbanistico originario ed esclusivamente nell'ambito dell'area di pertinenza del fabbricato di riferimento è ammesso il trasferimento di volumetrie, per accorpamenti e recuperi di manufatti rurali non più utilizzati. Qualora il recupero venga effettuato attraverso l'accorpamento dei manufatti al fabbricato principale (abitazione) si dovranno rispettare comunque i limiti di superficie sopra riportati (130 mq. di superficie residenziale e 130 mq. di superficie non residenziale).

E' altresì ammesso:

- il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali, per i quali siano decaduti gli impegni delle precedenti disposizioni di cui art. 5 L.R.T. 10/79 e art. 4 L.R.T. 25/97, previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente che indichi le aree di pertinenza degli edifici secondo le modalità, specificate all' art. 26 comma 11 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento, in base al quale gli interventi che comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici sono subordinati all' effettuazione di interventi di sistemazione ambientale come specificato al punto 2 dela scheda n. 11 del P.T.C.

La pertinenza minima da sottoporre a sistemazione ambientale da collegare al riutilizzo di edifici che comporta il mutamento della destinazione agricola è pari:

- 200 volte la superficie coperta nelle zone ad esclusiva funzione agricola;
- 100 volte la superficie coperta nelle zone a prevalente funzione agricola;

In difetto di tali pertinenze il proprietario sarà obbligato ad intervenire sulle superfici esterne esistenti così come indicato nel presente comma, e secondo le disposizioni di legge saranno individuati gli oneri da porre a carico dell stesso calcolati in base alla superficie mancante al raggiungimento della pertinenza minima di cui sopra prevedendo comunque un onere maggiore nelle aree a prevalente funzione agricola.
F) Ampliamenti di superfici e volumi esistenti.
Agli interventi di ampliamento si applica la seguente disciplina:

- Per i fabbricati ad uso abitativo costruiti dopo il 1950, la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è di mq. 130 di superficie utile residenziale. Per questi fabbricati è altresì ammessa la possibilità di realizzare un ampliamento una tantum pari al 20% della superificie utile lorda esistente. Tale ampliamento non potrà comunque superare i 25 mq di superficie utile lorda.
- Per gli edifici ad uso abitativo per i quali siano decaduti gli impegni di atto d'obbligo stipulato ai sensi delle precedenti disposizioni di cui ex art. 5 della L.R.T. 10/79, e ex art. 4 L.R.T. 64/95, modificata ed integrata dalla L.R.T. 25/97, sono ammessi incrementi nei limiti della superficie sopra indicata.

Parte III NORME GENERALI DELLE AREE RURALI.

Art. 79 NORME GENERALI PER LE AREE RURALI-
1. Le presenti norme sono relative a specifiche attività e/o ad interventi in area agricola. In particolare riguardano:

a) i criteri di intervento per il riuso delle rovine e/ o degli edifici abbandonati nel territorio aperto;
b) le modalità realizzative dei piccoli annessi per il tempo libero;
c) le modalità realizzative delle recinzioni e delle sistemazioni pertinenziali;
d) le modalità per la realizzazione dei portici e pergolati nei fabbricati.
e) le modalità per la realizzazione delle strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero;
f) le attività integrative.

Art. 80 CRITERI DI INTERVENTO PER IL RIUSO DELLE ROVINE E/O EDIFICI ABBANDONATI.
1. Accertata la riconoscibilità del preesistente fabbricato attraverso più elementi di riscontro, e verificata l'esistenza di almeno le murature perimetrali che permettono un oggettivo riconoscimento del livello di imposta del primo solaio orizzontale, è ammessa la ricomposizione delle parti mancanti al fine della ricostruzione della sagoma dell'edificio nella sua ultima fase storica, come risultante dalle documentazioni sottocitata:

a) accatastamento e rilievi fotografici;
b) contratti o atti relativi a trasferimento o relativi a costituzione di diritti reali;
c) documenti esistenti e in deposito presso gli organi della Pubblica Amministrazione : Genio Civile; Ente di Riforma, Archivio Storico, Soprintendenza ai BB. AA., Corpo Forestale, Ufficio Tecnico Erariale, ect.

Art. 81 PICCOLI ANNESSI PER IL TEMPO LIBERO.

a) Annessi esistenti.

1. Annessi esistenti che presentano caratteristiche rilegate alla tradizione del luogo, sorti con funzioni di deposito dei prodotti agricoli, dei materiali e degli attrezzi, debbono essere conservati. Particolare cura, nei casi autorizzati di manutenzione e ristrutturazione, dovrà essere riferita all'uso dei materiali per i paramenti murari, per gli intonaci esterni, e per le coperture. Per i suddetti manufatti, rilegati alla tradizione e con particolari caratteristiche architettoniche, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.

- Nei soli casi di effettivo ed accertato deperimento del manufatto, con parziali crolli o elementi diruti, è ammessa la ricomposizione delle parti mancanti al fine della ricostruzione della sagoma originaria come risultante dalle documentazioni di cui all'articolo precedente.
- Fermo restando quanto citato nei commi precedenti, per gli altri tipi di annessi, sono consentiti:

a) interventi di demolizione e ricostruzione del volume originario. La ricostruzione è ammessa nel rispetto delle tipologie individuate dalla presente disciplina;
b) accorpamenti, nell'ambito dell'area di pertinenza , in un unico volume di vari piccoli annessi al fine della costituzione di un unico annesso nel rispetto della volumetria e della tipologia individuata dalla presente disciplina.
b) Nuovi annessi

1. Nei soli casi disciplinati dal presente articolo è ammessa la realizzazione di piccoli annessi per la conduzione di piccoli fondi, già costituiti alla data di adozione del presente atto;

I piccoli annessi del presente articolo sono vietati nelle A.R.P.A. e possono essere ammessi nelle altre unità di paesaggio.
2. Prima di proporre la realizzazione di un nuovo annesso, dovrà essere dettagliatamente specificato che non è stato possibile realizzare interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la ristrutturazione, demolizione o riattamento di ruderi o edifici esistenti nell'ambito dell'intera superficie di proprietà.
3. In merito alla realizzazione di nuovi annessi si precisa che l'istanza per l'ottenimento del permesso di costruire, dovrà contenere con riferimento all'intera superificie di proprietà, una relazione tecnica dettagliata che indichi gli interventi programmati per lo sviluppo delle attivita' agricole e/o delle attivita' connesse nonche' le motivate esigenze produttive degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale che giustifichino la realizzazione del manufatto;
4. Il rilascio del permesso di costruire, così come previsto dalla L.R.T. 1/05 e relativo D.P.G.R. 5r/2007 dovrà essere subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere:

- la delimitazione dell'area di pertinenza riferita all'annesso;
- la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale, nonché il divieto di inalienabilità parziale della proprietà e/o del possesso della costruzione dall'intera superficie individuate;
- le relative forme di garanzia;
- la dichiarazione, nell'ambito dell'area di proprietà definita e oggetto del permesso di costruire , di non possedere altro annesso o fabbricato in grado di soddisfare le esigenze di nuova realizzazione dell'annesso;
- l'impegno per il proprietario di non mutare la destinazione d' uso dell'annesso;
- il mantenimento la gestione e manutenzione delle condizioni ambientali così come descritte ed individuate nella relazione tecnica prevista al precedente comma 3;
- la dichiarazione che la superficie minima necessaria ala realizzazione dell'annesso non è stata oggetto di successivi frazionamenti in data succesiva a quella di adozione del Regolamento Urbanistico oppure che se pur frazionata, con riferimento alla originaria superficie di proprietà non insistono sulla stessa, ulteriori manufatti per il tempo libero come descritti dalla presente disciplina;

5. La specificazione degli interventi di sistemazione ambientale, per l'intera superficie di proprietà, dovranno garantire principalmente il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, e delle alberature di confine e di arredo esistenti.
6. In merito alle caratteristiche tecniche, i nuovi annessi "per il tempo libero" dovranno rispettare quanto di seguito indicato:

- Possono essere realizzati in legno e/o in muratura tradizionale facciavista e/o muratura debitamente intonacata con l'utilizzo di tinteggiature neutro terrose da concordare preventivamente o in fase di rilascio del permesso di costruire con L' Ufficio Tecnico Comunale. ,
- La copertura, dovrà essere a capanna, pendenza massima del 30%, in coppi e tegole;
- La superficie utile lorda massima ammessa per l'annesso è di 25 mq;
- Il vano interno dovrà essere privo di tramezzature o pareti divisorie, fatto salvo l'eventuale realizzazione di un W.C.. da realizzare come di seguito prescritto;
- Al fine di evitare la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali necessari per dotare gli annessi di acqua, scarichi per i reflui, ed energia elettrica si prescrive che il W.C. debba essere realizzato solo se facilmente collegabile ad impianti di smaltimento dei reflui legittimi idonei ed esistenti, entro un raggio massimo non superiore a ml 50. Negli altri casi, dovranno essere utilizzati bagni chimici. Non sono comunque mai ammesse installazioni di nuove fosse imhoff . Anche la dotazione di energia elettrica dovrà essere ammessa nei casi di interventi che non prevedano nuove palificazioni esterne ma collegamenti con interramento delle linee. In tutti gli altri casi l'approvvigionamento di 'energia elettrica dovrà essere ottenuto utilizzando Fonti alternativa (pannello solare, pala eolica, ect )
- L'accesso all'annesso dovrà avvenire da un' unica porta d'ingresso delle dimensioni massime di 2.50 x 2.00.
- Sulle pareti perimetrali sono ammesse finestre quadrate (0.6 x 0.6) o rettangolari (1.00 x 0.5) con davanzale posto ad altezza non inferiore a 1.60 m dal pavimento interno.
- Sono vietati gli infissi in alluminio anotizzato;
- L'altezza utile misurata all'intradosso interno del colmo della copertura non potrà superare metri lineari 2.30;

7. E' determinata l'estensione minima di 3000 mq, così come individuata dai certificati catastali, per l'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo annesso. E' possibile autorizzare un solo annesso delle dimensioni e tipologia sopra specificate per singola superficie di proprietà di 3.000 mq. Tale superficie dell'area minima deve risultare:

1) costituita alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico;
2) oppure ottenuta da i successivi accorpamenti di superficie territoriale, finalizzati comunque al raggiungimento di tale limite dei 3.000 mq;

8. Le superfici minime di 3.000 mq non possono essere generate da frazionamenti avvenuti in data successiva all'adozione del presente Regolamento Urbanistico. Tali aree generate da frazionamento non costituiscono superficie catastale minima idonea all'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione dell'annesso in quanto si dovrà fare sempre riferimento alla originaria superficie di proprietà, verificando che sulla stessa non esistono ulteriori manufatti per il tempo libero;
9. Nei casi di terreni in pendenza per la realizzazione dell'annesso resta vietata la realizzazione di scannafossi, l'impermeabilizzazione del vano seminterrato dovrà avvenire mediante drenaggio.

Art. 82 RECINZIONI NEL TERRITORIO RURALE.
1. Fermo restando quanto riportato nelle direttive e nei vincoli derivanti dall' articolazione del territorio in Unità di paesaggio, le recinzioni, in relazione agli edifici isolati di nuova realizzazione o determinati in seguito a deruralizzazione, potranno delimitare il solo spazio di stretta pertinenza dell'edificio stesso e potranno essere realizzate, con filagne di castagno disposte "a croce di San Andrea o a doppia filagna", con paletti in castagno e rete a maglia sciolta, accompagnata dalla piantumazione di siepi e di essenze autoctone.
2. Sono ammesse le recinzioni in pali di castagno e rete metallica per la delimitazione dell'area di proprietà. . Soluzioni diverse, atte al contenimento del bestiame, potranno essere concesse solo a seguito di dimostrate esigenze e di caratteristiche specifiche in relazione agli animali da contenere. Nei borghi rurali e in edifici esistenti nel territorio rurale potrà essere ammesso, al fine di armonizzare l'intervento con il contesto esistente, la realizzazione di muretti in pietra locale faccia vista di altezza massima 60 cm con sovrastante ringhiera nell'area di stretta pertinenza del fabbricato di abitazione.

Art. 83 PORTICI PER I FABBRICATI UBICATI NEL TERRITORIO RURALE.
1. Per tutti gli edifici esistenti, fatta eccezione dei poderi ante 1950, è possibile la realizzazione di portici, aperti su due o tre lati, la cui superficie coperta non può essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui afferiscono. Dovranno rispettare la tipologia dei fabbricati ai quali afferiscono e potranno avere profondità massima di ml 4.00. E' fatto obbligo l'uso di struttura lignea, con copertura a vista di tipo tradizionale e per i pilastri pietra e mattoni come rivestimento.

Art. 84 STRUTTURE PERTINENZIALI PER LE PRATICHE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI BOX PER CAVALLI, POSTI AUTO COPERTI, E DEI CANILI.
1. Le strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero sono definite come quelle strutture ad esclusiva destinazione privata (piscine, campi da tennis e simili) di pertinenza di una residenza o di una attività ricettiva e/o agrituristica.
Le piscine per attività ricettiva o agrituiristica potranno essere dotate di locali da adibire a spogliatoi, docce e servizi igienici per l'utenza, della superficie utile lorda massima di mq 9,00. Gli stessi dovranno essere di norma interrati o seminterrati limitando al minimo indispensabile l'impatto. Dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie tradizionali. I locali tecnici della piscina dovranno essere obbligatoriamente interrati. 27
La progettazione dovrà garantira l'inserimento di tali strutture nelle pertinenze dei fabbricati con le minori alterazioni possibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico per cui saranno richieste valutazioni specifiche.
L'approvvigionamento idrico delle piscine non dovrà, in alcun modo, dipendere dalla rete conduttata comunale nè dalle sorgenti idropotabili. E' obbligatorio l'uso del rivestimento del fondo della piscina utilizzando colori neutro terrosi non riflettenti.
Nei casi certificati di necessità fisioterapiche, è ammessa la possibilità di chiudere con struttura telescopica amovibile la piscina, fermo restando la necessità di atto d'obbligo e polizza fideiussoria, che impegni il titolare alla rimozione della struttura al termine della necessità dimostrata.La struttura telescopica, proprio perché temporanea ed facilmente amovibile non costituisce volume urbanistico.
Sarà consentita la realizzazione di vasche e di laghetti per la pesca sportiva, piccoli allevamenti solo se l'approvvigionamento è di tipo autonomo.
I criteri da rispettare per la realizzazione delle strutture pertinenziali sono i seguenti:

-dovranno essere ubicate nelle pertinenze dei fabbricati;
-dovranno essere collocate in aree non percepibili alla visuale e atte a contenere l' impatto paesaggistico;
-si dovrà provvedere alla collocazione di siepi ed alberature;
-Evitare l'uso di materiali standardizzati e favorire l'utilizzo di materiali tipici del luogo;
-La realizzazione della struttura pertinenziale è condizionata alla propria compatibilità con il sistema ambientale con specifico riferimento al bilancio idrico.

2. Nel territorio rurale sono ammesse istallazioni di box per cavalli, sia da parte di privati che da parte delle attività ippiche.
Per attività ippiche si intendono i maneggi, i circoli equestri, i circoli sportivi per l'ippica.
La realizzazione di box, per tali attività, in relazione al servizio che devono svolgere è indipendente dai minimi fondiari.
La installazione dei box da parte dei privati e delle attività ippiche è sempre subordinata alla dimostrazione del requisito del titolo di proprietà dei cavalli.
I box per cavalli realizzati in forza della presente disciplina non sono configurati come volume urbanistico e pertanto dovranno essere realizzati in legno con pali semplicemente infissi al suolo, privi di fondazioni. Sono ammesse anche tipologie di box prefabbricato in legno e metallo semplicemente appoggiati al suolo.
La dimensione massima di ogni box è stabilita in 16 mq di superficie utile.
La installazione fino al numero massimo di due box,(max 32 mq di superfcie utile) è soggetta a titolo abilitativo, senza l'obbligo della redazione della relazione/programma sotto riportata 28, ma corredata dalla dichiarazione di impegno, da stipulare sotto forma di atto notorio da parte del proprietario, di non modificare la destinazione d'uso e di non utilizzare il box per finalità diverse da quelle di ricovero del cavallo e della rimozione dei box al cessare della attività, realizzati al cessare dell'attività o anche in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo.
Oltre il numero massimo di due box installati, il titolo abilitativo dovrà essere corredato da specifica relazione/programma che, in base al numero dei cavalli e degli addetti presenti, ne dimostri la effettiva necessità.
La relazione/programma deve contenere:

- una descrizione dettagliata che indichi le motivate esigenze di realizzazione;
- elaborati grafici di dettaglio che riportino le caratteristiche e le dimensione dei box da realizzare;
- l'impegno, da stipulare con atto d'obbligo registrato e trascritto a cura del comune e a spese del richiedente, della rimozione dei box realizzati al cessare dell'attività o anche in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
- le relative idonee forme di garanzia per la rimozione dei manufatti allo scadere del periodo ammesso;

3. E' altresì ammessa la possibilità, nell'area di pertinenza della residenza o della attività ricettiva e/o agrituristica, di realizzare due posti auto coperti e aperti su tutti i lati, per la superficie coperta massima di 25 mq. Le strutture dovranno essere realizzate in legno, la copertura potrà essere rigida in legno ed eventualmente dotata di coppi e tegole.
4. E' ammessa la realizzazione di Canili nei sistemi di paesaggio e nelle UTOE definite dal Piano Strutturale, con la prescrizione assoluta di rispettare una distanza minima non inferiore a mt. 1000,00 dalle abitazioni ed a mt. 1.500,00 dagli insediamenti turistici, dai centri abitati e infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale
5. Le presenti norme definiscono la costituzione di un canile, qualora risultino concentrati nella stessa area un numero di cani superiore a 5 soggetti adulti. Al di sotto di tale numero ( 5 soggetti adulti, regolarmente denunciati ed iscritti all'anagrafe canina), per la cura dei cani, sono ammessi interventi specificatamente finalizzati a garantirne idoneo ricovero, benessere, protezione e possibilità di movimento in completa sicurezza.
Tali opere, per custodire un numero di cani inferiore a 5 soggetti adulti, con le finalità di cui sopra, consistono in :

a) area adeguatamente recintata in paletti in legno o in ferro, collegati da rete metallica verticale e orizzontale, con funzione di contenimento e protezione degli animali;
b) Cuccie di limitate dimensioni, termoisolate e impermiabili, necessaria ad ospitare l'animale;
c) tettoia rigida in legno, di superficie coperta massima di 20 mq da ubicare all'interno dell'area recintata a protezione delle cuccie sottostanti;
d) deposito sul suolo, all'interno dell'area recintata di ghiaia o pietrisco per migliorare il drenaggio.

Con finalità del miglioramento igienico sanitario dell'area e di salubrità per gli animali, è ammesso in prossimità del ricovero, anche il semplice posizionamento su letto di sabbia o di inerti di lastre di cemento , semplicemente appoggiate a terra.
Tali interventi, al fine di limitare l'impatto sul paesaggio, dovranno, nella installazione della recinzione, limitare, il numero dei pali e la relativa altezza a 2,50 metri, evitare reti metalliche arrugginite e colorate con colori vistosi e riflettenti.
6. La realizzazione di impianti, quindi con numero di cani superiore a 5 soggetti adulti, gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti a intervento diretto convenzionato e ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L..
Per tali attività di pensione, ricovero, spazi per commercio o addestramento dei cani, non equiparabili alla attività agricola, svolte da privati o Enti, devono essere utilizzate esclusivamente volumetrie esistenti e non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie, fatta eccezione la possibilità di realizzare box, coperti e aperti, come di seguito specificato e un annesso in legno di 25 mq di superficie utile lorda per la conservazione e preparazione dei cibi, prima assistenza agli animali per parto o primi interventi veterinari, deposito detergenti e attrezzature di pulizia.
Ogni box deve garantire una superficie per singolo animale di 6 mq, dotato di pavimento, facilmente lavabile e disinfettabile con canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli animali dovranno essere ricoverati in cuccie interne ai box dotati di copertura rigida in legno per la protezione dagli agenti atmosferici. L'impianto deve essere dotato di approvvigionamento idrico sufficiente. Le cuccie, devono essere ben coibentate ed impermeabilizzate, tali comunque da fornire protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario un' area per la sgambatura di superficie minima pari a mq 20 per cane.
Ulteriori superfici necessarie per migliorare la gestione dell'impianto, potranno essere ammesse solo se giustificate da specifica relazione tecnica di dettaglio che metta in evidenza l'indispensabilità delle stesse in relazione alle specifiche disposizioni sanitarie.
La convenzione, nei casi di impianti gestiti da privati o da Enti, dovrà indicare:

1) la superficie territoriale individuata per l'impianto;
2) il rispetto delle distanze minime definite: non inferiore a mt. 1000,00 dalle abitazioni ed a mt. 1.500,00 dagli insediamenti turistici, dai centri abitati e infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale
3) modalità di approvvigionamento e scarico dei refluei nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie;
4) utilizzo di materiali idonei per la definizione dei box e dell'annesso;
5) sistema di gestione, manutenzione e cura dell'impianto;
6) sistemi per la mitigazione dell'impatto delle strutture sul paesaggio, con particolare riferimento all'impianto di nuove alberature ed essenze autoctone;
7) obbligo di rimozione dei box e dell'annesso e completa rimessa in pristino dell'area al cessare dell'attività;
8) penali in caso di inadempimento delle norme di sicurezza e sanitarie previste.